LEGGE 16 giugno 1997, n. 200
Entrata in vigore della legge: 6-7-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERROVIARIO ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica di Slovenia dall'altra, (in seguito: Parti contraenti), animati dal desiderio di regolare l'esecuzione del traffico ferroviario attraverso la frontiera tra i due Stati e convinti della necessita' di concludere una Convenzione a tale scopo, hanno convenuto quanto segue: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 1. Le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinche' esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario. 2. Le Parti, contraenti esprimono la loro disponibilita' a procedere, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonche' i controlli di frontiera.
Convenzione- art. 2
DEFINIZIONE DEI TERMINI Art. 2 Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni usate avranno i seguenti significati: a) "Stato di domicilio" e' quello Stato sul territorio del quale viene effettuato lo scambio nel traffico ferroviario, b) "Stato limitrofo" e' lo Stato dell'altra Parte contraente, c) "Rete proprietaria" e' la rete ferroviaria dello Stato di domicilio, d) "Rete limitrofa" e' la rete ferroviaria dello Stato limitrofo, e) "Stazione di frontiera" e' la stazione ferroviaria di ciascuna Parte contraente piu' vicina al confine di Stato. Una delle stazioni di frontiera sara' designata come la stazione di scambio del traffico ferroviario, f) "linea di confine" e' la linea ferroviaria compresa tra le stazioni di frontiera dei due Stati, g) "Tronco di linea di confine" e' la sezione di linea ferroviaria compresa tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato, h) "Scambio del traffico" e' il procedimento di accettazione e consegna dei treni, delle vetture, dei colli espressi e postali e altri oggetti tra le due reti ferroviarie, i) "Servizio di trasmissione e scambio" e' il servizio delle due reti ferroviarie che svolge le operazioni relative al traffico dei treni nella stazione di scambio e sulla linea di confine, j) "Controlli di frontiera" sono le operazioni previste dalle legislazioni nazionali dei due Stati contraenti l'entrata, l'uscita ed il transito dei viaggiatori, bagagli, merci, colli espressi e postali attraverso la frontiera di Stato, k) "Personale di servizio" comprende tutto il personale che interviene nel traffico ferroviario di frontiera.
Convenzione- art. 3
TRANSITO DI FRONTIERA Art. 3 1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgera' sulle seguenti linee di confine: a) Gorizia Centrale - Nova Gorica b) Villa Opicina - Sezana c) Villa Opicina - Stanjel 2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono: a) Gorizia Centrale e Villa Opicina b) Sezana, Nova Gorica e Stanjel 3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono: a) Villa Opicina b) Nova Gorica. 4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario). 5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.
Convenzione- art. 4
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA TARIFFARIA Art. 4 1. La consegna e l'accettazione dei vagoni, attrezzi di carico, palette, casse mobili, container, bagagli, colli espressi, merci e colli postali, nonche' dei documenti di trasporto verranno effettuate nelle stazioni di scambio o in qualche altra stazione di frontiera di cui al punto 4 dell'Articolo 3 della presente Convenzione. 2. La circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine, fino alla stazione di scambio, sara' effettuata di massima a cura della rete ferroviaria limitrofa in conformita' ai regolamenti di esercizio vigenti nello Stato limitrofo, con i mezzi di trazione e con il personale della rete ferroviaria limitrofa. Previo accordo tra le parti, a livello locale ed in caso di necessita', la circolazione potra' anche essere effettuata dalla rete proprietaria. Questi servizi dal confine di Stato fino alla stazione di scambio sono effettuati dalla rete limitrofa per conto della rete proprietaria. 3. Le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che il servizio di trazione dei treni sia assicurato dalla rete proprietaria o dalla rete limitrofa, utilizzando ciascuna i propri mezzi di trazione e il proprio personale, anche al di la' della stazione di frontiera in uno o in entrambi i sensi. 4. Nelle stazioni di scambio sono validi i regolamenti della rete proprietaria. 5. I permessi per la circolazione dei veicoli da trazione, nonche' le prove sulla capacita' del personale di servizio di prestare servizio sul territorio del proprio Stato, sono validi anche sul territorio dell'altro Stato contraente, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza di quest'ultimo. Le disposizioni dettagliate concernenti l'organizzazione del traffico saranno stabilite dall'Accordo ferroviario. 6. Il punto di sutura tariffaria e' situato sul confine di stato.
