La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) è il seguente: "1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostante lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonchè di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità: a) - b) (omissis). c) al regolamento (CEE) n. 549/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonchè al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 549/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono". - Il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1992 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 333/1 del 22 dicembre 1994.