LEGGE 4 giugno 1997, n. 170
Entrata in vigore della legge: 21/6/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DALLA SICCITA' E/O DALLA DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA Le Parti della presente Convenzione, Affermando che gli esseri umani nelle zone colpite o minacciate sono al centro delle preoccupazioni nella lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccita', Ribadendo la viva preoccupazione suscitata nella comunita' internazionale, compresi gli Stati e le organizzazioni internazionali, dalle conseguenze nefaste della desertificazione e della siccita', Coscienti che le zone aride, semi-aride e subumide secche considerate nel loro insieme costituiscono una parte importante delle terre emerse del globo, nonche' l'habitat e la fonte di sussistenza di gran parte della popolazione mondiale, Riconoscendo che la desertificazione e la siccita' costituiscono un problema di dimensione mondiale poiche' colpiscono tutte le regioni del mondo e che un'azione comune da parte della comunita' internazionale s'impone per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita', Notando la forte proporzione di Paesi in sviluppo, in particolare di Paesi meno progrediti, tra quelli gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, e le conseguenze particolarmente tragiche di questi fenomeni in Africa, Notando anche che la desertificazione e' provocata da interazioni complesse tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici, Considerando gli effetti del commercio e di alcuni aspetti pertinenti delle relazioni economiche internazionali sulla capacita' dei Paesi colpiti di lottare in modo efficace contro la desertificazione, Coscienti che una crescita economica durevole, lo sviluppo sociale e l'eliminazione della poverta' costituiscono delle priorita' per i Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, e sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di durevolezza, Ricordando che la desertificazione e la siccita' compromettono lo sviluppo sostenibile vista la correlazione esistente tra questi fenomeni e importanti problemi sociali come la poverta', una inadatta situazione sanitaria e nutrizionale e l'insicurezza alimentare, nonche' quelli risultanti da migrazioni, spostamenti di popolazioni e dinamiche demografiche, Coscienti che, nonostante gli sforzi profusi in passato, i progressi registrati nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccita' sono stati deludenti e che un nuovo approccio piu' efficace e' necessario a tutti i livelli nel quadro di uno sviluppo sostenibile, Apprezzando l'importanza degli sforzi che gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno profuso in passato per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita', e dell'esperienza acquisita in materia, segnatamente nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per lottare contro la desertificazione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione nel 1977, Riconoscendo la validita' e la pertinenza delle decisioni adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e in particolare del programma Azione 21 e del suo capitolo 12, che forniscono una base per la lotta contro la desertificazione, Ribadendo in questo contesto gli impegni assunti dai Paesi sviluppati, quali formulati nel capitolo 33 paragrafo 13 di Azione 21, Ricordando la Risoluzione 47/188 dell'Assemblea generale, e in particolare la priorita' che essa ha assegnato all'Africa, e tutte le altre risoluzioni, decisioni e programmi pertinenti delle Nazioni Unite concernenti la desertificazione e la siccita', nonche' le dichiarazioni pertinenti dei Paesi africani e quelle dei Paesi di altre regioni, Ribadendo la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo che nel suo Principio 2 afferma che in virtu' dello Statuto delle Nazioni Unite e dei principi di diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse secondo la loro politica in materia ambientale e di sviluppo e il dovere di provvedere affinche' le attivita' esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non provochino danni ambientali in altri Stati o in zone non sottostanti ad alcuna giurisdizione nazionale, Riconoscendo che i governi nazionali svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccita' e che i progressi in questo campo dipendono dall'attuazione, nelle zone interessate, di programmi d'azione a livello locale, Riconoscendo pure l'importanza e la necessita' di una cooperazione internazionale e di una compartecipazione nella lotta contro la desertificazione e nell'attenuazione degli effetti della siccita', Riconoscendo inoltre l'importanza di fornire ai Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, mezzi efficaci, segnatamente risorse finanziarie importanti, compresi fondi nuovi e supplementari nonche' un accesso alla tecnologia, senza di che risultera' loro difficile adempiere pienamente gli obblighi imposti dalla presente Convenzione, Preoccupati dagli effetti della desertificazione e della siccita' sui Paesi colpiti d'Asia centrale e della Transcaucasia, Sottolineando il ruolo importante svolto dalle donne nelle regioni colpite dalla desertificazione e/o dalla siccita', in particolare nelle zone rurali dei Paesi in sviluppo, e l'importanza di una totale partecipazione sia degli