LEGGE 4 giugno 1997, n. 163

Type Legge
Publication 1997-06-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 17/6/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.500 milioni per l'anno 1996, ed in lire 2.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA IN MERITO ALL'UFFICIO REGIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA PER L'EUROPA DI VENEZIA Il Governo Italiano e l'UNESCO, considerando che l'Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) e' stato trasferito a Venezia ed ubicato nei locali messi a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); considerando che le condizioni e le modalita' di cooperazione fra l'UNESCO ed il CNR relative al ROSTE sono state definite in un Accordo concluso il 6 dicembre 1988; tenendo Presente che nella Risoluzione 2.2 26 C/ la Conferenza Generale ha chiesto al Direttore Generale di adottare iniziative per potenziare il ruolo dell'UNESCO nel settore della cooperazione scientifica nella regione Europa avvalendosi, se del caso, dell'Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) quale meccanismo di collegamento del Settore Scienze Naturali per l'attuazione delle relative parti del programma e del bilancio approvati, la promozione dei piu' importanti progetti scientifici dell'UNESCO in Europa e la mobilitazione di fondi di bilancio extra; desiderando concludere un accordo con l'obiettivo di organizzare il lavoro del ROSTE, cosi' che questo possa conseguire i suoi obiettivi nel quadro della politica dell'UNESCO in materia di cooperazione regionale nel settore della scienza e della tecnologia, con particolare riferimento alla nuova situazione in Europa e considerando anche la politica di decentralizzazione dell'UNESCO; cosi' come e stata adottata dalla Conferenza Generale e dal Comitato Esecutivo; hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Status giuridico 1. L'Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia per l'Europa (ROSTE) viene istituito nel quadro giuridico dell'UNESCO. 2. Il Governo italiano si impegna a mettere a disposizione del ROSTE a Venezia, senza oneri, i locali necessari perche' esso possa svolgere le proprie attivita', come specificato nel Presente Accordo. L'ubicazione esatta e le condizioni di impiego di tali locali verranno decisi con uno scambio di lettere fra l'UNESCO ed il Governo italiano; tale scambio di lettere sara' allegato al presente Accordo. 3. Il Governo italiano applichera' a tutte le questione relative al ROSTE ed al suo personale le disposizioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate, di cui l'Italia e' parte dal 30 agosto 1985, per far si' che il ROSTE ed il suo personale usufruiscano delle condizioni necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Obiettivi In conformita' con gli obiettivi e le funzioni dell'UNESCO, e considerando le risoluzioni pertinenti della Conferenza. Generale, gli obiettivi del ROSTE saranno: potenziare il ruolo dell'UNESCO nel settore della cooperazione scientifica nella regione Europa, fungendo da meccanismo di collegamento per l'attuazione delle relative parti del programma e del bilancio approvati; promuovere i piu' importanti progetti scientifici in Europa e mobilitare fondi extra-bilancio; a tale scopo, promuovera' e coordinera' le attivita' volte a sviluppare le potenzialita' culturali, scientifiche e tecniche dei paesi della regione Europa. Il ROSTE scimolera' la cooperazione europea per la promozione del potenziale intellettuale in tali settori su di un'ampia base internazionale, ed in tal modo contribuira' anche al progresso scientifico dei paesi in via di sviluppo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Funzioni Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'Articolo 2, il ROSTE svolgera' le seguenti funzioni principali: promozione della ricerca, organizzazione della formazione, miglioramento dello scambio di informazioni, revisione da parte di esperti, promozione della mobilita' degli scienziati, organizzazione di simposi e seminari ad alto livello sui temi scientifici piu' importanti in Europa.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Attivita' 1. Le attivita' del ROSTE copriranno inizialmente i seguenti settori principali: a) scienze di base ed applicate, compresa la biotecnologia; b) ingegneria e ricerca applicata, comprese l'energia ed i nuovi materiali; c) scienze ambientali: d) trasformazione della scienza in Europa. 2. Il ROSTE svolgera' altresi' quelle altre attivita' che potranno essergli affidate nei settori di competenza dell'UNESCO, ivi compresa la cultura e le scienze umane e sociali. 3. Nello svolgimento delle sue attivita', il ROSTE si avvarra', se del caso, delle infrastrutture e delle reti esistenti (Commissioni Nazionali per l'UNESCO, UNITWIN e Cattedra, UNESCO, centri educativi, scientifici e culturali locali, nazionali e internazionali) e collaborera' con le organizzazioni regionali governative e non governative.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Disposizioni Finanziarie 1. Le risorse stanziate per le attivita' del ROSTE consisteranno nelle somme attribuite dall'UNESCO, nei contributi del Governo italiano, ed in quelle sovvenzioni, doni e lasciti che potranno essere per esso stanziati da altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche e private, associazioni o singoli. 