LEGGE 1 luglio 1997, n. 223

Type Legge
Publication 1997-07-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 20-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per la realizzazione degli investimenti da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, tenendo conto che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa, e stimoleranno l'iniziativa imprenditoriale nel settore degli investimenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la sua legislazione, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Questo termine indica in particolare ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, come pegno, garanzia, ipoteca; b) azioni, obbligazioni, ed altri titoli nonche' depositi ed altre forme di partecipazione; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico; d) diritti di proprieta' intellettuale, inclusi in particolare diritti d'autore e diritti di proprieta' industriale come ad esempio diritti di brevetto, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni commerciali, nonche' know-how, segreti commerciali e avviamento commerciale; e) diritti per l'esercizio di attivita' imprenditoriali, conferiti per legge, per contratto o sulla base di qualsiasi licenza e concessione, rilasciati in conformita' con la legislazione, incluso il diritto di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di ciascuna Parte Contraente, che abbia facolta', in conformita' con la propria legislazione, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per "persona fisica" si intende una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, in conformita' con la sua legislazione. Per "persona giuridica" si intende una compagnia e/o una sua consociata, un'azienda, una societa' o qualsiasi altra entita', avente sede nel territorio di una Parte Contraente e riconosciuta come persona giuridica in conformita' con la sua legislazione, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilita' sia limitata o meno. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici , nonche' qualsiasi pagamento in natura. 4. Per "territorio" si intende: - il territorio della Repubblica Italiana o il territorio della Federazione Russa; - le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra menzionato, sulle quali lo Stato corrispondente esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale. 5. Per "attivita' connessa con un investimento" si intende, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, la gestione, la manutenzione e la disponibilita' di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture destinate all'attivita' imprenditoriale; l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni, necessari per la conduzione dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'utilizzazione e la disponibilita' di qualsiasi tipo di proprieta', inclusa la proprieta' intellettuale, nonche' la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di mezzi finanziari, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e altri titoli nonche' l'acquisto di valuta straniera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' imprenditoriali; il marketing di beni ,e servizi; l'approvvigionamento e la vendita sui mercati interni e internazionali delle merci, compresi materie prime, prodotti semilavorati, carburanti ed energia, e mezzi di produzione, nonche' il loro trasporto; la diffusione di informazioni commerciali. 6. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e protezione reciproca degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e permettera' tali investimenti in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, manterra' per essi condizioni economiche e giuridiche favorevoli e si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori, che possano arrecare danno alla gestione, al mantenimento, all'uso, alla cessione, alla trasformazione o alla liquidazione dell'investimento. A tali investimenti sara' assicurata la piena protezione e sicurezza. 3. In caso di reinvestimento degli utili provenienti da un investimento o d'aumento del capitale investito, tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa protezione e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale. 4. Ciascuna Parte Contraente o una sua agenzia all'uopo designata puo' stipulare con l'investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolera' gli specifici rapporti legali connessi all'investimento dell'investitore in questione. 5. Ciascuna Parte Contraente consentira', in conformita' con la propria legislazione, agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo a loro scelta indipendentemente dalla cittadinanza. 6. Ai cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno garantite condizioni appropriate per la realizzazione delle loro attivita' professionale, in conformita' con la legislazione di quest'ultima Parte Contraente. 7. Ciascuna Parte contraente, conformemente alla propria legislazione relativa all'entrata e al soggiorno degli stranieri, permettera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attivita' lavorative connesse ad un investimento regolato dal presente Accordo, nonche' ai loro familiari, di entrare nel proprio territorio, rimanervi e lasciarlo.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Trattamento degli investimenti 1. Il trattamento menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo, sara' almeno altrettanto favorevole di quello garantito agli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera', in conformita' con la propria legislazione, agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori. 3. Il trattamento della nazione piu' favorita, concesso in conformita' con il paragrafo 1 del presente Articolo, non sara' esteso ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro per effetto di: - una sua partecipazione a aree di libero scambio, unioni doganali od economiche; - accordi fra la Federazione Russa e gli Stati che costituivano l'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel campo della cooperazione economica; - accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o altri accordi su questioni relative alla tassazione; - accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri. 4. Le disposizioni del presente Articolo saranno applicate anche alle attivita' connesse con un investimento.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Risarcimento per perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite in relazione agli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente offrira' a tali investitori, in conformita' alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di qualsiasi Paese terzo. I pagamenti, previsti a titolo di risarcimento, saranno liberamente trasferibili.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno sottoposti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, a nazionalizzazione, esproprio, requisizione o a qualsiasi misura avente analoghi effetti (denominati in seguito "esproprio") , se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria e secondo le procedure stabilite dalla legge. 2. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato, alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione dl esproprio sia stata annunciata ufficialmente. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una societa' mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento spettante all'investitore dell'altra Parte Contraente verra' calcolato tenendo conto della quota di partecipazione di tale investitore nella societa' mista, in conformita' con i documenti costitutivi di quest'ultima. 3. Il risarcimento sara' pagato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e' stato definito l'ammontare del risarcimento. Al risarcimento si aggiungeranno gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, calcolati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla banca centrale della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 4. Il risarcimento sara' pagato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata ufficialmente annunciata. Tale risarcimento sara' liberamente trasferibile. 5. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, l'investitore di una delle due Parti Contraenti che denunci che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad un tempestivo esame di tale denuncia da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio ed ogni relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 6. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a ogni tipo di utile e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi da essa derivanti spettanti all'investitore.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Trasferimento di fondi connessi con gli investimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire senza impedimenti all'estero: a) capitale iniziale e quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) qualsiasi reddito; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento; d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento; e) remunerazioni e altre indennita' percepite da cittadini dell'altra Parte Contraente per impieghi retribuiti e servizi forniti nell'attuazione di un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalla propria legislazione. 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, il trattamento della nazione piu' favorita.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata abbia concesso una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, quest'ultima Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dall'investitore alla prima Parte Contraente. 2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o all'istituzione da lei designata in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Modalita' di trasferimento dei fondi Il trasferimento dei fondi di cui agli Articoli 4, 6 e 7 del presente Accordo verra' effettuato senza indebito ritardo, dopo che l'investitore avra' adempiuto a tutti gli obblighi fiscali in conformita' con le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento. Tale trasferimento sara' effettuato in valuta convertibile. La conversione in valuta convertibile degli importi da trasferire sara' effettuata al tasso di cambio di mercato applicabile alla data della richiesta dell'investitore; ove cio' non fosse possibile, al tasso di cambio applicabile alla data concordata fra l'istituto bancario e l'investitore.

