LEGGE 16 giugno 1997, n. 193

Type Legge
Publication 1997-06-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 3-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nell'articolo 9 dello scambio di note.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK ______

Nota verbale

Ministero degli Affari Esteri NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'accordo di sede con il Governo della Repubblica italiana firmato a Roma il 20 luglio 1967 e ratificato con legge 12 dicembre 1969 n. 1074 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no. 21 del 26.1.1970. Articolo 3 Agevolazioni fiscali 1) L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta e dai diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 2) a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. b) Per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. d) L'Istituto sara' ancora esentato dall'imposta di consumo e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, consumati dall'UNIDROIT, con esclusione degli impianti ad uso privato. e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane un milione o da altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale. f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e all'uso del suo Presidente e del suo Segretario Generale, nonche' dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficera' altresi' dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto. g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi dall'Istituto. Articolo 6 Privilegi e immunita' dei rappresentanti dei governi e agenti 3) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel precedente paragrafo 1 al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi missione, purche', per quanto concerne i privilegi fiscali, non si tratti di cittadino italiano o residente permanente in Italia. Articolo 9 a) Il personale dell'Istituto deve essere obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. b) I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'UNIDROIT, dichiarati nella denuncia annuale dei redditi. c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'UNIDROIT o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli assicurati dalle Agenzie Specializzate dell'ONU; le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati. Articolo 9 L'attuale articolo 9 sara' quindi numerato come art. 10 Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo tra le parti che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento delle procedure di recepimento, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato l'espressione della massima considerazione. Roma, 5 giu. 1995 Istituto Internazionale per L'Unificazione del Diritto Privato Via Panisperna, 28 00184 ROMA 1881/ST-MAE Parte di provvedimento in formato grafico NOTA VERBALE L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 5 giugno 1995 ad esso indirizzata ed il cui testo e' il seguente: "Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di proporre i seguenti emendamenti all'accordo di sede con il Governo della Repubblica italiana firmato a Roma il 20 luglio 1967 e ratificato con legge 12 dicembre 1969 n. 1074 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no. 21 del 26.1.1970. Articolo 3 Agevolazioni fiscali 1) L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta e dai diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 2) a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. b) Per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. d) L'Istituto sara' ancora esentato dall'imposta di consumo e relative addizionali, sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, consumati dall'UNIDROIT, con esclusione degli impianti ad uso privato. e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane un milione o da altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale. f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e all'uso del suo Presidente e del suo Segretario Generale, nonche' dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficera' altresi' dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto. g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi dall'Istituto. Articolo 6 Privilegi e immunita' dei rappresentanti dei governi e agenti 3) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel precedente paragrafo 1 al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi missione, purche', per quanto concerne i privilegi fiscali, non si tratti di cittadino italiano o residente permanente in Italia. Articolo 9 a) Il personale dell'Istituto deve essere obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. b) I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'UNIDROIT, dichiarati nella denuncia annuale dei redditi. c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'UNIDROIT o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli assicurati dalle Agenzie Specializzate dell'ONU; le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati. Articolo 9 L'attuale articolo 9 sara' quindi numerato come art. 10 Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo tra le parti che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento della procedura di recepimento, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato l'espressione della massima considerazione." L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato con il presente atto accetta la proposta variazione dell'Accordo di Sede firmato il 20 luglio 1967. Esso intende che la nota di cui sopra e la presente nota costituiscano un accordo fra le due parti. L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'espressione della piu' alta considerazione. Roma, 9 giugno 1995 Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Piazzale della Farnesina 1 00100 ROMA

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