LEGGE 16 giugno 1997, n. 201
Entrata in vigore della legge: 6-7-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nell'articolo 19 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI SIRIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA PER I SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI Il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica Italiana, in appresso designati nel presente Accordo come Parti Contraenti, essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo per regolamentare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, ed a meno che il contesto non richieda diversamente: (a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 Dicembre 1944 includendo ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convenzione, nonche' ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 di essa, nella misura in cui tali Annessi ed Emendamenti siano divenuti effettivi per entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati; (b) per Autorita' Aeronautiche" si intende: per quanto riguarda la Repubblica Araba di Siria, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti, nonche' ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, nonche' ogni persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione alla quale questo Accordo si riferisce; (c) per "aerolinea designata" si intende l'aerolinea che e' stata designata ed autorizzata in confornita' con l'Articolo 4) di questo Accordo; (d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato attribuitogli all'Articolo 2) della Convenzione; (e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "aerolinea" e "scalo per scopi non inerenti al traffico" hanno i significati rispettivamente assegnati loro all'Articolo 96 della Convenzione.
Accordo- art. 2
Articolo 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle norme della Convenzione inquantoche' tali norme sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo- art. 3
Articolo 3 Concessione di diritti 1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i seguenti diritti per quanto riguarda i suoi servizi aerei internazionali di linea: (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrare; (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non inerenti al traffico. 2) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei internazionali di linea sulle rotte specificate nella apposita sezione della Tabella annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono in appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'esercire un servizio convenuto su una rotta specificata, le linee aeree designate da ciascuna Parte Contraente usufruiranno, oltre ai diritti specificati al par. 1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per quella rotta nella Tabella annessa al presente Accordo per prendere a bordo e scaricare passeggeri e carichi, corriere compreso. 3) Si riterra' che nulla nel paragrafo 2) di questo Articolo conferisca alle aerolinee di una Parte Contraente il privilegio di prendere a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri e carichi, compreso il corriere trasportato a nolo o dietro retribuzione e destinato ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo- art. 4
Articolo 4 Designazione delle Linee Aeree 1) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di indicare per iscritto una aerolinea all'altra Parte Contraente, allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2) All'atto del ricevimento di tale designazione, l'altra Parte Contraente, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) di questo Articolo, accordera' immediatamente all'aerolinea designata l'apposita autorizzazione di esercizio. 3) Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono chiedere alla aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, garanzie soddisfacenti per quanto riguarda la sua competenza ad adempiere ai requisiti prescritti in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio dei servizi aerei internazionali da parte di tali Autorita' in conformita' con le norme della Convenzione. 4) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accordare l'autorizzazione di esercizio di cui al par. 2 di questo Articolo, o di imporre le condizioni che essa puo' ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una aerolinea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo in tutti i casi in cui detta Parte Contraente non ritenga di avere garanzie soddisfacenti sul fatto che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale aerolinea siano acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai suoi connazionali. 5) Quando l'aerolinea di ciascuna Parte Contraente e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' cominciare in qualsiasi monento ad esercire i servizi convenuti, sempre che una tariffa stabilita in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo sia in vigore per tali servizi.
Accordo- art. 5
Articolo 5 Revoca o sospensione dei diritti 1) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre le condizioni che puo' ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti: (a) in ogni caso in cui non abbia garanzie soddisfacenti che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella aerolinea sono acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai connazionali di tale Parte Contraente; oppure (b) in caso di inadempimento, da parte di quella aerolinea, di conformarsi alle leggi o regolamenti della Parte Contraente che accorda tali diritti; oppure (c) in caso L'aerolinea sia in altra maniera inadempiente nel suo esercizio in base alle condizioni prescritte dal presente Accordo. 2) A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al par.1 del presente Articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
Accordo- art. 6
Articolo 6 Esenzione da oneri su equipaggiamenti, combustibile, scorte, ecc. 1) Gli aeromobili eserciti sui servizi aerei internazionali di cui al presente Accordo dalla aerolinea designata dell'una o dell'altra Parte Contraente nonche' i rifornimenti di combustibile e di lubrificanti, le scorte degli aeromobili (viveri, bevande e tabacco compresi), le parti di ricambio e l'equipaggiamento regolare a bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale al loro arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente. 2) Saranno altresi' esenti da detti dazi ed oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi: a) il combustibile, i lubrificanti, le scorte dell'aeromobile, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato, introdotto ed immagazzinato nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente ed adibito unicamente allo uso degli aeromobili di tale aerolinea; b) il conbustibile, i lubrificanti, le scorte degli aeromobili, le parti di ricambio, l'equipaggiamento regolare caricato a bordo sul territorio dell'altra Parte Contraente dall'aerolinea designata di una Parte Contraente nel suo esercizio dei servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorita' di detta altra Parte Contraente, e riservati unicamente all'uso ed al consumo durante il volo. 3) I materiali che usufruiscono delle esenzioni previste nei precedenti paragrafi non saranno utilizzati a scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, a meno che sia autorizzato il loro uso a bordo degli aeromobili di un'altra aerolinea, o che venga autorizzata la loro importazione permanente in conformita' con le norme in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che accorda le esenzioni, sono concesse su base reciproca e possono essere soggette al rispetto di particolari modalita' normalmente applicabili in detto territorio, compresi i controlli doganali.
