DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211
Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalita' dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;
Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facolta' di modularli o graduarli;
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalita' per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si puo' tener conto anche delle professionalita' maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;
Considerato, altresi', che il settore della previdenza complementare e' in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I Fondi pensione di nuova istituzione
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Le successive modificazioni ed integrazioni sono costituite dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che contiene le "Disposizioni correttve del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari", e della legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". - Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e' il seguente: "Art. 4 (Costituzione dei Fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio dell'autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro". - Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recita: "Art. 18 (Norme finali). - 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6". - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recitano: "Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 2 gennaio 1991, n. 1, reca la "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari". - La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, cosi' recita: "Art. 3 (Albo). - 2. La Consob autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge: a) - b) (omissis); c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposoni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare". Nota all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. Fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13".
Art. 2
Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive
1.I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.
2.Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.
Art. 3
Elementi dello statuto dei fondi
2.Lo statuto del fondo pensione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresi' prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti: regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita); tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse; ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto; criteri generali di impiego delle risorse; risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.
3.Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede e' definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresi' la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.
Note all'art. 3: - L'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 7 (Prestazioni). - 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi. 2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. 3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualita' di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianita' gia' maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) puo' conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per se' o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in conformita' al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2. 6. Le fonti costitutive possono prevedere: a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato; b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna riforma". - L'art. 1 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recita: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale". - La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' la seguente: "Art. 2 (Destinatari). - 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) (omissis); b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio". - Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate". - I commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recitano: "Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive. 2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo". - Gli articoli 6 e 6-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 sono i seguenti: "Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali). - 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese di assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministero del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente. 2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente decreto legislativo. 4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi. 4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4 - quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione; c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo. 4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari. 4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati: a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento". "Art. 6-bis (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 2 -bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 4 - quinquies. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 2 -bis della legge n. 77 del 1983". - I commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recitano: "Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive. 2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo". - L'art. 2403 del codice civile cosi' dispone: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili o l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale e ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". - L'art. 16 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente: "Art. 16 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2. 2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della conmissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne' verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanarsi entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. 5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento gli incarichi e le qualifiche dirigenziali". - L'art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recita: "Art. 8 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi. 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR. 3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformita' ai principi del presente decreto legislativo. 5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente". - Il comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente: "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalita' e termini per l'esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9; c) il riscatto della posizione individuale". - Le lettere b), g) e h) del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recitano: "Art. 17 (Compiti della commissione di vigilanza). - 2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'art. 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare: a) (omissis); b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decretolegge; c) - f) (omissis); g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione; h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita'". - L'art. 11 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 11 (Vicende del fondo pensione). - 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10. 2. Nel caso di cessazione dell'attivita' del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne da' comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo". - Il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente: "Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio".
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 15 MAGGIO 2007, N. 79))
Art. 5
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
1.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', va presentata, o inviata a mezzo raccomanda a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione.
2.Copia, in carta semplice, della predetta istanza e della allegata documentazione va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.
Art. 6
Contenuto dell'istanza
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 15 MAGGIO 2007, N. 79))
Art. 8
Richiesta di riconoscimento della personalita' giuridica
1.I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalita' giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella di cui al precedente articolo 5.
Art. 9
Procedure per la concessione dell'autorizzazione
1.La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 7, comma 4, puo' richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.
2.La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso, lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto.
3.Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necesario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
4.Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all'articolo 5, corredata della documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonche' del parere della commissione. Il Ministro del tesoro puo' avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.
5.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pensione all'esercizio dell'attivita' ovvero nega l'autorizzazione con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione che abbia avanzato la richiesta di cui all'articolo 8, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in una con l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', emana, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento della personalita' giuridica.
6.Ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e', nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Il responsabile del procedimento e' il dirigente della medesima divisione.
7.Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attivita', l'autorizzazione decade.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note alle premesse. - Il comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", cosi' dispone: "Art. 2. - 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali e' adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra".
Art. 10
Iscrizione all'albo
1.Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e l'eventuale decreto di riconoscimento della personalita' giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.
Nota all'art. 10: - Il comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 4. - 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16".
Titolo II Forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 11
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.
Nota al titolo II: - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca la "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Nota all'art. 11: - Il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente: "Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e, 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate".
Art. 12
Comunicazione alla commissione di vigilanza
2.I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonche', entro i successivi sessanta giorni: la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista all'articolo 7, commi 2 e 3; una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonche', a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2; le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili.
3.Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993.
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