LEGGE 1 luglio 1997, n. 222

Type Legge
Publication 1997-07-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 20-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprieta' intellettuale, fatto a Roma il 1 dicembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1997, in lire 394 milioni per l'anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, indicati in seguito come le "Parti": convinti che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle piu' importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilita'; considerando l'esperienza positiva acquisita nello sviluppo delle relazioni scientifiche e tecnologiche esistenti tra i due Paesi e riconoscendo la necessita' di un loro potenziamento; tenendo conto dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia; desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme economiche in Russia ed ai processi di integrazione in Europa; riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti russo-italiani nel campo della scienza e della tecnologia: hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti favoriranno, conformemente alle rispettive legislazioni ed ai loro obblighi derivanti da impegni, Accordi e Convenzioni internazionali di cui esse sono parte, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione, prevista dall'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori, tenuto conto delle priorita' dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia: - rieerehe fondamentali ed applicate nel settore delle scienze fisiche e naturali; - ricerche industriali ed innovazioni tecnologiche. Le Parti attribuiranno inoltre particolare importanza ai settori dell'ecologia e della protezione ambientale.

Accordo- art. 3

Articolo 3 Le Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici diretti o la stipula di Intese specifiche tra Ministeri ed enti, accademie scientifiche, centri ed istituti di ricerca, Universita', associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche dei due Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Accordo- art. 4

Articolo 4 La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo potra' essere attuata, in base alle disponibilita' di risorse, nelle seguenti forme: - scambio di esperti; - scambio di informazioni tecnico-scientifiche; - trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche; - progetti di ricerca tecnico-scientifica ed altre attivita' comuni; - costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori, di gruppi di ricerca, ecc.; - organizzazione di seminari, simposi, conferenze e esposizioni nei settori di reciproco interesse; - ogni ulteriore forma di cooperazione che verra' concordata dalle Parti.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Le Parti favoriranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali sia in atto che futuri e favoriranno la piu' attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.

Accordo- art. 6

Articolo 6 Gli aspetti relativi alla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, saranno regolati dalle disposizioni contenute nell'Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Accordo- art. 7

Articolo 7 La Parte russa nomina il Ministero della scienza e della Politica Tecnica e la Parte italiana nomina il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Accordo- art. 8

Articolo 8 Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all'articolo 7 del presente Accordo istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica nei cui compiti rientreranno: - la creazione delle condizioni piu' favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica; - la individuazione delle priorita' nella cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi; - la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica e l'elaborazione di raccomandazioni relative al perfezionamento dei meccanismi per la sua attuazione. La Commissione Mista adottera' un regolamento della propria attivita' e le relative norme procedurali. La Commissione Mista terra' le sessioni alternativamente in Russia e in Italia in date da concordare per le vie diplomatiche. Nei periodi fra le sessioni della Commissione Mista i Co-presidenti o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. La Commissione Mista potra' istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica, nonche' invitare esperti per studiare ed esaminare problemi specifici e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da impegni, Accordi e Convenzioni internazionali vigenti, di cui esse sono parte.

Accordo- art. 10

Articolo 10 Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Accordo- art. 11

Articolo 11 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti relativa all'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti, almeno sei mesi prima della scadenza, non abbia informato per iscritto l'altra Parte circa la propria intenzione di modificare le disposizioni del presente Accordo oppure di farne cessare la validita'. Ciascuna delle Parti conserva il diritto di fare cessare la validita' dell'Accordo in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore mediante denuncia scritta. In questo caso l'Accordo cessera' di essere valido dopo sei mesi dalla data di tale notifica. La cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti eseguiti in confomita' con il presente Accordo, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate. La cessazione della validita' del presente Accordo e la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformita' ad intese stipulate tra organismi delle Parti nell'ambito del presente Accordo. Fatto a Roma il 1.12.1995, in due esemplari, ciascuna in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

Allegato all'Accordo PROPRIETA' INTELLETTUALE Ai sensi dell'Art. 6 del presente Accordo: le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprieta' intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varieta' vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprieta' intellettuale in conformita' della legislazione nazionale. I diritti su tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita' delle seguenti disposizioni: 1. Campo di applicazione 1.1 Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attivita' congiunte, intraprese in conformita' del presente Accordo, se non e' convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati. 1.2 Ai fini del presente Accordo, nella "Proprieta' intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varieta' vegetali. 1.3 Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte puo' acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte. 1.4 Le controversie in materia di proprieta' intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da esse designati. In caso di necessita' la controversia viene sottoposta a giudizio arbitrale in conformita' delle norme di diritto internazionale. Se le Parti o i rappresentanti da esse designati non converranno diversamente per iscritto, verranno adottate le regole arbitrali dell'OMPI, ove applicabili. Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle Parti e il terzo dai due arbitri di Parte. Il luogo dell'arbitrato sara' Ginevra (Svizzera). La lingua utilizzata nella procedura di arbitrato sara' la lingua inglese. La controversia verra' risolta in conformita' delle disposizioni del presente Allegato. 1.5 La scadenza o la cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. 2. Ripartizione dei diritti. 2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico- scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome. 2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo: 2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sara' assicurato il diritto di proprieta' intellettuale in conformita' della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spettera' il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante 2.2.2 Se la proprieta' intellettuale e' stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprieta' intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attivita' congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprieta' intellettuale. Se la ricerca non e' definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spettera' il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennita', o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante. 2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una Parte, ma non e' previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprieta' intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprieta' intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprieta' intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprieta' intellettuale per quanto riguarda premi, indennita' o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformita' con le modalita' previste al punto 2.2.2. 3. Informazioni confidenziali di lavoro Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione puo' essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, puo' ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne e' in possesso, nonche' se l'informazione non e' ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

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