DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. 205
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1.All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE verranno forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. Il comma 5 dell'art. 1 della suddetta legge così recita: "5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, riguarda l'attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto. - La direttiva 94/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 164 del 30 giugno 1994. Note all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse. L'art. 3 del suddetto decreto così recita: "Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). - 1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II. 2. La marcatura ''CÈ' di cui all'art. 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 9".
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