Accordo- art. 9

ARTICOLO 9 Composizione di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora tale controversia non sia stata risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, essa puo' essere sottoposta, a scelta dell'investitore, all'esame di: - un Tribunale competente o un Tribunale Arbitrale della Parte contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento; - un Tribunale Arbitrale ad hoc, costituito in conformita' con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); - qualsiasi altro foro arbitrale internazionale concordato dalle parti in causa. 3. Nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta al Tribunale Arbitrale previsto al punto 2. b) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni: - il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; - il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma agira' in qualita' di competente autorita' preposta alla nomina; - sede dell'arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo tra le parti in causa; - il Tribunale Arbitrale decidera' sulla base delle disposizioni del presente Accordo nonche' dei principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti. 4. Nel caso in cui sia stato concluso un accordo di investimento, verranno applicate le procedure di regolamento delle controversie previste in detto accordo.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia tra le Parti Cortraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, composta amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa verra' sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. In seguito questi due membri eleggeranno un cittadino di uno Stato terzo, che svolgera' le funzioni di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di diverse intese, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi altro motivo, non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese connesse con l'attivita' del membro del Tribunale da lei designato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per l'attivita' del Presidente e le altre spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure autonomamente.

Accordo- art. 11

ARTICOLO 11 Applicazione dell'Accordo Il presente Accordo verra' applicato a tutti gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente a partire dal 10 febbraio 1947.

Accordo- art. 12

ARTICOLO 12 Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento riservato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la sua legislazione oppure sulla base di un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Accordo- art. 13

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