LEGGE 25 luglio 1997, n. 240

Type Legge
Publication 1997-07-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Costa, Ministro dei lavori pubblici

Napolitano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza:

Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 77.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1997, N. 172. Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto e' attribuita la potesta', oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalita' della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario. 2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti. Art. 1-ter. - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga".

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