LEGGE 16 giugno 1997, n. 198

Type Legge
Publication 1997-06-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 6-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA DI SERVIZI AEREI DI LINEA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, qui di seguito denominate, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, desiderando stipulare un Accordo allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due paesi in base al principio della reciprocita', hanno concordato guanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, tranne nel caso in cui diversamente previsto nel contesto: a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, e comprende gli Allegati adottati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti siano entrati in vigore, ovvero siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti b) il termine "Autorita' Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; nel caso della Repubblica di Slovenia, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Autorita' dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia che sia stata designata ed autorizzata, ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea". e "scalo a scopi non commerciali" hanno il significato loro assegnato all'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "tariffa" indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merce, come pure le condizioni a cui tali prezzi si applicano, comprese le commissioni ed altre remunerazioni aggiuntive per l'agenzia o per la vendita dei documenti di trasporto, ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni relative al trasporto della posta. 2. L'Allegato forma parte integrante del presente Accordo. Tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno l'Allegato, tranne nel caso in cui sia stato esplicitamente concordato in altro modo.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo sono soggette a quelle della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Concessione di diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati al presente Accordo, al fine di istituire e svolgere servizi aerei sulle rotte specificate in Allegato al presente Accordo (qui di seguito denominati i "servizi convenuti" e le "rotte specificate"). 2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi: a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza farvi scalo; b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e c) nell'esercizio di servizi sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti indicati nella tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o diretti verso altri punti specificati. 3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sara' intesa nel senso di conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, dietro compenso o per noleggio,.a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4. Nel caso in cui, a causa di conflitti armati, disordini o sviluppi politici, ovvero circostanze particolari e insolite, la compagnia aerea designata di una Parte Contraente non sia in grado di svolgere un servizio sulla rotta normale, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per agevolare la continuita' dello svolgimento di tale servizio, riorganizzando adeguatamente tali rotte e concedendo anche diritti per il periodo che puo' essere necessario facilitare le operazioni possibili.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle Compagnie Aeree 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, in conformita' con le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concedera' immediatamente alla compagnia aerea designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente possono.chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare loro di possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorita' all'esercizio di servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero di imporre quelle condizioni che essa ritiene necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui detta Parte Contraente non abbia avuto prova che parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, ovvero da suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara' stata in tal modo designata ed autorizzata, potra' iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi convenuti, a condizione che la compagnia aerea osservi le disposizioni applicabili del presente Accordo.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio, ovvero a sospendere l' esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) in ogni caso in cui non abbia prova che parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, o da suoi cittadini; b) nel caso detta compagnia aerea non si conformi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; c) nel caso in cui la compagnia aerea in altro modo non operi conformandosi alle condizioni di cui al presente Accordo. 2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non.siano essenziali per impedire ulteriori violazioni alle leggi o ai regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte 1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure le sue normali dotazioni, i pezzi di ricambio, compresi i motori, i rifornimenti di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (alimenti, bevande e tabacco compresi) a bordo di detto aeromobile, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni genere di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che le normali dotazioni e gli altri articoli sopra citati restino a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati da detti dazi, spese ed oneri, ad esclusione di quelli relativi ai servizi resi: a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati esclusivamente ad essere usati dagli aeromobili di detta compagnia aerea; b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, compresi i motori e le normali dotazioni di bordo imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di.una Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi convenuti, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il trasporto aereo. In tal caso, essi potranno essere sottoposti alla supervisione delle autorita' competenti fino a che non siano riesportati o in altro modo eliminati, in base alle norme doganali. 3. I materiali che godono dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali previsti ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali, e devono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia concesso il trasferimento ad altra compagnia aerea internazionale, ovvero consentita l'importazione permanente, ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente. 4. Le esenzioni previste al presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'osservanza delle formalita' particolari generalmente applicate su detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Esercizio dei diritti 1. Le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente godranno di pari ed eque possibilita' di svolgere i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terra' conto degli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente con i servizi forniti da quest'ultima sulle stesse rotte o su parte di esse. 3. I servizi convenuti forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno essere strettamente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro scopo primario sara' quello di offrire una capacita' adeguata a far fronte alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti. 4. La Compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporra' all'approvazione delle Autorita' Aereonautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo contenenti le informazioni relative al tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale. 5. Nessuna delle due Parti Contraenti limitera' unilateralmente le operazioni della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, tranne nei casi previsti dal presente Accordo, ovvero in base alle condizioni invariabili eventualmente contemplate nella Convenzione.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Tariffe 1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applichera' per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo debito conto di tutti i fattori connessi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aereonautiche delle due Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo periodo potra' essere ridotto, subordinatamente all'assenso di dette autorita'. 4. Tale consenso puo' essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorita' aereonautiche ha espresso la propria disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, come previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, la tariffa sara' considerata approvata. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto nel paragrafo 3, le autorita' aereonautiche potranno concordare che il periodo entro il quale dovra' essere notificata l'eventuale disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se non sara' possibile concordare una tariffa conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile previsto dal paragrafo 4 del presente Articolo, una autorita' aereonautica notifichera' all'altra autorita' aereonautica il suo disaccordo circa una tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le autorita' aereonautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le autorita' aereonautiche di qualsiasi altro Stato il cui consiglio esse considerano utile, si adopereranno al fine di fissare la tariffa di comune accordo. 6. Se le autorita' aereonautiche non riescono a concordare nessuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrato 3 del presente Articolo, ovvero a fissare nessuna tariffa ai sensi del paragrafo 5 del presente Articolo, la controversia sara' composta in base alle disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita' in conformita' con le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore fino a che non sara' stata fissata una nuova tariffa.

Accordo- art. 9

ARTICOLO 9 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, alla sosta o alla partenza dal proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, ovvero relativi al servizio ed alla navigazione di tale aeromobile mentre si trova nel proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tale aeromobile al momento del suo arrivo o della sua partenza, ovvero durante la sua permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, alla sosta o alla partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, saranno osservati da, o per conto di detti passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente all'arrivo o alla partenza, ovvero durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. 3. Nessuna delle due Parti Contraenti puo' accordare alcuna preferenza alla propria compagnia aerea rispetto alla compagnia aerea dell'altra Parte Contraente nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti di cui al presente Articolo.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', quelli di competenza e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente durante il loro periodo di validita', subordinatamente alle disposizioni de1 paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, la validita' dei certificati di navigabilita, di quelli di competenza o delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini da parte dell'altra Parte Contraente o di uno Stato terzo.

Accordo- art. 11

ARTICOLO 11 Rappresentanza della compagnia aerea 1. Ciascuna Parte Contraente accordera alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una Parte Contraente sara' consentito previa autorizzazione delle autorita' competenti. 3. Tutto il personale di cui sopra sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. L'entita' numerica di tale personale, stabilito previo accordo fra le compagnie aeree designate, sara' sottoposta all'approvazione delle autorite' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' a detti uffici ed al personale tutta l'assistenza e le agevolazioni necessarie.

Accordo- art. 12

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