LEGGE 8 luglio 1997, n. 213

Type Legge
Publication 1997-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Classificazione e marchiatura delle carcasse

1.Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.

2.La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.

Note all'art. 1: - Il D.Lgs 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive 91/497/CEE 91/498/CEE, concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche". - Il regolamento CEE n. 1186/90, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 119 dell'11 maggio 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 5 luglio 1990, seconda serie speciale. - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle risorse, agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, recante: "Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commericale delle carcasse e mezzene di animali macellati negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento n. 344/91 della Commissione", è il seguente: "Art. 2. - 1. L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza rilasciata dal Comitato nazionale bovini". - Il regolamento CEE n. 344/91, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 di cui sopra, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 41 del 14 febbraio 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 22 aprile 1991, seconda serie speciale.

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