LEGGE 16 giugno 1997, n. 190
Entrata in vigore della legge: 3-7-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK ______
Accordo- art. 1
ALLEGATO TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI SICUREZZA DELL'UEO Le Alte Parti Contraenti, di seguito designate "le Parti", del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento, di seguito denominato "il Trattato". - in considerazione delle decisioni adottate dalle Alte Parti contraenti del Trattato istitutivo dell'Unione Europea per quanto concerne l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la Dichiarazione relativa all'Unione dell'Europa occidentale; - affermando che le consultazioni politiche, la collaborazione tecnica o industriale, un'efficace cooperazione e pianificazione operativa nel quadro di missioni a carattere umanitario, di attivita' di mantenimento della pace e di operazioni di gestione delle situazioni di crisi facilitano la realizzazione degli obiettivi del Trattato e della summenzionata Dichiarazione; - considerando che le attivita' basate sulla realizzazione di questi obiettivi necessitano di uno scambio di informazioni e di materiale classificato tra le Parti; - consapevoli della necessita' di una revisione della Risoluzione relativa alla sicurezza, dell'Unione dell'Europa occidentale, adottata dal Consiglio dell'UEO nel documento E(90) 53, del 21 maggio 1990; - agenti a loro nome ed a nome dell'Unione dell'Europa occidentale; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti 1) vigilano sulla protezione e sulla salvaguardia delle informazioni e del materiale classificato delle altre Parti; 2) adottano la classificazione di sicurezza stabilita da una Parte per le informazioni ed il materiale da essa promulgati, e fanno tutto il possibile per assicurare la protezione di tali informazioni e materiale; 3) si astengono da utilizzare tali informazioni e materiale per fini diversi da quelli previsti dal Trattato o per le decisioni e risoluzioni inerenti ad esso; 4) si astengono dal comunicare tali informazioni e materiale a Parti terze senza l'accordo dell'autorita' di origine.
Accordo- art. 2
Articolo 2 In applicazione dell'Articolo 1 del presente Accordo, le Parti istituiscono un'organizzazione, e programmi nazionali di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime concordate in materia; tali programmi dovranno essere attuati nell'ambito dei sistemi di protezione nazionali in modo che una normativa comune possa essere applicata al riguardo.
Accordo- art. 3
Articolo 3 1) Le Parti devono accertarsi che ogni cittadino - il quale nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali abbia bisogno di avere accesso ad informazioni o materiali classificati come riservato o con un grado superiore di riservatezza, o che potrebbe avere accesso a tali informazioni - abbia un nulla osta di sicurezza appropriato prima della sua entrata in funzione. 2) La procedura di abilitazione per il nulla osta di sicurezza deve mirare a determinare se una persona puo' in considerazione della sua lealta' e affidabilita', avere accesso ad informazioni classificate senza che cio' costituisca un rischio per la sicurezza. 3) Su richiesta le Parti si prestano reciprocamente assistenza per quanto concerne la procedura di abilitazione al nulla osta di sicurezza.
Accordo- art. 4
Articolo 4 L'Articolo 1 del presente Accordo riguarda le informazioni ed i materiali classificati che una delle Parti comunica ad un'altra o mette a sua disposizione, o comunica ad organismi sussidiari del Consiglio o mette a loro disposizione, e reciprocamente.
Accordo- art. 5
Articolo 5 Il Segretario Generale deve accertarsi che le norme del presente Accordo che riguardano gli organismi sussidiari del Consiglio siano applicati dagli stessi.
Accordo- art. 6
Articolo 6 Il presente Accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di concludere accordi bilaterali a fini analoghi, ne' modifica le disposizioni degli accordi bilaterali esistenti.
Accordo- art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo annulla e sostituisce la risoluzione relativa alla sicurezza nell'Unione dell'Europa occidentale adottata dal Consiglio riguardano nel quadro del documento E(90) 53 del 21 maggio 1990.
Accordo- art. 8
Articolo 8 1) Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che formano parte integrante di questo documento. 2) E' depositario del presente Accordo il Governo del Belgio. 3) Gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Accordo mediante: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica l'accettazione o l'approvazione, oppure b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione, oppure c) adesione. 4) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale quattro Stati hanno sia firmato l'accordo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5) Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo dopo che gli adempimenti per l'entrata in vigore siano stati espletati, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto trenta giorni dopo la data del deposito.
Accordo- art. 9
Articolo 9 1) Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo sara' aperto all'adesione degli Stati divenuti parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento. 2) Per ogni Stato che vi abbia aderito, l'Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Depositario.
Accordo- art. 10
Articolo 10 Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna Parte per mezzo di un preavviso scritto di denuncia indirizzato al Depositario, il quale ne informera' tutte le altre Parti. La denuncia avra' effetto un anno dopo che il depositario l'avra' ricevuta. Tuttavia essa non pregiudica gli obblighi stipulati ed i diritti o le facolta' acquisite anteriormente dalle Parti ai sensi delle norme del presente Accordo. In fede di che, i sopra citati rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995, in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede, il quale sara' consegnato agli archivi del Governo Belga il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli altri firmatari.
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