Accordo- art. 7
Articolo 7 Principi che regolamentano la capacita' 1) Vi saranno possibilita' giuste ed eque per le aerolinee designate di entrambe le Parti Contraenti di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori. 2) Nell'esercire i servizi convenuti, l'aerolinea designata di ciascuna Parte Contraente terra' conto degli interessi dell'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente in nodo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultina fornisce sulla totalita' o su parte delle stesse rotte. 3) I servizi convenuti forniti dalle aerolinee designate delle Parti Contraenti saranno strettamente legati alle esigenze del pubblico per quanto riguarda il trasporto sulle rotte specificate ed avranno come obiettivo prioritario l'apporto di una capacita adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente previsti per il trasporto di passeggeri, carichi e posta tra i territori delle Parti Contraenti. I provvedimenti relativi al trasporto di passeggeri, di carichi e di posta sia caricati a bordo che scaricati in determinati punti sulle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che designano le aerolinee, saranno presi in conformita' con il principio generale che la capacita' sia connessa con: a) le esigenze del traffico nel e dal territorio della Parte Contraente che ha designato L'aerolinea; b) le esigenze del traffico della zona attraversata dai servizi aerei convenuti, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto istituiti dalle aerolinee degli Stati che includono tale zona; c) le esigenze dell'esercizio completo dell'aerolinea.
Accordo- art. 8
Articolo 8 Esercizio dei servizi convenuti 1) L'aerolinea designata di ognuna delle due Parti Contraenti sottoporra' per approvazione, non oltre sessanta (60) ma in ogni caso non meno di trenta (30) giorni prima della data di esercizio di ogni servizio convenuto, le sue proposte di orari alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Tali orari includeranno il tipo di servizi e di aeromobili da utilizzare, gli orari di volo ed ogni altra informazione pertinente.
Accordo- art. 9
Articolo 9 Tariffe 1) Ai fini dei paragrafi seguenti, per "tariffa" si intendono i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto di passeggeri e di carichi e le condizioni alle quali questi prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia ed altri servizi ausiliari, tranne la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta. 2) Le tariffe che devono essere applicate dall'aerolinea di una Parte Contraente per il trasporto verso il territorio dell'altra Parte Contraente o in partenza da esso, saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, compreso il costo dell'esercizio, il profitto ragionevole, e le tariffe di altre aerolinee. 3) Le tariffe di cui al par. 2) di questo Articolo saranno se possibile concordate tra le aerolinee designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre aerolinee che operano sulla totalita' o su parte della rotta, e tale accordo sara', ogni qualvolta cio' sia possibile, raggiunto in base elle procedure dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.) per l'elaborazione delle tariffe. 4) Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro pubblicazione. Tale periodo puo' essere ridotto in casi speciali, sotto riserva dell'Accordo di tali Autorita'. 5) Quest'approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle Autorita' Aeroneutiche ha espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo 4) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4), le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro il quale ogni disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni. 6) Se una tariffa non puo' essere concordata in conformita' con il par. 3 di questo Articolo, o se, durante il periodo applicabile in conformita' con il par. 5 del presente Articolo, un'Autorita' Aeronautica notifica l'altra Autorita' Aeronautica della sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformita' con le disposizioni del par. 3 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si sforzeranno, dopo consultazioni con le Autorita' Aeronautiche di ogni altro Stato di cui ritengano utile il Parere di determinare la tariffa mediante Accordo reciproco. 7) Se le Autorita' Aeronautiche non possono raggiungere un Accordo su qualunque tariffa loro sottoposta in base al par. 4 di questo Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa in base al par. 6 di questo Articolo, la controversia sara' regolata in conformita' con le disposizioni dello Articolo 15 del presente Accordo. 8) Una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore sino a quando una nuova tariffa non sia stata fissata in conformita' con le stesse disposizioni.
Accordo- art. 10
Articolo 10 Leggi e Regolamenti 1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti all'accettazione ed alla partenza dal suo territorio di aeromobili impegnati nella navigazione aerea internazionale, oppure all'esercizio ed alla navigazione aerea di tali aeromobili mentre si trovano sul suo territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili all'atto della entrata e della partenza dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano sul territorio di quest'ultima. 2) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente attinenti all'accettazione o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, dell'equipaggio, del carico o della posta degli aeromobili, coopresi i regolamenti attinenti all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno rispettati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o posta delle aerolinee dell'altra Parte Contraente al momento della loro entrata o della loro partenza dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano sul territorio di quest'ultima.
Accordo- art. 11
Articolo 11 Riconoscimento di licenze e di certificati 1) I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' e le licenze rilasciate oppure convalidate da ognuna delle due Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza o le licenze concesse o convalidate ai propri connazionali dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
Accordo- art. 12
Articolo 12 Rappresentanza delle aerolinee 1) Ciascuna Parte accordera' all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere negli scali specificati nella rotta di linea sul suo territorio gli uffici ed il personale amministrativo tecnico e commerciale selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra Parte o di entrambe le Parti Contraenti, in base a quanto possa essere necessario per le esigenze dell'aerolinea designata. 2) Sara' autorizzato l'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'una o dell'altra Parte, qualora non sia disponibile personale dell'una o dell'altra Parte Contraente, sotto riserva dell'approvazione delle Autorita' competenti. 3) Tutto il personale di cui sopra sara' soggetto alle leggi attinenti alla accettazione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, come leggi, regolamenti e requisiti amministrativi applicabili in tale territorio. 4) Il numero di tale Personale stabilito per mezzo di accordo tra le aerolinee designate sara' sottoposto per approvazione alle Autorita' competenti di entrambe le Parti Contraenti. 5) Ciascuna Parte Contraente provvedera' a tutta l'assistenza ed ai servizi necessari per gli uffici ed il personale di cui sopra.
Accordo- art. 13
Articolo 13 Trasferimento dei proventi Ciascuna Parte Contraente accordera' all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli introiti rispetto alle spese, guadagnati da tale aerolinea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, di posta e di carichi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrembe i Paesi in base al tasso ufficiale di cambio e non saranno soggetti ad alcun onere, ne a restrizioni o a dilazioni.
Accordo- art. 14
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