LEGGE 16 giugno 1997, n. 199
Entrata in vigore della legge: 6-7-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli FLICK ------------
Accordo- art. 1
A C C O R D O tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovena, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
Accordo- art. 2
Art. 2 Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di piu' di nove persone (autobus).
Accordo- art. 3
Art. 3 Agli effetti del presente Accordo e considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre localita' stabilite. I veicoli con i quali e esercitato tale servizio debbono essere idonei alle normali necessita del traffico. Ai fini del servizio si e obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, purche' vi siano posti liberi.
Accordo- art. 4
Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.
Accordo- art. 5
Art. 5 Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e attivato in base ad apposita autorizzazione. Non si possono assolvere con servizi regolari necessiti gia' assicurate soddisfacentemente da servizi ferroviari e stradali gia' esistenti. L'autorizzazione e rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le Autorita' medesime. La durata dell'autorizzazione e stabilita' di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo, saranno rilasciate dalle due Parti contraenti le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa, rilasciata dall'Autorita' competente.
Accordo- art. 6
Art. 6 Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti.
Accordo- art. 7
Art. 7 Agli effetti del presente Accordo, e considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.
Accordo- art. 8
Art. 8 Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta, dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.
Accordo- art. 9
Art. 9 Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente Art. 8, tra due localita', una situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, e' necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti. L'autorizzazione e attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' cempetente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Accordo- art. 10
Art. 10 Agli effetti del presente Accordo, e considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalita' seguenti: a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare.nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; b) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare: - vuoto, - oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.
Accordo- art. 11
Art. 11 I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere presso di se un elenco nominativo dei viaggiatori. Non e richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'Art. 28 del presente Accordo. Nel caso previsto dalla lettera c) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuate il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 28 del presente Accordo.
Accordo- art. 12
Art. 12 Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo e necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione richiesta. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Accordo- art. 13
Art. 13 L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all'Art. 28, sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
Accordo- art. 14
Art. 14 Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 3) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie; 4) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 5) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenenti; 6) i trasporti postali; 7) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; 8) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate;. 9) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita naturali; 10) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 11) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 12) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui e immatricolato, nonche' il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 13) i trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o all'informazione; 14) i trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione; 15) i trasporti di api e avannotti; 16) i veicoli adibiti al soccorso di veicoli in avaria.
Accordo- art. 15
Art. 15 L'autorizzazione non e cedibile e da diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.
Accordo- art. 16
Art. 16 Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.
Accordo- art. 17
Art. 17 I requisiti di capacita tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Accordo- art. 18
Art. 18 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto di viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.
Accordo- art. 19
Art. 19 I trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Accordo- art. 20
Art. 20 I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto. La Commissione Mista indicata nell'Articolo 28 potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Accordo- art. 21
Art. 21 Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
Accordo- art. 22
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