LEGGE 1 luglio 1997, n. 225

Type Legge
Publication 1997-07-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 20-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, debitamente autorizzato a concludere il presente accordo dal governo sovrano responsabile dei suoi affari esteri (qui di seguito denominati Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per maggiori investimenti di una Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra; Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, fondati su accordi, di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale individuale e ad aumentare la reciproca prosperita'. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente Accordo: (1) il termine "zona territoriale" include: (a) per quanto riguarda Hong Kong: l'isola di Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, oltre ai territori compresi entro i confini territoriali, le zone marittime sulle quali la Repubblica Italiana ha sovranita' o esercita diritti sovrani o giurisdizionali in conformita' con il diritto internazionale; (2) il termine "societa'" significa: (a) per quanto riguarda Hong Kong: persone giuridiche, societa' a responsabilita' limitata e illimitata, associazioni, costituite secondo la legislazione in vigore nella sua zona territoriale; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana: persone giuridiche, societa' a responsabilita' limitata e illimitata, fondazioni, associazioni ed enti pubblici aventi personalita' giuridica in base alla legislazione in vigore in qualunque parte della sua zona territoriale; (3) per "forze armate" s'intendono: (a) per quanto riguarda Hong Kong, le forze armate del governo sovrano responsabile degli affari esteri; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, le forze armate italiane; (4) Il termine "liberamente convertibile" significa libero da ogni controllo dei cambi valutari, e trasferibile all'estero in qualunque valuta; (5) il termine "investimento" significa ogni tipo di bene, di proprieta' o investito direttamente o indirettamente; in particolare, benche' non esclusivamente, esso include: (a) i beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto di proprieta' come ipoteche, privilegi, pegni, o usufrutti; (b) azioni, titoli ed obbligazioni di una societa', i diritti che ne derivano ed ogni altra forma di partecipazione in una societa', comprese le joint ventures; (c) diritti sul denaro o altri beni o su ogni prestazione contrattuale avente carattere finanziario; (d) diritti di proprieta' intellettuale, procedimenti tecnici, avviamento-commerciale e know-how; (e) concessioni d'affari conferite conformemente alla legge o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, di coltivazione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali; Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non pregiudica la loro natura in quanto investimenti; (6) Il termine "investitori" significa: (a) per quanto riguarda Hong Kong: (i) le persone fisiche che hanno il diritto di risiedere nella sua zona territoriale; (ii) le societa' come definite al paragrafo 2 (a) del presente articolo; (b) per quanto riguarda la Repubblica italiana: (i) le persone fisiche di nazionalita' italiana; (ii) le societa' come definite al paragrafo 2(b) del presente articolo; (7) il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, include i profitti, gli interessi, gli utili di capitale, i dividendi, le royalties e gli onorari o retribuzioni per l'assistenza ed i servizi tecnici.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente incoraggera' ad investire e creera' condizioni favorevoli agli investimenti sulla propria zona territoriale da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e, con riserva del suo diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla sua legge, autorizzera' tali investimenti. (2) Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' in ogni tempo un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nella sua zona territoriale da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie. Ciascuna Parte Contraente si atterra' a qualunque obbligo che possa aver stipulato riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Trattamento degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente, nella propria zona territoriale, accordera' agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento ed una protezione non meno favorevoli di quella che riserva agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori, o agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque altro Stato, a seconda di quali trattamenti siano piu' favorevoli all'investitore interessato. (2) Ciascuna Parte Contraente concedera' nella sua zona territoriale agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la loro gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che concede ai suoi investitori o agli investitori di ogni altro Stato, a seconda di quale sia piu' favorevole all'investitore interessato. (3) Il presente Accordo non impedira' ad un investitore di una Parte Contraente di beneficiare di qualunque legge dell'altra Parte Contraente o di qualunque altro obbligo tra le Parti Contraenti che sia piu' favorevole delle disposizioni del presente Accordo.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Risarcimento per perdite (1) Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di rivoluzione o di uno stato di emergenza nazionale, di rivolta, insurrezione o di tumulti sopravvenuti nella zona territoriale di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altre liquidazioni, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o agli investitori di ogni altro Stato. I pagamenti che ne derivano saranno liberamente convertibili. (2) Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, agli investitori di una Parte Contraente che, in qualunque caso di cui in detto paragrafo, subiscano perdite nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente derivanti: (a) dalla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate di detta Parte Contraente o delle sue autorita', o (b) dalla distruzione dei loro beni da parte delle forze armate di detta Parte Contraente o delle sue autorita' che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non era richiesta dalle esigenze della situazione, sara' concessa una restituzione o un adeguato risarcimento. I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente convertibili.