DECRETO 13 giugno 1997, n. 194

Type Decreto
Publication 1997-06-13
Ultimo aggiornamento 1997-07-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-7-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto l'articolo 21, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-3047/U.C.L. del 17 aprile 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

1.Il comitato previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si avvale dell'ufficio per l'informazione del contribuente, costituito presso il Segretariato generale, per i compiti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze. - Per il comma 6 dell'art. 21 della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando il necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Si trascrive il testo del relativo art. 21: "Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze dei Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui e' de mandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si e' uniformata al parere del comitato. 4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e composto dai seguenti membri: a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; b) il comandante generale della Guardia di finanza; c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari; d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo; e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso; f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze. 5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato. 7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso. 8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazio ne finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concer to con il Ministro del tesoro. 9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. 10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzioassenso. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri' stessi al contribuente. 12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge". - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 287/1992 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze) e' il seguente: "Art. 9 (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente). - 1. L'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente: a) elabora e gestisce strategie e programmi per l'informazione del contribuente, in termini di obiettivi, di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare; b) elabora strategie e programmi di intervento per l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica ed a migliorare l'immagine dell'Amministrazione finanziaria nella societa'; c) esercita il monitoraggio sistematico sugli effetti delle politiche fiscali e dell'attivita' dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti e della societa' nelle sue diverse articolazioni, al fine di salvaguardarne i diritti e di garantire loro una piu' corretta assistenza nel rapporto con il fisco; d) elabora programmi per una tempestiva divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere normativo e giurisprudenziale in materia tributaria, avvalendosi anche del servizio di documentazione tributaria gestito dall'ufficio del coordinamento legislativo; e) assicura il funzionamento degli organi collegiali preposti allo svolgimento delle attivita' relative al diritto d'interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, esercitando anche funzioni di assistenza, mediante un'apposita struttura di segreteria tecnica, del comitato di cui all'art. 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 2

Composizione e funzionamento del comitato

1.Il direttore generale del dipartimento delle entrate, il direttore della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, il direttore dell'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali possono farsi rappresentare da dirigenti; il comandante generale della Guardia di finanza puo' farsi rappresentare da un ufficiale di grado non inferiore a maggiore; il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari puo' farsi rappresentare da un ispettore tributario; il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo puo' farsi rappresentare da un magistrato o un avvocato dello Stato, fuori ruolo, o da un dirigente, addetti all'ufficio stesso. I componenti del comitato, appartenenti all'amministrazione finanziaria possono, altresi', farsi assistere da dirigenti o da ufficiali di grado non inferiore a maggiore, i quali partecipano alle sedute senza diritto di voto.

2.I componenti del comitato, nominati in base all'articolo 21, comma 4, lettere e) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza giustificato motivo a due sedute consecutive o alla meta delle sedute nel corso di un anno, decorrente dall'accettazione della nomina; la partecipazione al comitato consultivo dei due componenti di cui alla citata lettera e) cessa, in ogni caso, alla scadenza dell'incarico di componente del Consiglio Superiore delle finanze.

3.Con decreto del Ministro delle finanze si provvede alla nomina dei componenti del comitato in luogo di quelli cessati dall'incarico o decaduti.

Nota all'art. 2: - Per l'art. 21, comma 4, lettere e) ed f), della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.

Art. 3

Presidenza del comitato

1.Il presidente del comitato e' nominato, tra i suoi membri, con decreto del Ministro delle finanze e dura in carica quattro anni; il comitato designa il componente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 4

Segreteria del comitato

1.L'ufficio per l'informazione del contribuente assicura il funzionamento della segreteria del comitato mettendo a disposizione il personale, le strutture e i mezzi necessari in relazione alle esigenze rappresentate dal presidente. Alla direzione della segreteria e' preposto un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale.

Art. 5

Procedimento e poteri istruttori del comitato

1.La richiesta di parere di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Segretariato generale, segreteria del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive presso l'ufficio per l'informazione del contribuente e' indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e deve essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3.Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonche' della reale portata dell'operazione. Deve essere altresi' allegata copia della preventiva richiesta presentata al dipartimento delle entrate, con l'indicazione degli estremi di spedizione, e dell'eventuale risposta fornita dal dipartimento medesimo.

4.Il presidente nomina il relatore; la segreteria tra - smette copia del fascicolo ai componenti del comitato almeno quindici giorni prima della seduta fissata ai sensi del comma 5.

5.Il presidente forma l'ordine del giorno e fissa le sedute del comitato. L'avviso di convocazione con l'elenco dei casi in discussione deve essere comunicato a ciascun membro, a cura del la segreteria, almeno cinque giorni prima della seduta.

6.Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il comitato si puo' avvalere della collaborazione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, ai quali puo' delegare anche il compimento di atti istruttori.

7.Il comitato puo' delegare l'esecuzione degli adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del personale della segreteria.

8.Prima della trattazione collegiale le iniziative di cui ai commi 6 e 7 possono essere adottate dal presidente del comitato, anche a richiesta del relatore.

9.Il comitato delibera con la presenza di almeno sette dei suoi componenti con voto palese ed a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente.

10.I pareri deliberati dal comitato sono depositati in segreteria. Il direttore della segreteria vi appone la sua firma e la data del deposito. Gli stessi pareri, numerati progressivamente per ciascun anno, sono raccolti, conservati e pubblicati, con modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, i cura della segreteria.

11.Il parere del comitato e' comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

12.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.

13.Le richieste istruttorie al contribuente formulate dal comitato, ferma restando l'inammissibilita' delle richieste di parere presentate in difformita' da quanto stabilito dal comma 2, interrompono il termine per la fo rmazione del silenzioassenso di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le richieste istruttorie rivolte a soggetti diversi dal contribuente interpellante sospendono il termine per la formazione del silenzio - assenso per un periodo non superiore a trenta giorni e di esse, con l'indicazione del termine dal quale decorre la sospensione, e' data comunicazione al contribuente interpellante.

Nota all'art. 5: - Per l'art. 21, commi 2 e 10, della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.

Art. 6

Incompletezza o non verificita' dei dati forniti dal contribuente

1.Il parere reso dal comitato e' privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia.

Art. 7

Obblighi dei membri del comitato

1.I membri del comitato sono obbligati al segreto in ordine ai dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Hanno, altresi', l'obbligo di astenersi dal partecipare alla trattazione degli affari nei quali abbiano interesse personale o professionale.

Art. 8

Compensi ai membri del comitato consultivo

1.Ai membri del comitato compete un'indennita' il cui ammontare e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, aggiornato ogni tre anni. Detta indennita' e' commisurata alle presenze e, per il relatore, anche al numero di pareri resi e non puo' superare l'importo annuo di lire 15.000.000.

2.Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria compete, in quanto dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997

Registro n. 2 Finanze, foglio n. 150

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