LEGGE 16 giugno 1997, n. 192

Type Legge
Publication 1997-06-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 3-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK ______

Trattato- art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA La Repubblica italiana e l'Ucraina, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti contraenti, desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale, constatando che l'Ucraina e' uno degli stati successori dell'Unione Sovietica, desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo compresi quelle delle minoranze nazionali, intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia, tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi in Europa, confermando la loro fedelta' agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti, consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO e del Consiglio d'Europa nella costruzione della nuova Europa, determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Repubblica italiana e l'Ucraina svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformita' con i principi di sovranita', parita' di diritti e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'individuo. A tale scopo le Alte Parti contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

Trattato- art. 2

Articolo 2 Le Alte Parti contraenti ribadiscono l'inaccettabilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici. La Repubblica italiana e l'Ucraina opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialita', per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva cosi' come quella di ogni stato membro. In ambito europeo le Alte Parti contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti.

Trattato- art. 3

Articolo 3 Le Alte Parti contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica italiana e l'Ucraina collaboreranno in seno alle Organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte. La Repubblica italiana e l'Ucraina favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.

Trattato- art. 4

Articolo 4 La Repubblica italiana e l'Ucraina uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di basi di sicurezza qualitativamente nuove, fondate sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre piu' bassi necessari al mantenimento della stabilita' e della sufficienza difensiva. Le Alte Parti contraenti, consapevoli dell'importanza degli Accordi del disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente ai negoziati sul disarmo in Europa. Esse auspicano la conclusione di nuovi Accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa. Le Alte Parti contraenti agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.

Trattato- art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti contraenti opereranno sia individualmente che congiuntamente per far si' che l'Europa acquisisca sempre piu' carattere di comunita' di stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli europei in un'ottica rivolta altresi' a favorire l'emergere di uno spazio comune di democrazia e di diritto. In tale prospettiva la Repubblica italiana e l'Ucraina sono fermamente decise a rafforzare, sulla base del pieno rispetto dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'OSCE, la democrazia, la sicurezza e il rispetto dello stato di diritto sul continente europeo; a promuovere attivamente lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la dimensione umana e la collaborazione in ambito economico, culturale e ambientale.

Trattato- art. 6

Articolo 6 La Repubblica italiana e l'Ucraina opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia nell'interesse reciproco e della comunita' internazionale. Le Alte Parti contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione avra' una grande importanza per la realizzazione del programma di riforme economiche e per la transizione verso l'economia di mercato dell'Ucraina e per il pieno sviluppo delle potenzialita' di cooperazione anche in ambito regionale. Le Alte Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nell'ambito delle cooperazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.

Trattato- art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti contraenti istituiranno un Consiglio italo-ucraino per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la Presidenza da parte italiana del Ministro degli Affari Esteri e da parte ucraina di un membro del governo o di loro delegati, si riunira' almeno una volta l'anno. Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato imprenditoriale per la cooperazione con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio puo' altresi' istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti.

Trattato- art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste nonche' l'armonizzazione delle rispettive legislazioni nel campo economico. Le Alte Parti contraenti collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attivita' economica, nonche' nei settori dell'agricoltura, sanita', cultura, scienza, ricerca, tecnologia. La Repubblica italiana e' disponibile a fornire all'Ucraina la propria consulenza nel campo dell'organizzazione e gestione dell'attivita' imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e creditizia. Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere il trattamento della nazione piu' favorita alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie. Le Alte Parti contraenti riconosceranno ed applicheranno i lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi.

Trattato- art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti contraenti attribuiscono importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse si presteranno assistenza nella soluzione degli aspetti tecnici delle attivita' industriali in tali settori con particolare riguardo alle tematiche del risparmio energetico, della modernizzazione delle infrastrutture e dei relativi collegamenti. Le Alti Parti contraenti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia elettrica, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alla ricerca, allo sfruttamento e al trasporto dell'energia elettrica, dei gas e degli idrocarburi. Tale collaborazione verra' sviluppata nell'ambito delle istituzioni europee e della Carta Europea dell'Energia allo scopo di sviluppare progetti infrastrutturali di comune interesse.