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Esproprio (1) Gli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente non saranno espropriati dei loro investimenti ne' soggetti a misure aventi effetti analoghi o che limitino il godimento dell'investimento nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, salvo quelle legittime, e su base non discriminatoria, per fini d'interesse pubblico connessi alle esigenze interne di quella Parte, e contro risarcimento. Tale risarcimento dovra' essere equivalente al valore effettivo dell'investimento immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia stata resa pubblica, a seconda di quale dei due avvenimenti sia il piu' vicino. Qualora non si potesse sollecitamente accertarne il valore, il risarcimento sara' determinato in conformita' con principi generalmente riconosciuti di valutazione e con principi di equita' in considerazione del capitale investito, del deprezzamento, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, della fluttuazione dei tasso dei cambi valutari e e di altri fattori pertinenti. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati secondo il tasso commerciale normale dalla data di esproprio alla data di pagamento, dovra' essere pagato senza ritardo indebito, essere effettivamente ottenibile e liberamente convertibile. (2) L'investitore pregiudicato avra' diritto, in base alla legislazione della Parte Contraente che procede all'esproprio, a un sollecito esame del suo caso da parte di un'autorita' giudiziaria o di ogni altra autorita' indipendente di detta Parte, e della valutazione dell'investimento in conformita' con i principi stabiliti in questo paragrafo. (3) Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita in base alla legislazione in vigore in qualunque parte della sua zona territoriale, e nella quale gli investitori dell'altra Parte Contraente detengono azioni, essa dovra' assicurare che le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente Articolo siano applicate nella misura necessaria a garantire ai suddetti investitori dell'altra Parte Contraente che detengono tali azioni, il risarcimento di cui ai presenti paragrafi per quanto riguarda i loro investimenti.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Trasferimento degli investimenti e dei proventi (1) Ciascuna Parte Contraente, per quanto riguarda gli investimenti, garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il diritto illimitato di trasferire all'estero i loro investimenti e proventi. Tale diritto non esonerera' gli investitori dal loro obbligo di pagare le tasse. (2) I trasferimenti valutari saranno effettuati senza ritardo ingiustificato, in qualsiasi valuta convertibile. Un trasferimento sara' considerato come effettuato senza ritardo ingiustificato quando ha luogo nel periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle modalita' legate al trasferimento. Salvo se diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio piu' favorevole applicabile alla data del trasferimento.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Eccezioni (1) Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente o agli investitori di ogni altro Stato non saranno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell'altra il beneficio di qualunque trattamento, preferenza o privilegio derivanti da ogni accordo o intesa internazionale relativa in tutto o principalmente all'imposizione fiscale o a qualunque disposizione della legislazione interna relativa in tutto o principalmente all'imposizione fiscale. (2) Le disposizioni dell'Articolo 3 non si applicano a qualunque vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in avvenire, in qualsiasi momento, a qualunque altro Stato in virtu' del suo essere membro di unioni doganali o economiche, di associazioni di mercato comune, di zone di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi economici multilaterali internazionali o accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o agevolare gli scambi commerciali transfrontalieri.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Surroga (1) Nel caso in cui una Parte Contraente o l'ente designato da detta Parte effettui un pagamento in virtu' di una garanzia concessa per un investimento nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconoscera' la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'ente designato da detta Parte, in virtu' sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti dell'investitore indennizzato, nonche' il diritto della prima Parte Contraente o dell'ente designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di far valere detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa misura dell'investitore. (2) La prima Parte Contraente o l'ente da essa designato avra' diritto in tutte le circostanze allo stesso trattamento per quanto riguarda i diritti ed i crediti da essa acquisiti in virtu' della cessione ed a qualunque pagamento ricevuto ai sensi di tali diritti e crediti che l'investitore indennizzato aveva diritto a ricevere in conformita' con il presente Accordo rispetto all'investimento in questione ed ai suoi relativi proventi. (3) Ogni pagamento ricevuto dalla Prima Parte Contraente o dall'ente da essa designato in virtu' dei diritti e dei crediti acquisiti sara' liberamente convertibile e trasferibile in conformita' con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.

