DECRETO 5 giugno 1997, n. 168
Entrata in vigore del decreto: 20-6-1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, recante regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente tra l'altro, nuove norme in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del citato regolamento nella parte disciplinante i procedimenti sopramenzionati per renderli pienamente conformi al diritto comunitario;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 2 giugno 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2 il termine e' di 30 giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo della voce 125 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, come modificata dall'art. 1 del presente regolamento: "125 Iscrizione nella tariffa di termine vendita di tabacchi lavorati 90 giorni esteri di importazione e fissazione delle tariffe di prodotti soggetti a monopolio fiscale Unita' organizzativa responsabile Organo che adotta del procedimento il provvedimento finale -- -- Direzione generale dei monopoli Ministro di Stato - Direzione centrale commerciale - Div. IV Normativa: L. 13 luglio 1965, n. 825; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; L. 10 dicembre 1975, n. 724; L. 7 marzo 1985, n. 76".
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 135
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