uomini sia delle donne a tutti i livelli ai programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccita', Insistendo sul ruolo speciale svolto dalle organizzazioni non governative e da altre grandi collettivita' nei programmi di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccita', Avendo presente i rapporti tra la desertificazione e altri problemi ambientali di dimensione mondiale ai quali la comunita' internazionale e le comunita' nazionali devono far fronte. Avendo pure presente il contributo che la lotta contro la desertificazione puo' fornire per raggiungere gli obiettivi della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della Convenzione sulla diversita' biologica e di altre convenzioni connesse relative all'ambiente, Ritenendo che le strategie di lotta contro la desertificazione e per l'attenuazione degli effetti della siccita' saranno piu' efficaci se poggiano su un'osservazione sistematica seria e su conoscenze scientifiche rigorose, e se sono continuamente riesaminate, Riconoscendo il bisogno urgente di migliorare l'efficacia e il coordinamento della cooperazione internazionale per facilitare l'attuazione di piani e priorita' nazionali, Risolute a prendere misure adeguate per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita', nell'interesse delle generazioni presenti e future, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: (a) il termine "desertificazione" designa il degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attivita' umane; (b) l'espressione "lotta contro la desertificazione" designa le attivita' connesse alla valorizzazione integrata delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, in vista di uno sviluppo sostenibile e intese a: (i) prevenire e/o ridurre il degrado delle terre, (ii) ripristinare le terre parzialmente degradate e (iii) restaurare le terre desertificate; (c) il termine "siccita'" designa il fenomeno naturale che si produce allorche' le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente registrati e che provoca gravi squilibri idrologici recanti pregiudizio al sistema di produzione delle risorse terree; (d) l'espressione "attenuazione degli effetti della siccita'" designa le attivita' connesse alla previsione della siccita' e miranti a ridurre la vulnerabilita' della societa' e dei sistemi naturali di fronte alla siccita' nel quadro della lotta contro la desertificazione; (e) il termine "terre" designa il sistema bioproduttivo terrestre comprendente il suolo, i vegetali, gli altri essere viventi e i fenomeni ecologici e idrologici che si producono all'interno di questo sistema; (f) l'espressione "degrado delle terre" designa la diminuzione o la scomparsa, nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, della produttivita' biologica o economica e della complessita' delle terre coltivate non irrigate, delle terre coltivate irrigate, dei percorsi, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive in seguito all'utilizzazione delle terre o di uno o piu' fenomeni, segnatamente di fenomeni dovuti all'attivita' dell'uomo e ai suoi modi d'insediamento, tra i quali: (i) l'erosione del suolo provocata dal vento e/o dall'acqua, (ii) il deterioramento delle proprieta' fisiche, chimiche e biologiche o economiche dei suoli, e (iii) la scomparsa a lungo termine della vegetazione naturale; (g) l'espressione "zone aride, semi-aride e subumide secche" designa le zone, escluse le zone artiche ed antartiche, nelle quali il rapporto tra le precipitazioni annuali e l'evapotraspirazione possibile si situa in un intervallo tra 0,05 e 0,65; (h) l'espressione "zone colpite" designa le zone aride, semi-aride e/o subumide secche colpite o minacciate dalla desertificazione; (i) l'espressione "Paesi colpiti" designa i Paesi in cui la totalita' o una parte delle terre sono colpite; (j) l'espressione "organizzazione d'integrazione economica regionale" designa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che ha competenza per quanto attiene alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che e' stata debitamente abilitata, secondo le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o ad aderirvi; (k) l'espressione "Paesi sviluppati Parte" designa i Paesi sviluppati Parte e le organizzazioni d'integrazione economica regionale composte di Paesi sviluppati.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Obiettivo 1. La presente Convenzione ha lo scopo di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccita' nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da accordi internazionali di cooperazione e di compartecipazione, nel quadro di un approccio integrato compatibile con il programma Azione 21, nell'ottica di contribuire all'instaurazione di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite. 2. Per raggiungere tale obiettivo occorrera' applicare strategie integrate a lungo termine incentrate simultaneamente, nelle zone colpite, sul miglioramento della produttivita' delle terre e sul ristabilimento, la conservazione e una gestione sostenibile delle risorse in terre e in acqua, e che permettano in definitiva di migliorare le condizioni di vita, in particolare a livello delle collettivita'.