LEGGE 1 luglio 1997, n. 232

Type Legge
Publication 1997-07-01
Ultimo aggiornamento 1997-07-24
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO V Riserve della Georgia a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 1. La legislazione georgiana vigente in materia di investimenti impone la presentazione di una licenza, rilasciata dalle autorita' georgiane competenti, per gli investimenti delle societa' straniere e delle societa' georgiane in cui lo Stato non detiene una partecipazione di maggioranza (1). Le condizioni per il rilascio di dette licenze non devono dar luogo a discriminazioni tra societa' private georgiane e straniere, come previsto dalla legislazione georgiana. Le licenze non possono essere utilizzate ne' per vanificarne i vantaggi concessi alle societa' comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 del presente accordo ne' per eludere altre disposizioni dello stesso, in particolare per impedire lo stabilimento di societa' comunitarie in un settore qualsiasi dell'attivita' economica, fatte salve le disposizioni che figurano piu' avanti. La revoca di una licenza deve essere debitamente giustificata e puo' essere oggetto di ricorso nonche', all'occorrenza, di una procedura di composizione delle controversie. Entro e non oltre il 31 dicembre 1998, la Georgia rende la sua legislazione in materia di licenze conforme alle normali prassi internazionali, in particolare alla legislazione comunitaria. La Comunita' le fornisce la necessaria assistenza tecnica. Nel corso di questo periodo transitorio, la Georgia evita di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la sigla del presente accordo. 2. Gli investimenti stranieri sono vietati nei seguenti settori: - difesa e sicurezza della Georgia; - preparazione e vendita di narcotici e sostanze psicotrope; - coltivazione e vendita di piante contenenti sostanze narcotiche o velenose. 3. Le societa' straniere devono chiedere alle autorita' georgiane competenti un'autorizzazione speciale per svolgere attivita' in un raggio di 20 km dalla frontiera georgiana o in altre zone considerate di vitale importanza per la sicurezza nazionale o per la tutela dell'ambiente georgiano. 4. A norma della legislazione georgiana, lo Stato deve detenere almeno il 51 % delle azioni delle imprese a partecipazione straniera nei seguenti settori (questa percentuale puo' essere ridotta con decisione del Parlamento georgiano): - gestione di gasdotti e oleodotti, linee di comunicazione e di trasmissione dell'energia, condotti termici di importanza nazionale, nonche' gli edifici e le altre strutture indispensabili per il loro funzionamento; - gestione delle strade, delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti marittimi georgiani di importanza nazionale; - emissione di titoli, banconote, monete e francobolli; - trattamento dei pazienti affetti da malattie infettive molto pericolose, comprese le malattie contagiose della pelle e le malattie veneree, e da disturbi mentali; - trattamento veterinario degli animali affetti da malattie pericolose; - produzione di alcole non denaturato. 5. Pur non discriminando gli investitori stranieri e le imprese georgiane non di Stato per la locazione dei terreni a lungo termine, la legislazione georgiana vigente non consente loro di acquistare terreni o risorse naturali. 6. Le societa' straniere devono ottenere dal governo georgiano una concessione per la prospezione e lo sfruttamento dei depositi minerari, nonche' per l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali in Georgia o sulla piattaforma continentale georgiana. L'applicazione delle riserve di cui al presente allegato non deve comunque dar luogo a un trattamento meno favorevole di quello concesso alle societa' di paesi terzi. L'eventuale abolizione di parte di queste restrizioni sara' estesa alle societa' comunitarie sulla base del trattamento nazionale o, se migliore, del trattamento della nazione piu' favorita. L'evoluzione della legislazione georgiana in materia di investimenti avverra' in conformita' con le disposizioni e lo spirito del presente accordo, compresi i suoi principi generali, le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa', le disposizioni in materia di cooperazione legislativa (Titoli I, IV e V) e lo scambio di lettere tra la Comunita' e la Georgia sullo stabilimento delle societa'. (1) Definita nella dichiarazione comune del presente accordo relativa al concetto di "controllo".

Protocollo- art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata.

Protocollo- art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nell'ambito della propria giurisdizione, le Parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.

Protocollo- art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende nell'ambito della propria normativa le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni in violazione della legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a infrazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni in violazione della normativa doganale.

Protocollo- art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Protocollo- art. 5

ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.

Protocollo- art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo- art. 7

ARTICOLO 7 Accoglimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno accolte in base alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Protocollo- art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Protocollo- art. 9

ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Georgia o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse chiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo- art. 10

ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte che li riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo- art. 11

ARTICOLO 11 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorita' richiedente nel suo territorio.

Protocollo- art. 12

ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo- art. 13

ARTICOLO 13 Applicazione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Georgia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo- art. 14

ARTICOLO 14 Complementarieta' Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Georgia non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della GEORGIA, dall'altra, riuniti a Lussemburgo addi' 22.04.1996, per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente: l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Georgia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni e dello scambio di lettere elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 15 dell'accordo Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 36 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 98 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i plenipotenziari della Georgia hanno inoltre preso atto del seguente scambio di lettere accluso al presente atto finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e la Georgia in relazione allo stabilimento delle societa'. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i plenipotenziari della Georgia hanno preso nota della seguente dichiarazione acclusa al presente atto finale. Dichiarazione del Governo francese.

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 15 Fintanto che la Georgia non sara' entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in sede di comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni saranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI ALL'ARTICOLO 25, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 36 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 42 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 98 1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 98 dell'accordo si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. 2. Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 98 si intendono le misure prese in base al diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 98, l'altra Parte puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

Atto finale-Lettere

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E LA GEORGIA IN RELAZIONE ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' A. Lettera del Governo della Georgia Signor Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 15.XII.1995. Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Georgia concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Georgia. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Georgia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Georgia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo della Georgia B. Lettera della Comunita' europea Signor La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 15.XII.1995. Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Georgia concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Georgia. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Georgia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Georgia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Mi pregio confermaLe che ho ricevuto la Sua lettera. Vogliate accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima. A nome della Comunita' europea DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Georgia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea. Fatto a Lussemburgo, addi' ventidue aprile millenovecentonovantasei.

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