Convenzione- art. 5
CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE Art. 5 Le prestazioni rese da una rete all'altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se cio' non e' possibile, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalita' di pagamento delle prestazioni effettuate sara' stabilito nell'Accordo ferroviario, in conformita' alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).
Convenzione- art. 6
RAPPRESENTAZIONE DELLE STAZIONI DI SCAMBIO Art. 6. 1. La rete limitrofa puo' aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio. 2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformita' alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.
Convenzione- art. 7
ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI Art. 7 1. Le reti ferroviarie dei due Paesi effettueranno, a proprie spese, ciascuna sul proprio territorio, la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione dei fabbricati, dei binari, e di tutte le altre installazioni ferroviarie nelle stazioni di frontiera e sui tronchi di linea di confine. Come limite di manutenzione verra' considerato il raccordo delle rotaie e delle linee di contatto piu' vicino al confine di Stato. 2. Nelle stazioni di scambio saranno messi a disposizione della rete ferroviaria limitrofa locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione che le sono necessari per effettuare il servizio ferroviario, come anche, in base alla disponibilita' della rete proprietaria, i locali destinati a riposo ed intrattenimento del personale ferroviario. 3. Per l'uso dei locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, di cui al punto 2, la rete limitrofa dovra' corrispondere alla rete proprietaria un canone annuale pari alle spese effettivamente sostenute oppure un canone da definire di comune accordo. 4. Le disposizioni dettagliate concernenti l'uso di tali locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, nonche' l'indennita' per l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e la manutenzione, saranno stabilite nell'Accordo ferroviario.
Convenzione- art. 8
CONTROLLI DI FRONTIERA Art. 8 I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell'accordo di cui all'Art. 1, punto 1.
Convenzione- art. 9
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA Art. 9 Durante l'espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l'ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il piu' presto possibile, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.
Convenzione- art. 10
USO UFFICIALE DELLA LINGUA Art. 10 1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine, per le comunicazioni con il personale di servizio della rete limitrofa, verra' usata la lingua in uso ufficiale nello Stato di domicilio. Le comunicazioni telefoniche, scritte e verbali relative alla circolazione dei treni devono essere fatte nella lingua ufficiale dello Stato limitrofo. Il personale di servizio di entrambe le reti ferroviarie deve conoscere la lingua in uso ufficiale nello Stato limitrofo nella misura necessaria per l'esecuzione del servizio. I regolamenti piu' dettagliati sull'uso della lingua saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario. 2. I regolamenti di servizio e la corrispondenza ufficiale saranno trasmessi alla rete limitrofa senza traduzione.
Convenzione- art. 11
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO Art. 11 1. Il personale ferroviario che svolge le operazioni ed i lavori ai sensi di questa Convenzione sul territorio dell'altro Stato contraente e' sottoposto alle norme giuridiche di tale Stato, ivi comprese quelle derivanti da tratti internazionali. 2. Per il personale, di cui al punto 1 del presente articolo, che commetta atti di indisciplina o mancanze relative ai doveri attinenti alla prestazione lavorativa sul territorio dell'altro Stato contraente, si applicheranno esclusivamente le norme disciplinari della rete di appartenenza. 3. Il personale ferroviario dello Stato limitrofo impiegato nello Stato di domicilio e' sottoposto all'obbligo di pagare al proprio Stato l'imposta sul reddito per i compensi e le remunerazioni versategli dallo Stato di domicilio o dalla rete proprietaria. 4. La rete ferroviaria dello Stato di domicilio e' tenuta a comunicare alla rete limitrofa tutti gli atti punibili commessi dal personale della rete limitrofa nello Stato di domicilio.
