LEGGE 1 luglio 1997, n. 224

Type Legge
Publication 1997-07-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 20-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge' munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 luglio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca (qui di seguito denominate "Parti Contraenti"), desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione economica a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti, desiderando creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in questo settore, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito in relazione ad attivita' economiche da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, e comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, come pegni, vincoli, ipoteche e diritti simili; b) titoli azionari ed obbligazionari, titoli di Stato e titoli pubblici in genere o qualsiasi altra forma di partecipazione ad una societa'; c) crediti finanziari e titoli a qualsiasi prestazione avente un valore economico relativi ad investimenti, nonche' redditi reinvestiti ed utili da capitali; d) diritti di proprieta' intellettuale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, processi tecnici, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento connessi ad un investimento; e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni di legge vigenti, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni contributo aggiuntivo all'ammontare dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non implica un cambiamento del loro carattere di investimenti. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui investimenti, direttamente o tramite una sua consociata, nel territorio dell'altra Parte Contraente. a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti in conformita' alle sue leggi. b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, anche se non esclusivamente, profitti, interessi, interessi relativi a prestiti, utili da capitale, partecipazioni, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, come pure "redditi" in natura. 4. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o, secondo il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali. 5. Per "attivita' connesse" si intende l'organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture, nonche' l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione degli affari; la conclusione, l'adempimento e l'esecuzione dei contratti: l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprieta' di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprieta' intellettuale; l'accesso al mercato finanziario ed in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta estera per importazioni; la concessione di franchigie o diritti su licenza e servizi di leasing resi nel od al territorio delle Parti Contraenti.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera', creera' e manterra' condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio ed ammettera' tali investimenti, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed alle attivita' connesse effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio e si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, l'uso, la cessione, la trasformazione o la liquidazione degli investimenti, nonche' l'approvvigionamento dei beni necessari per gli investimenti e la vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente o sua istituzione potra' stipulare, in conformita' alle sue leggi e regolamenti, un accordo di investimento con un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione al progetto di investimento. 4. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi e regolamenti, permettera' agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio di impiegare personale manageriale altamente qualificato indipendentemente dalla sua nazionalita'.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 2. Per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'uso, il suo godimento o la cessione degli investimenti, ciascuna Parte Contraente concedera' agli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi. 3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere intese come un obbligo in capo ad una delle Parti Contraenti ad estendere agli investitori dell'altra i vantaggi derivanti da un qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che possa essere esteso dalla Parte Contraente in virtu' di: a) unioni doganali, economiche e monetarie, aree di libero scambio, o altri accordi internazionali analoghi che istituiscano dette unioni o istituzioni o altre forme di cooperazione regionale di cui una delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; b) accordi o intese internazionali relativi in tutto o in parte a problemi di tassazione, in particolare al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi e la cooperazione transfrontalieri.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, scontri o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra parte Contraente, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quella che la Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. 2. Fatto salvo quanto sancito dal paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioe': a) confisca della loro proprieta' da parte delle sue forze dell'ordine o autorita'; b) distruzione delle loro proprieta' da parte delle sue forze dell'ordine od autorita' non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessita' della situazione; dovranno vedersi accordare un giusto ed adeguato risarcimento per i danni e le perdite subite durante il periodo della confisca o a seguito della distruzione della proprieta'. 3. I risarcimenti dovuti a seguito degli accadimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti, ivi inclusi i relativi utili, non dovranno essere, de jure o de facto, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definiti "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e di interesse nazionale. L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge e su base non discriminatoria e sara' accompagnato dal pagamento di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento. Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base LIBOR dalla data di esproprio alla data del pagamento e dovra' essere effettuato senza indebito ritardo ed in ogni caso entro due mesi. Esso dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi quando una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita ai sensi delle leggi in vigore nel proprio territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente dovra' essere calcolato tenendo conto della quota di detto investitore nella societa' mista in conformita' ai suoi documenti costitutivi. 3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato colpito da esproprio avra' diritto ad una sollecita revisione da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno e, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento siano conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale, ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse. 4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 - Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione effettui pagamenti ai propri investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere: a) la cessione, per legge o sulla base di una transazione giuridica in quel Paese, di qualsiasi diritto o rivendicazione da parte dell'investitore alla Parte Contraente o alla sua istituzione; nonche' b) il diritto della Parte Contraente o della sua istituzione in virtu' della surroga ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni dell'investitore assumendosi gli obblighi connessi all'investimento. 2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 - Trasferimenti 1. Le Parti Contraenti dovranno assicurare il trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti ed agli utili da investimento. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione e indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti dovranno comprendere in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali ed ulteriori somme per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) profitti, interessi, dividendi ed altre forme correnti di reddito; c) fondi per il rimborso di prestiti; d) royalties o emolumenti, pagamenti per servizi tecnici e di assistenza; e) proventi derivanti dalla cessione o liquidazione totale o parziale degli investimenti; f) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente; g) risarcimento per nazionalizzazione o esproprio. 2. Tutti i trasferimenti di cui al paragrafo l del presente Articolo dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto diversamente disposto. 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e al paragrafo 1 del presente Articolo verranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento del trasferimento. Detto periodo non dovra' in alcun caso superare i due mesi.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 - Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: (a) al Tribunale competente o al Tribunale Arbitrale della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti; (b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati (Washington, 18 marzo 1965); (c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); (d) a qualsiasi altra organismo arbitrale internazionale come convenuto dalle Parti in causa. 3. Nel caso in cui la controversia venga sottoposta al Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 2 c) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni: - il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; - il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma fungera' da Autorita' preposta alla designazione; - il Tribunale Arbitrale prendera' la propria decisione tenendo in considerazione le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.

Accordo- art. 9

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite consultazioni o negoziati. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi, esse saranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito caso per caso secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente ne nominera' un membro. I due membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, con il benestare di entrambe le Parti Contraenti, sara' nominato Presidente del Tribunale (qui di seguito definito il "Presidente"). Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti arbitri. 4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate si potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione. 5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 - Applicazione di altre disposizioni ed impegni speciali 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi internazionali a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo non dovra' impedire alle Parti Contraenti o ai loro investitori che possiedono investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di trarre vantaggio delle disposizioni piu' favorevoli al suo caso. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni di specifici contratti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, dovra' essere applicato il trattamento piu' favorevole.

Accordo- art. 11

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