DECRETO 19 marzo 1997, n. 142

Type Decreto
Publication 1997-03-19
Ultimo aggiornamento 1997-06-04
State In force
Source Normattiva
articles 6
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 19-6-1997

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ed in particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, istituendo contestualmente il Ministero dei trasporti e della navigazione, la cui organizzazione e' demandata ad apposito regolamento ministeriale di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha costituito l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e con le attribuzioni di cui al regio decreto 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato";

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente "Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 10 gennaio 1996, n. 2T pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 2 - del 3 maggio 1996, con il quale e' stato istituito il Servizio di controllo interno del Ministero in virtu' dell'articolo 3-quater del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273;

Attesa la necessita' di emanare il regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2173/95, reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 46 del 25 febbraio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Servizio di controllo interno

1.E' istituito il Servizio di controllo interno sull'attivita' del Ministero dei trasporti e della navigazione, in seguito "Servizio".

2.Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizloni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 3, 14, 17, 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: "Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'acceso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". "Art. 14 (Indirizzo politico amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso asegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri". "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3: a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferiche con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza; b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informaticostatistici e del relativo personale; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale; d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazini sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita': e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) l'individuazione in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competerza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione; h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici. 2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il dispoto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secomdo le modalita' di cui all'art. 10". "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. AIl'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al diretore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni terrtoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 8 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 33 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle sigole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio di Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e, di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e ammministrativa comportano, in contraddittorio il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In casi di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali ecquiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativocontabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dingenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civiIe, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istituisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato, previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417". - Il testo dell'art. 1, dal comma 8 al comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente (si riportano soltanto i commi citati dal suddetto articolo in quanto prevedono la soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e la costituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione: "8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10. 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). 11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsine del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993. 12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' articolare in: a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittime ed interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita'; b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali. 13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri: a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali; b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi; c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettere l), n. 1; d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi; e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di controllo. 14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. 15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica al fine di accertarne fuzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organzzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. 18. Sono soppressi i contributi dello Stato in tavore dell'Ente nazionale gente dell'aria. 19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione. 20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo". - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente: "3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnicoscientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e costituito in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e' il seguente: "Art. 3. - Il Comando generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale amministrazione. I provvedimenti concernenti l'impiego amministrativo, ivi compresi i trasferimenti, le missioni e le applicazioni ad altri uffici, spettano al Ministero della marina mercantile. I provvedimenti concernenti la difesa dei porti e delle coste, il reclutamento, le nomine, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari competono al Ministero della difesa (Marina) che provvede di concerto col Ministero della marina mercantile. I provvedimenti concernenti i ruoli e l'ordinamento del Corpo delle capitanerie di porto sono emanati su proposta dei Ministri per la difesa (Marina) e per la marina mercantile di concerto, ove sia prescritto dalle vigenti disposizioni, col Ministro per le finanze ed il tesoro". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norrne generali della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazipne della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 3-quater del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, e' il seguente: "Art. 3-quater (Servzio di controllo interno). - 1. Per le amministrazioni che non hanno adotato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono fino all'emanazione del citato regolamento le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il servizio di controllo interno e' posto alle dirette dipendenze del Ministero in posizione di autonomia. 3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e' preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'atrribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno e' assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato. 4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero presso cui il servizio e' istituito. 5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso: a) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche' la trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro; b) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e della altre unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi; c) stabilisce annualmente anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa. 6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. 7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro". - Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' il seguente: "8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decretolegge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312". - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, e' il seguente: "Art. 6 (Valutazione dei risultati dell'incarico). - 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza. 2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati. 3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente il giudizio deve essere espresso nei venti giorni successivi dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza. 5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni ovvero sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito".

Art. 2

Competenze

Art. 3

Parametri e indici di riferimento

1.Il Servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'Amininistrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni di cui al precedente articolo 2.

2.Nell'espletamento dell'attivita' di cui al precedente comma 1, il Servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio.

3.Ai fini di cui ai precedenti connni 1 e 2, il Servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dalle pubbliche amministrazioni per la definizione di modelli e modalita' organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione amministrativa, nonche' dei centri di elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli organi di controllo interno ed ispettivi degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ove istituiti, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni.

Art. 4

Esercizio del controllo

1.Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al Servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonche' le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attivita' svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attivita' del Ministero.

2.Il Servizio ha accesso ai documenti amministrativi; puo' chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; puo' chiedere, inoltre, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnicoscientifico di cui all' articolo 2, comna 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Art. 5

Provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione

Art. 6

Organizzazione del Servizio

1.Alla direzione del Servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Presidente e' scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, anche in quiescenza; i quattro membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'Amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, tra i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonche' tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' del Servizio.

2.Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del collegio, puo' con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in materie giuridiche od economiche e di provata competenza o esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalita' sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro.

3.Il presidente ed i componenti il collegio durano in carica tre anni; quelli esterni all'Amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni, per la durata dell'incarico, conservano lo status e le funzioni compatibili rivestite al momento della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

4.Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, e' determinata l'organizzazione interna del Servizio, che puo' essere articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'Amministrazione.

5.Al Servizio e' assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche gia' collocato fuori ruolo, costituito da sei dirigenti che, per la durata dell'incarico, non possono mantenere la titolarita' di unita' organiche, e fino a trenta unita' di personale delle varie qualifiche, tenuto conto delle reali esigenze di funzionamento del Servizio stesso. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono individuati, sulla base dei titoli di servizio posseduti, i quantitativi ed i profili del personale da destinare al Servizio.

6.Al componenti il collegio per il controllo interno e al personale del Servizio di cui al comma 5 e' riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge 15 novembre 1993, n. 734.

7.Al Servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Il Ministro: Burlando

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997

Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 20

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)