Convenzione- art. 12
ASSISTENZA RECIPROCA Art. 12 1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno Stato contraente sono tenuti a prestare ai servizi ufficiali ed al personale di servizio dell'altro Stato contraente l'assistenza di cui essi necessitano nell'esercizio delle loro funzioni e a dare seguito alle loro richieste fatte ai sensi della presente Convenzione, come se si trattasse di richieste formulate dal loro stesso personale. 2. Nel caso in cui il personale di servizio dello Stato limitrofo e' vittima di malattia o ferita verificatasi sul tronco di linea di confine, nella stazione di scambio ovvero oltre tale stazione, nelle ipotesi di cui all'Art. 4, o durante il servizio di trazione, il primo soccorso sara'prestato gratuitamente dalla rete proprietaria.
Convenzione- art. 13
PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE Art. 13 1. Il personale di servizio, compresi gli agenti di controllo ed ispezione, che varca il confine di Stato ai fini dell'esecuzione delle operazioni ai sensi della presente Convenzione, deve essere munito di permessi di servizio che lo autorizzano a passare il confine di Stato (All. 1). Questi permessi valgono per il passaggio del confine di Stato attraverso una o piu' vie indicate all'articolo 3, punto 1 della presente Convenzione, nonche' per la permanenza sul territorio dell'altro Stato contraente. 2. I permessi di servizio vengono rilasciati per un periodo di validita' di 5 anni. Tali permessi vengono rilasciati dalle autorita' competenti di ciascuno Stato e vidimati dagli organi competenti dell'altro Stato. Il rilascio dei permessi di servizio e' gratuito. 3. Il personale ferroviario di servizio, titolare del permesso di servizio di cui all'All. 1, che, in occasione di incidenti imprevedibili, varca il confine di Stato a bordo di treni di soccorso o di spazzaneve, deve essere munito di una lista nominativa delle persone autorizzate a varcare il confine di Stato (All. 2). Le persone elencate nella lista hanno il diritto di varcare il confine di Stato per una delle vie indicate all'articolo 3, punto 1, nonche' di trattenersi sul territorio dell'altro Stato contraente durante il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori. Le suddette persone devono possedere anche documenti di identita' muniti di fotografia. Le persone i cui nomi figurano sulla lista nominativa, accompagnate dal titolare del permesso di servizio, devono varcare il confine di Stato simultaneamente, sia all'andata che al ritorno. Prima del passaggio del confine di Stato, devono essere avvertite le autorita' di confine competenti dell'altro Stato contraente. 4. Il personale di servizio dello Stato contraente limitrofo, munito di permessi di servizio (All. 1), nonche' gli agenti ferroviari dello Stato contraente limitrofo i cui nomi figurano sulla lista nominativa (All. 2) non hanno il diritto di lasciare la zona in cui sono situate le stazioni di frontiera e/o la stazione di scambio, ne' il tronco di linea di confine tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato.
Convenzione- art. 14
UNIFORME Art. 14 1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure e' impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l'uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l'esecuzione del servizio e al di fuori di esso. 2. L'Accordo ferroviario stabilira' le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l'uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonche' i casi in cui essi dovranno portarli.
Convenzione- art. 15
OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI Art. 15 1. Tutti gli oggetti destinati all'uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l'esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformita' alle norme doganali dello Stato limitrofo. 2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con se' da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformita' alle norme doganali dello Stato limitrofo. 3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonche' le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Convenzione- art. 16
OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO Art. 16 1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonche' il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte. 2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.
Convenzione- art. 17
SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 17 Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l'esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.
Convenzione- art. 18
SPEDIZIONI DI SERVIZIO Art. 18 1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l'intervento dell'Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali. 2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme doganali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all'apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.
Convenzione- art. 19
SERVIZIO DELLE POSTE Art. 19 1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonche' spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verra' effettuato in conformita' all'Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi. 2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avra' luogo nelle stazioni di scambio. 3. Lo scambio degli invii postali sara' effettuato dal personale delle Poste. 4. Per l'inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei. 5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.
Convenzione- art. 20
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