LEGGE 16 giugno 1997, n. 191
Entrata in vigore della legge: 3-7-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK __
Trattato- art. 1
TRATTATO SUI RAPPORTI DI AMICIZIA E DI COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SLOVACCA La Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca, d'ora innanzi delle "le Parti Contraenti", riallacciandosi alle tradizioni di amicizia e di collaborazione tra i loro popoli, riaffermando il loro attaccamento ai valori universali di pace, liberta' e democrazia; rispettose degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e decise a rafforzarne l'autorita'; intenzionate a rispettare tutti gli impegni derivanti dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e gli altri documenti della CSCE; sospinte dai cambiamenti politici, economici e sociali verificatisi in Europa; determinate a superare definitivamente la divisione dell'Europa e a costruire un assetto nel continente permanentemente basato sulla giustizia, sul pluralismo e sull'economia di mercato; decise a collaborare, nell'interesse comune dell'Europa, per realizzare una maggiore stabilita' e sicurezza nel continente; sottolineando l'importanza dello sviluppo della collaborazione tra la Repubblica Slovacca e le Comunita' Europee; desiderose di contribuire all'avvicendamento tra i popoli europei, alla loro migliore conoscenza e comprensione anche mediante una piu' stretta collaborazione da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo alla Iniziativa Centro-Europea; desiderose di sviluppare e di approfondire ulteriormente la loro collaborazione in ogni settore; fermamente intenzionate ad applicare gli accordi e trattati internazionali stipulati tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e gia' entrati in vigore; hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in uno spirito di mutua comprensione, rispetto e amicizia. Esse agiranno in modo da promuovere un'ampia collaborazione in ogni campo e si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli di entrambi i Paesi. Esse si sforzeranno per contribuire all'avvento di un'Europa nella quale i diritti dell'uomo, le liberta' fondamentali ed i principi di democrazia e dello stato di diritto siano pienamente rispettati.
Trattato- art. 2
Articolo 2 Conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Atto Finale della CSCE di Helsinki le due Parti Contraenti rispetteranno i principi dell'eguaglianza sovrana e del rispetto dei diritti inerenti alla sovranita', del non ricorso alla minaccia o dell'uso della forza, dell'inviolabilita' delle frontiere, dell'integrita' territoriale degli Stati e della loro indipendenza politica, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, inclusa la liberta' di pensiero, coscienza, religione o credo, dell'eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli stati, dell'esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.
Trattato- art. 3
Articolo 3 Le Parti Contraenti rafforzeranno la loro collaborazione nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilita' in Europa. Esse auspicano l'avvento nel contenente di un unico sistema di sicurezza. A questo fine sosterranno anche lo stabilimento di istituzioni ed organismi permanenti.
Trattato- art. 4
Articolo 4 Qualora si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le due Parti entreranno in contatto per armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure necessarie per alleggerire la tensione. Nel caso che una delle Parti ritenesse che i suoi supremi interessi di sicurezza fossero minacciati, essa potra' chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.
Trattato- art. 5
Articolo 5 Le Parti Contraenti si adopereranno per il raggiungimento, tramite accordi efficacemente controllabili, di livelli sempre piu' bassi di effettivi e di armamenti in Europa sufficienti per la difesa e per una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. Esse agiranno altresi' per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a garantire una maggiore trasparenza e a rafforzare la fiducia, la stabilita' e la sicurezza in Europa. Nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano, esse collaboreranno all'adozione di ulteriori misure di disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace. Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.
Trattato- art. 6
Articolo 6 Le Parti Contraenti concordano che il processo di riforme verso l'economia di mercato avviato nella Repubblica Slovacca sara' agevolato dalla cooperazione internazionale. La Repubblica Italiana compira' ogni possibile sforzo per promuovere tanto sul piano bilaterale quanto su quello multilaterale lo sviluppo economico nella Repubblica Slovacca. Le due Parti assicureranno la massima trasparenza nelle rispettive attivita' di cooperazione economica internazionale e riserveranno alle imprese interessate dell'altra Parte parita' di trattamento rispetto agli altri paesi.
Trattato- art. 7
Articolo 7 Le Parti Contraenti esprimono la convinzione che l'associazione della Repubblica Slovacca alle Comunita' Europee costituisca uno sviluppo importante nel processo di integrazione europea. La Repubblica italiana sosterra' gli sforzi della Repubblica Slovacca per creare le condizioni per la sua piena adesione alle Comunita' Europee.
Trattato- art. 8
Articolo 8 Le Parti Contraenti terranno consultazioni regolari sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse. Gli incontri al piu' alto livello avranno luogo, se possibile, una volta l'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta l'anno; gli altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Consultazioni regolari avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici, economici e culturali.
Trattato- art. 9
Articolo 9 Le Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i Parlamenti dei due Paesi per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, della democrazia e della collaborazione in Europa.
Trattato- art. 10
Articolo 10 Le Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione tra gli enti territoriali e amministrativi dei due paesi. Esse promuoveranno altresi' i gemellaggi tra le citta'.