Trattato- art. 10

Articolo 10 Le Alte Parti contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica. L'Italia assecondera', nei limiti del possibile, la partecipazione dell'Ucraina a questi ultimi.

Trattato- art. 11

Articolo 11 Consapevoli del carattere globale rivestito dai problemi della protezione ambientale, le Alte Parti contraenti svilupperanno la cooperazione in tale settore, con particolare riferimento alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo. Le Alte Parti contraenti svilupperanno altresi' la loro collaborazione nel campo della previsione e della prevenzione delle calamita' naturali, o di quelle causate da attivita' umane, nonche' nell'attuazione ovvero eliminazione dei loro effetti.

Trattato- art. 12

Articolo 12 Le Alte Parti contraenti promuoveranno, anche nell'ambito di Organizzazioni internazionali e regionali, specifici programmi volti a migliorare i livelli di sicurezza nelle centrali nucleari, con particolare riguardo all'adeguamento degli impianti esistenti alle normative internazionali di sicurezza.

Trattato- art. 13

Articolo 13 Gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana negli Accordi bilaterali con l'Ucraina rispettano le competenze dell'Unione Europea e le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri dell'Unione Europea in attuazione del sistema comunitario.

Trattato- art. 14

Articolo 14 Le Alti Parti contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i Paesi degli altri continenti.

Trattato- art. 15

Articolo 15 Le Alte Parti contraenti, desiderando sviluppare i rapporti culturali tra i due Paesi e contribuire alla nascita di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, favoriranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e dell'informazione lo sviluppo degli scambi tra regioni, provincie, comuni, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi. La Repubblica italiana e l'Ucraina incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra Universita' ed altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione. Esse sosterranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi del settore dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti. Le Alte Parti contraenti intendono costituire, quando sara' possibile, centri culturali nei due Paesi e favoriranno le iniziative volte alla reciproca conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali. Ciascuna parte operera' per l'ampliamento delle opportunita' di studio della lingua dell'altra Parte in scuole, istituti di insegnamento superiore e in altre istituzioni. A tal fine sosterra' l'altra parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a migliorare la formazione del personale docente.

Trattato- art. 16

Articolo 16 Le Alte Parti contraenti favoriranno gli scambi giovanili e sportivi nonche' i gemellaggi tra le singole citta' dei due Paesi.

Trattato- art. 17

Articolo 17 Le Alte Parti contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o asportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.

Trattato- art. 18

Articolo 18 Le Alte Parti contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare. Esse intendono, su base di reciprocita' , agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.

Trattato- art. 19

Articolo 19 Le Alte Parti contraenti collaboreranno alla prevenzione e nella lotta contro la criminalita' organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Parti, collaboreranno altresi' nella lotta contro il terrorismo internazionale.

Trattato- art. 20

Articolo 20 Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare un'adeguata cura dei luoghi di sepoltura e dei memoriali dei cittadini italiani in Ucraina e dei cittadini dell'Ucraina in Italia ed assicureranno il libero accesso ai medesimi in conformita' alle normative nazionali. Le Parti collaboreranno altresi' per agevolare la soluzione delle altre questioni umanitarie, relative all'individuazione, esumazione e trasferimento delle spoglie mortali dei cittadini italiani e dell'Ucraina che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente.

Trattato- art. 21

Articolo 21 Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti contraenti. Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.

Trattato- art. 22

Articolo 22 Il presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti ed entrera' in vigore dal momento dello scambio dei documenti di ratifica. Il presente Trattato e' soggetto alla registrazione presso il Segretariato Generale dell'ONU, in conformita' con l'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Trattato- art. 23

Articolo 23 Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 03.05.1995 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ucraina. Entrambi i testi hanno uguale valore. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA Parte di provvedimento in formato grafico

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