Accordo- art. 9

ARTICOLO 9 Applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno a qualsiasi investimento di un investitore di una Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, effettuato prima o dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 Regolamento delle controversie relative agli investimenti Una controversia tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento di un investitore della prima Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra che non sia stato risolta amichevolmente, sara' sottoposta dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla notifica scritta della rivendicazione alle procedure di soluzione che potranno essere state convenute dalle Parti alla controversia, compreso il ricorso ai Tribunali della Parte Contraente interessata o ad altre forme di arbitrato. Qualora tali procedure non siano state convenute entro tale periodo di sei mesi, le parti alla controversia avranno l'obbligo di sottoporla ad un arbitrato secondo le regole in vigore in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Le Parti potranno stabilire per iscritto, di comune accordo, di modificare dette Regole.

Accordo- art. 11

ARTICOLO 11 Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti (1) Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla per via negoziale. (2) Se le Parei Contraenti non riescono a risolvere la controversia per via negoziale, esse potranno sottoporre la controversia alla persona o organo che possano convenire, oppure, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la sottoporranno per decisione ad un Tribunale di tre arbitri che sara' costituito come segue: (a) entro sessanta giorni dal ricevimento di una richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro. Un cittadino di uno Stato che puo' essere considerato neutro in relazione alla controversia, e che dovra' far funzione di Presidente del tribunale, sara' nominato come terzo arbitro mediante accordo tra i due arbitri, entro sessanta giorni dalla nomina del secondo; (b) Qualora le nomine non vengano effettuate entro i limiti di tempo specificati sopra, ciascuna delle due Parti Contraenti potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere, nella sua capacita' personale ed individuale, alla necessaria nomina entro trenta giorni. Qualora il Presidente faccia valere che e' cittadino di uno Stato che non puo' essere considerato come neutro in relazione alla controversia, il Vice-Presidente o il membro piu' anziano che non sia squalificato per il motivo di cui sopra, procedera' alla nomina. (3) Salvo se diversamente stabilito nel presente Articolo o se diversamente convenuto dalle Parti Contraenti, il Tribunale determinera' i limiti della sua giurisdizione e stabilira' la sua procedura. (4) Salvo se diversamente convenuto dalle Parti Contraenti o prescritto dal Tribunale, ciascuna Parte Contraente sottoporra' un memorandum entro quarantacinque giorni dopo che il Tribunale sia stato completamente costituito. Le risposte dovranno pervenire dopo sessanta giorni. Il Tribunale terra' un'udienza a richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente o a sua discrezione, entro trenta giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle risposte. (5) Il Tribunale decidera' in base all'osservanza della legge. Il Tribunale, prima di decidere, potra' in ogni fase della procedura, proporre alle Parti Contraenti che la controversia venga risolta amichevolmente. (6) Il Tribunale si adoperera' al fine di fornire una decisione scritta entro trenta giorni dal termine dell'udienza o, se nessuna udienza ha avuto luogo, successivamente alla data alla quale entrambe le risposte sono pervenute. La decisione sara' presa mediante un voto di maggioranza. (7) Le Parti Contraenti, quindici giorni dopo aver ricevuto la decisione possono presentare richieste per ottenere chiarimenti al riguardo; tali chiarimenti saranno rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta. (8) La decisione del tribunale sara' vincolante per le Parti Contraenti. (9) Ciascuna Parte Contraente sosterra' i costi dell'arbitro che ha nominato. Le altre spese del Tribunale saranno ugualmente ripartite tra la Parti Contraenti comprese le spese sostenute dal Membro della Corte internazionale di Giustizia per l'attuazione delle procedure di cui al paragrafo 2(b) del presente articolo.

Accordo- art. 12

ARTICOLO 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data alla quale le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento dei loro rispettivi adempimenti per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 13

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