2. Per i primi due anni, il contributo annuo dell'UNESCO, in termini di risorse finanziari e di personale, equivarra' a 1,5 milioni di dollari USA, e quello del Governo italiano, in termini di risorse finanziarie, a 2,5 miliardi di lire italiane. Inoltre, il Governo italiano fornira' gratuitamente i locali del ROSTE. 3. Il contributo finanziario del Governo italiano potra', con il consenso del Comitato Direttivo, essere impiegato per creare i posti UNESCO assegnati al ROSTE. 4. Per quanto riguarda gli anni successivi, i contributi delle due parti saranno riesaminati ogni due anni, tenendo conto delle necessita' del ROSTE, considerando le decisioni in merito della Conferenza Generale dell'UNESCO e delle raccomandazioni del Comitato Direttivo; resta inteso che il livello dei contributi dovra' essere oggetto di consenso da parte di ciascun contribuente interessato. 5. Il contributo annuo del Governo italiano potra' essere versato in toto ed in anticipo il primo giorno di ogni anno solare, in lire italiane, sul conto UNESCO numero 18840 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Venezia, Italia. 6. Tutte le operazioni finanziarie relative alle attivita' del ROSTE saranno espresse in dollari USA. I contributi ricevuti e le spese sostenute in altre valute saranno convertiti in dollari USA al tasso di cambio ONU prevalente alla data di ciascuna transazione. 7. L'amministrazione finanziaria del ROSTE avra' luogo in conformita' con i regolamenti, le norme e le procedure dell'UNESCO. 8. Ogni anno l'UNESCO fornira' al Governo italiano, nella forma normalmente adottata dall'UNESCO per la contabilita' e le relazioni finanziarie, una dichiarazione finanziaria del ROSTE, contenente redditi, spese, attivo e passivo, al 31 dicembre di ogni anno, e che comprendera' i fondi forniti dal Governo italiano. 9. Nel caso di sospensione del presente Accordo, il saldo dei fondi sul conto sopra menzionato continuera' ad essere di proprieta' dell'UNESCO finche' con tali fondi non saranno stati assolti tutti gli impegni e gli obblighi assunti dall'UNESCO. 10. L'UNESCO potra' concludere accordi con altri stati, al fine di assicurarsi tutte le risorse necessarie perche' il ROSTE possa svolgere le proprie attivita', previa consultazione fra il Comitato Direttivo ed il Direttore Generale dell'UNESCO.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Organizzazione 1. Il ROSTE disporra', di un quadro organizzativo consistente in quanto segue: a) il Comitato Direttivo; b) il Consiglio Scientifico; c) il Direttore; d) il personale internazionale e locale.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Comitato Direttivo 1. Il Comitato Direttivo formulera' le linee guida generali e raccomandera' quali sono i mezzi appropriati per svolgere le attivita' del ROSTE e sottoporra' all'approvazione finale del Direttore Generale dell'UNESCO il progetto di programma e di bilancio del ROSTE, come specificato all'Articolo 10. Il Comitato Direttivo esaminera' le relazioni del Direttore del ROSTE e del Consiglio Scientifico in merito alle attivita' del ROSTE. Fornira' anche al Direttore Generale dell'UNESCO un parere sui nomi dei candidati al posto di Direttore del ROSTE. Il Comitato Direttivo potra' anche. essere consultato per quanto riguarda la scelta del personale internazionale e locale del ROSTE. 2. Il Comitato Direttivo sara' composto da due rappresentanti del Governo italiano, di cui almeno uno appartenente ,alla comunita' scientifica, da due rappresentanti delI'UNESCO, e dal Presidente del Consiglio Scientifico. Il Direttore del ROSTE partecipera' alle riunioni del Comitato Direttivo, senza avere diritto di voto. Il Comitato Direttivo cooptera' altri membri, qualora cosi' dovesse di tanto in tanto raccomandare il Direttore Generale dell'UNESCO, al fine di garantire una adeguata rappresentanza dei paesi della regione Europa. 3. Il Comitato Direttivo adottera' le proprie Norme Procedurali, che saranno sottoposte all'approvazione del Direttore Generale dell'UNESCO e del Governo italiano.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Consiglio scientifico 1. Il Consiglio Scientifico sara' l'organo consultivo scientifico piu' importante del ROSTE, ed in quanto tale contribuira' ad individuare i settori ai quali il ROSTE potra' prestare la sua opera Formulera' proposte per le attivita' del programma del ROSTE. Nell'espletare le sue funzioni, il Consiglio si ispirera alle decisioni adottate dalla Conferenza Generale e dal Consiglio Esecutivo dell'UNESCO, come pure alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il Consiglio Scientifico sara' composto da nove scienziati o esperti qualificati nei settori di cui all'Articolo 4 del presente Accordo. Essi saranno nominati dal Direttore Generale dell'UNESCO e di concerto con il Governo italiano, previa consultazione con il Comitato direttive, e parteciperanno in veste personale. Il Direttore Generale dell'UNESCO, ovvero il suo rappresentante, avranno diritto a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico. Il Consiglio Scientifico si riunira' almeno una volta l'anno. 3. Il Direttore Generale dell'UNESCO, di concerto con il Governo italiano, redigera' le Norme Procedurali provvisorie del Consiglio Scientifico. Modifiche successive a tali norme potranno essere introdotte dal Consiglio Scientifico con il consenso del Comitato Direttivo.