← Current text · History

LEGGE 16 giugno 1997, n. 177

Current text a fecha 1997-06-24

Entrata in vigore della legge: 25/6/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Protocollo - art. 1

ALLEGATO PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonche' i Governi della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese, del Regno di Spagna e della Repubblica ellenica, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, da un lato, ed il Governo della Repubblica austriaca, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo della Repubblica austriaca condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica austriaca aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "il Regno dei Paesi Bassi" sono sostituiti con i termini "il Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica austriaca".

Protocollo - art. 3

Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "il Regno dei Paesi Bassi" sono sostituiti con i termini "il Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica austriaca".

Protocollo - art. 4

Articolo 4 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica austriaca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede.

Accordo - art. 1

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 21 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, da un lato, e la Repubblica austriaca, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Accordo, la Repubblica austriaca aderisce alla Convenzione del 1990.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca: a. i seguenti organi dell'offentliche Sicherheitsdienst: - gli appartenenti alla Bundesgendarmerie - gli appartenenti al Bundessicherheitswachekorps - gli appartenenti al Kriminalbeamtenkorps - gli appartenenti al rechtskundige Dienst bei Sicherbeitsbehorden direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza b. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e' per quanto riguarda la Repubblica austriaca: Generaldirektion fur die offentliche Sicherheit im Bundesministerium fur Inneres.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono per quanto riguarda la Repubblica austriaca: 1. i seguenti organi dell'offentliche Sicherheitsdienst: - gli appartenenti alla Bundesgendarmerie - gli appartenenti al Bundessicherheitswachekorps - gli appartenenti al Kriminalbeamtenkorps - gli appartenenti al rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehorden direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza 2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990 gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 e' per quanto riguarda la Repubblica austriaca: il Ministero federale della Giustizia.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e' da parte della Repubblica austriaca. Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Atto finale

ATTO FINALE I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, il Governo della Repubblica austriaca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990. Il Governo della Repubblica austriaca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni: 1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione. Il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali e' messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica austriaca solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione solo quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi. 2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990. Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990. III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica austriaca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica: Il Governo della Repubblica austriaca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, 25 giugno 1991 e 6 novembre 1992, nonche' del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimettera' copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica austriaca.

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO Il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, i rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bruxelles l'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992. Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo della Repubblica austriaca ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica. Parte di provvedimento in formato grafico Traduzione non ufficiale DICHIARAZIONE Dichiarazione del Governo della Repubblica d'Austria confermemente all'art. 41, paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del14 giugno 1985, firmata in Schengen il 19 giugno 1990 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna e la Repubblica Ellenica rispettivamente con gli Accordi del 27 novembre 1990, del 25 giugno 1991 e del 6 novembre 1992. Con riferimento alla frontiera comune della Repubblica d'Austria con Repubblica Federale di Germania: sul territorio della Repubblica d'Austria l'esercizio dell'inseguimento da parte degli agenti contemplati all'art. 41, paragrafo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 firmata il 19 giugno 1990 sara' effettuato secondo le seguenti modalita': a) e' concesso agli Agenti inseguitori un diritto di fermo conformemente all'art. 41, paragrafo 2, lettera b, paragrafo 5 e paragrafo 6; b) l'inseguimento e' sottoposto ad una limitazione sia parziale che temporale (art. 41, paragrafo 3, lettera b); c) l'inseguimento e' ammesso per i reati previsti dall'art. 41, paragrafo 4,lettera b della Convenzione di Applicazione del 1990. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVA ALL'ART. 41, PARAGRAFO 9 DELLA CONVENZIONE FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990 DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985, TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ELLENICA RISPETTIVAMENTE CON GLI ACCORDI DEL 27 NOVEMBRE 1990, DEL 25 GIUGNO 1991 E DEL 6 NOVEMBRE 1992. Con riferimento alla frontiera comune della Repubblica italiana con la Repubblica d'Austria: sul territorio della Repubblica italiana gli inseguimenti effettuati da parte degli agenti contemplati nell'art. 3, par. 1 dell'Accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, del 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992, saranno effettuati secondo le seguenti modalita': a) gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (art. 41, paragrafo 2, punto a della Convenzione di applicazione del 1990); b) gli inseguimenti potranno effettuarsi: - sulle autostrade fino ad un raggio di venti kilometri (art. 41, paragrafo 3 punto b della Convenzione di applicazione del 1990); - in tutti gli altri casi fino ad un raggio di dieci kilometri; c) gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all'art. 41, paragrafo 4, punto b della Convenzione di applicazione del 1990.

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E LA REPUBBLICA ELLENICA CON GLI ACCORDI FIRMATI RISPETTIVO IL 27 NOVEMBRE 1990, IL 25 GIUGNO 1991 ED IL 6 NOVEMBRE 1992. Visti gli articoli 2 paragrafo 1 lettera b e 3 paragrafo 2, dell'accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania,della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990,alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghesee la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992. Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Il presente Accordo entrera' in vigore alla stessa data della messa in applicazione tra le parti dell'Accordo di adesione summenzionato. In fede di che' i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lisbona il venticinque aprile millenovecentonovantasette in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Govemo federale della Repubblica italiana: Austriaco: Parte di provvedimento in formato grafico