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Principi Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e per applicarne le disposizioni, le Parti si attengono tra l'altro ai seguenti principi: (a) le Parti dovrebbero assicurarsi che le decisioni concernenti la concezione e l'esecuzione dei programmi di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccita' siano prese con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e che ai livelli superiori sia creato un contesto propizio per facilitare l'azione ai livelli nazionale e locale; (b) le Parti dovrebbero, in spirito di solidarieta' e di compartecipazione internazionali, migliorare la cooperazione e il coordinamento dei livelli subregionale, regionale e internazionale e meglio concentrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e tecniche ove sono necessarie; (c) le Parti dovrebbero, in uno spirito di compartecipazione, istituire una cooperazione tra i poteri pubblici a tutti i livelli, le collettivita', le organizzazioni non governative e i gestori delle terre per far meglio capire, nelle zone colpite, la natura e il valore della terra e delle rare risorse idriche, nonche' per promuovere uno sfruttamento durevole di queste risorse; (d) le Parti dovrebbero prendere pienamente in considerazione la situazione e i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli meno progrediti.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Obblighi generali 1. Le Parti adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente Convenzione, individualmente o congiuntamente, mediante accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri oppure grazie alla combinazione di questi differenti tipi di accordi, secondo quanto conviene, ponendo l'accento sulla necessita' di coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli. 2. Per raggiungere l'obiettivo della presente Convenzione, le Parti: (a) adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccita'; (b) prestano debitamente attenzione, in seno ad organi internazionali e regionali competenti, alla situazione dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, dal punto di vista degli scambi internazionali, degli accordi di commercializzazione e d'indebitamento, al fine di creare un contesto economico internazionale propizio, suscettibile di promuovere uno sviluppo sostenibile; (c)integrano le strategie d'eliminazione della poverta' nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccita'; (d) incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti, Parti della presente Convenzione, negli ambiti della protezione dell'ambiente e della conservazione delle risorse in terre e in acqua che hanno un nesso con la desertificazione e la siccita'; (e) rafforzano la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale; (f) cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti; (g) stabiliscono meccanismi istituzionali, se e' il caso, tenendo presente la necessita' di evitare doppioni; e (h) promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, per aiutarli a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita'. 3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Obblighi dei Paesi Parte colpiti Oltre agli obblighi di cui all'articolo 4, i Paesi Parte colpiti si impegnano a: (a) accordare debita priorita' alla lotta contro la desertificazione e all'attenuazione della siccita', e a devolvervi risorse sufficienti in rapporto con la loro situazione e i loro mezzi; (b) stabilire strategie e priorita', nell'ambito dei piani o delle politiche di sviluppo sostenibile, per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; (c) operare per rimuovere le cause profonde della desertificazione e a prestare attenzione particolare ai fattori socio-economici che contribuiscono a tale fenomeno; (d) sensibilizzare le popolazioni locali, in particolare le donne e i giovani, e facilitare la loro partecipazione, con l'appoggio delle organizzazioni non governative, all'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; e (e) creare un contesto propizio rafforzando, secondo quanto conviene, la pertinente legislazione e, qualora non esista, adottando nuove leggi e elaborando nuove politiche a lungo termine e nuovi programmi d'azione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Obblighi dei Paesi Parte sviluppati Oltre agli obblighi generali loro imposti dall'articolo 4, i Paesi sviluppati Parte s'impegnano a: (a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l'azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progrediti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; (b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d'Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccita'; (c) favorire la mobilizzazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell'articolo 20; (d) incoraggiare la mobilizzazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e (e) favorire e facilitare l'accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacita' appropriate.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Priorita' all'Africa Nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti accordano priorita' ai Paesi Parte colpiti dell'Africa, tenuto conto della situazione particolare vigente in questa regione, senza tuttavia trascurare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni.
Convenzione - art. 8
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.