LEGGE 26 maggio 1997, n. 145

Type Legge
Publication 1997-05-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 10-6-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 695 milioni per l'anno 1997, in lire 705 milioni per l'anno 1998 ed in lire 695 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato - art. 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LITUANA. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita', che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi. Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Allegato - art. 2

Art. 2 Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie e lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura.

Allegato - art. 3

Art. 3 Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi Internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Allegato - art. 4

Art. 4 Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le due Parti si acambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Allegato - art. 5

Art. 5 Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Allegato - art. 6

Art. 6 Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle proprie Universita', mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.

Allegato - art. 7

Art. 7 Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Allegato - art. 8

Art. 8 Le due Parti concorderanno periodicamente le attivita di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici. Le due Parti stabiliranno di comune accordo le loro priorita', nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici. Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le due Parti incoraggeranno: a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate. Le due Parti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private.

Allegato - art. 9

Art. 9 Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonche' le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Allegato - art. 10

Art. 10 Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

Allegato - art. 11

Art. 11 Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita', con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Allegato - art. 12

Art. 12 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

Allegato - art. 13

Art. 13 Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita palitica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Allegato - art. 14

Art. 14 Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Allegato - art. 15

Art. 15 Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi e biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Allegato - art. 16

Art. 16 Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

Allegato - art. 17

Art 17 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali che si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali.

Allegato - art. 18

Art. 18 Il presente Accordo sara' ratificato. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Allegato - art. 19

Art. 19 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 in due originali nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA LITUANA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=097G017600200190110001&dgu=1997-06-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-09&art.codiceRedazionale=097G0176)

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