Trattato- art. 11
Articolo 11 Le Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle organizzazioni internazionali, soprattutto di quelle europee. Nei limiti delle loro possibilita', esse si aiuteranno per sviluppare la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali, di cui e' membro soltanto una delle due Parti.
Trattato- art. 12
Articolo 12 Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente piu' avanzati. Esse concordano che un tale sviluppo corrisponde alle caratteristiche di complementarieta' e di interconnessione tra i loro sistemi economici. Le Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a tutti i livelli nonche' lo scambio di quadri e di informazioni. Esse favoriranno altresi' lo stabilimento di istituzioni finanziarie e di societa' miste, impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla liberta' di investimento nei loro territori. Le Parti Contraenti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano nell'economia slovacca e del capitale slovacco nell'economia italiana. Esse stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie. Ciascuna Parte assicurera' la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio. Le Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse comune, a livello bilaterale, multilaterale e regionale, con particolare riferimento ai progetti individuati nell'ambito dell'"Iniziativa europea".
Trattato- art. 13
Articolo 13 Al fine di favorire la transizione dell'economia slovacca verso il mercato, le Parti Contraenti faciliteranno e approfondiranno la collaborazione nei settori della formazione professionale e manageriale.
Trattato- art. 14
Articolo 14 Le Parti Contraenti si sforzeranno di ampliare i collegamenti tra i due Paesi nel settore dei trasporti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per conduttura ("pipeline").
Trattato- art. 15
Articolo 15 Le Parti Contraenti si adopereranno per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni tra i due Paesi secondo le norme tecniche europee e internazionali.
Trattato- art. 16
Articolo 16 Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nel settore della protezione dell'ambiente. Esse promuoveranno ogni efficace azione a livello nazionale, regionale ed internazionale volta alla difesa dell'ambiente da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. Esse rafforzeranno altresi' la collaborazione nella lotta contro le calamita' naturali, mettendo a frutto l'esperienza accumulata in questo settore.
Trattato- art. 17
Articolo 17 Le Parti Contraenti svilupperanno la reciproca collaborazione nel campo delle scienze e delle tecnologie avanzate. Esse attribuiscono un'importanza particolare alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per interventi di carattere industriale nei due suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione a livello europeo nei campi menzionati nel presente articolo, assecondando l'inserimento di enti slovacchi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.
Trattato- art. 18
Articolo 18 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica Slovacca rispettano le competenze delle Comunita' Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.
Trattato- art. 19
Articolo 19 Le Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i paesi degli altri continenti.
Trattato- art. 20
Articolo 20 Coscienti dell'importanza che presentano gli scambi culturali per la mutua comprensione dei popoli, le Parti Contraenti svilupperanno gli scambi culturali in ogni settore e a tutti i livelli. Le Parti Contraenti forniranno il massimo appoggio all'apertura e all'attivita' del Centro di cultura e informazione slovacco a Roma e alla ricostituzione dell'Istituto italiano di Cultura e Bratislava. Esse incoraggeranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonche' tra gli organismi che operano in tali campi.
Trattato- art. 21
Articolo 21 Le Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni culturale e artistico, a diffonderne la conoscenza e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed altre Istituzioni specializzate operanti nel settore. Esse collaboreranno altresi' nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.
Trattato- art. 22
Articolo 22 Le Parti Contraenti collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali delle due Parti. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio debbano essere restituite all'altra Parte.
Trattato- art. 23
Articolo 23 Le Parti Contraenti si impegnano a rendere possibile l'apprendimento della lingua dell'altra Parte nelle Scuole, nelle Universita' e in altri Istituti di insegnamento. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue. Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento dei docenti dell'altra Parte. Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e dell'informatica. Le Parti Contraenti confermano la disponibilita' a facilitare l'accesso alle lingue ed alla cultura dell'altra Parte, sostenendo le iniziative pubbliche e private. Esse favoriranno altresi' lo scambio di borsisti e di studenti. Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nei settori dei mass-media, e in particolare di quello radiotelevisivo, ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi, anche attraverso emissioni bilingue regolari.
Trattato- art. 24
Articolo 24 Le Parti Contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi internazionali vigenti, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte, regolarmente ammessi nei rispettivi territori per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale e sanitaria.
Trattato- art. 25
Articolo 25 Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti tra i loro cittadini, partiti, sindacati, associazioni religiose, fondazioni, organizzazioni sportive, associazioni femminili ed ambientali ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.
Trattato- art. 26
Articolo 26 Le Parti Contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la loro cooperazione nel campo giuridico. Esse collaboreranno nella lotta alla criminalita' organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. A tal fine si scambieranno all'occorrenza informazioni nei modi piu' opportuni, anche per quanto concerne le misure atte a combattere la minaccia di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile.
Trattato- art. 27
Articolo 27 Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in alcun modo i diritti ne' incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti.
Trattato- art. 28
Articolo 28 Il presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.
Trattato- art. 29
Articolo 29 Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. Esso verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non vi ponga termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza. In fede di cio', i Plenipotenziari delle due Parti Contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto sigilli. Fatto a Roma il 7 giugno 1993 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua slovacca, entrambi i testi aventi uguale valore. PER PER LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA SLOVACCA Parte di provvedimento in formato grafico
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