DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211
Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalita' dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;
Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facolta' di modularli o graduarli;
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalita' per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si puo' tener conto anche delle professionalita' maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;
Considerato, altresi', che il settore della previdenza complementare e' in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I Fondi pensione di nuova istituzione
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Le successive modificazioni ed integrazioni sono costituite dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che contiene le "Disposizioni correttve del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari", e della legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". - Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e' il seguente: "Art. 4 (Costituzione dei Fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio dell'autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro". - Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recita: "Art. 18 (Norme finali). - 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6". - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recitano: "Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 2 gennaio 1991, n. 1, reca la "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari". - La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, cosi' recita: "Art. 3 (Albo). - 2. La Consob autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge: a) - b) (omissis); c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposoni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare". Nota all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. Fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13".
Art. 2
Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive
1.I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.
2.Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.
Art. 3
Elementi dello statuto dei fondi
2.Lo statuto del fondo pensione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresi' prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti: regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita); tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse; ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto; criteri generali di impiego delle risorse; risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.
3.Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede e' definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresi' la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.
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