DECRETO 16 maggio 1997, n. 148
Entrata in vigore del decreto: 25-6-1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo e, in particolare, per l'applicazione di quelle relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;
Ritenuto necessario apportare talune integrazioni e modifiche al suddetto decreto n. 210 del 1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3- 3493 del 5 maggio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il presente regolamento modifica il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise, d'ora in avanti denominato "regolamento". Avvertenza: Si omette la pubblicazione delle note al presente decreto in quanto in questa stessa Gazzetta Ufficiale e' pubblicato il testo aggiornato del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 2
Art. 3
1.Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento e' aggiunto il seguente periodo: "Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformita' del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4.".
Art. 4
1.Il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento e' sostituito dal seguente: " 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione puo' essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre, in sua vece, il timbro speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225 / 1993 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.".
Art. 5
Art. 6
1.Al comma 2 dell'articolo 9 del regolamento e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise.".
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
1.Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento e' sostituito dal seguente: " 1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.".
Art. 11
1.I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 18 del regolamento sono sostituiti dai seguenti: " 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di piu' partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico e' dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati. 2. Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario e' espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente. 3. L'incaricato del trasporto deve essere altresi' fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonche' le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte e' munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta puo' essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto. 4. Se la quantita' scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantita' risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, e' allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino e' sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze e' valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne da' immediata comunicazione all'UTF.".
Art. 12
1.All'articolo 19 del regolamento e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora, per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l'emissione di un DAS, tale documento e' emesso dall'UTF, con la procedura di cui all'articolo 10, comma 4-bis.".
Art. 13
1.Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Se trattasi di miscela di ''biodiesel'' con oli minerali, nei suddetti documenti e' riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994.".
Art. 14
1.Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilita' relative all'operazione di esportazione.".
Art. 15
1.Il termine stabilito dall'articolo 27, comma 1, del regolamento per l'utilizzazione degli stampati previsti dalla preesistente normativa e' prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.Le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti per le tipografie ed i rivenditori autorizzati o per gli operatori si applicano dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 317
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