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Direttore, personale internazionale e locale 1. Il Direttore supervisionera' le attivita' del ROSTE e sara' responsabile della gestione e dell'amministrazione del ROSTE. Il Direttore ed il personale internazionale del ROSTE saranno nominati dal Direttore Generale dell'UNESCO, che consultera' i membri del Comitato Direttivo a tale riguardo. 2. Le condizioni di impiego del personale che verra' messo a disposizione del ROSTE dal Governo italiano saranno definite con intese separate fra le due parti.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Programma e bilancio Nell'ambito generale del programma e del bilancio approvati dell'UNESCO, e tenendo conto del parere del Consiglio Scientifico, il Direttore del ROSTE preparera' e fara' pervenire al Comitato Direttivo, che fornira' parere e consenso, il programma dettagliato delle attivita' ed il bilancio del ROSTE, che sara' ulteriormente sottoposto all'approvazione del Direttore Generale dell'UNESCO.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Composizione delle controversie Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, e che non sia stata composta tramite negoziato, ovvero come altrimenti concordato, potra', su richiesta di una delle parti, essere sottoposta alla decisione di un Tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNESCO ed il Governo italiano designeranno un arbitro ciascuno, ed i due arbitri in tal modo designati ne elegeranno un terzo, che fungera' da Presidente del tribunale. Qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle parti non abbia designato un arbitro, le parti possono chiedere al presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura si applichera' qualora, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, non sia stato eletto il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costiuira' un quorum, e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' determinata dal Tribunale, le cui decisioni, ivi comprese tutte le sentenze relative alla sua costituzione, alla procedura, alla giurisdizione ed alla divisione delle spese di arbitrato fra le parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. Il compenso per gli arbitri sara' determinato sulla base dl quello dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32 (4) del suo Statuto.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Entrata in vigore, durata e modifiche 1. Il presente Accordo sara' firmato da entrambe le Parti. Entra in vigore quando le parti avranno comunicato l'una all'altra, con notifica scritta, che tutte le misure interne necessarie previste a tal fine sono state adottate. 2. Le consultazioni relative alle modifiche al presente Accordo si terranno su richiesta dell'UNESCO o del Governo italiano. 3. Il presente Accordo sara' valido per un periodo indefinito, con l'intesa, tuttavia, che ciascuna parte avra' il diritto di sospenderlo, previa notifica scritta all'altra parte con ventiquattro (24) mesi di anticipo. 4. Il presente Accordo terminera' di essere in vigore: a) con il consenso reciproco dell'UNESCO e del Governo italiano; e b) nel caso in cui il ROSTE venga trasferito dal territorio italiano. Fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, in due copie in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica Italiana Per l'UNESCO (F.to: Giancarlo Leo) (F.to: firma illeggibile)

Accordo - Note verbale

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA 894 PRESSO L'U.N.E.S.C.O NOTA VERBALE La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.N.E.S.C.O presenta i suoi complimenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e a causa delle temporanee difficolta' incontrate durante la negoziazione dell'Accordo di sede relativo al ROSTE, ha l'onore di proporre, per conto del proprio Governo, che il paragrafo 2 dell'art. 1 dell'Accordo concernente l'Ufficio Regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa a Venezia, firmato a Parigi il 25.01.1995 sia modificato cancellando le parole "tale scambio di lettere sara' allegato al presente Accordo". Di conseguenza, il paragrafo terminera' con le parole "con uno scambio di lettere tra l'UNESCO ed il Governo italiano". La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.N.E.S.C.O, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura gli atti della sua piu' alta considerazione. Parigi, 22 luglio 1996 f.to: firma illeggibile ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA pos. LA/JD/96/376 NOTA VERBALE Il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.N.E.S.C.O ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 894 del 22 luglio 1996 con la quale la Rappresentanza Permanente, per conto del suo Governo, ha proposto un emendamento all'Accordo tra l'UNESCO ed il Governo della Repubblica Italiana concernente l'Ufficio Regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa a Venezia, firmato a Parigi il 25.01.1995. Con la presente viene accettato per conto dell'Organizzazione l'emendamento proposto. La Nota Verbale della Rappresentanza Permanente e questa risposta costituiranno l'emendamento all'Accordo. Il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura si avvale dell'occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.N.E.S.C.O gli atti della sua piu' alta considerazione. Parigi, 23 luglio 1996 f.to: firma illeggibile

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