DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1997, n. 268
Entrata in vigore della legge: 10-9-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 39 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che prevede che il Governo emani con uno o piu' regolamenti norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
Vista la direttiva 96/39 /CE, della Commissione del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE;
Visto l'articolo 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Viste le disposizioni dell'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78), firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti;
Vista la risoluzione OMI A.648(16) recante principi generali dei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per rapportare gli incidenti in cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanze inquinanti marine, adottata nel corso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre 1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50;
Visto il decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994;
Ritenuta la necessita' di definire le condizioni minime per l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportano merci pericolose ed inquinanti, al fine di evitare gravi incidenti o ridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". L'art. 4, comma 5, cosi' recita: "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. L'art. 39 cosi' recita: "Art. 39 (Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti). - 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consigliio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonche' ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi; b) collaborazione con le autorita' competenti di altro Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalita' di applicazione". - La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 247 del 5 ottobre 1993. - La direttiva 96/39/CE e' pubblicata in GUCE n. L 196 del 7 agosto 1996. - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. L'art. 35, comma primo, lettera b), cosi' recita: "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) (omissis); b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca interventi correttivi di finanza pubblica. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 1 cosi' recitano: "8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10. 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni, del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare". - Il D.P.R. 8 ottobre 1991, n. 435, reca approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. - Il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, reca regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, abarco e trasbordo delle merci pericolose in colli. - Il D.P.R. 4 febbraio 1984, n. 50, reca "Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, n. 200, reca: "Individuazione e trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente". - Il decreto del Ministro dei traporti e della navigazione 4 maggio 1995, reca procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Dichiarazione di imbarco
1.Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lo spedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo e al comandante della nave una dichiarazione contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi di rischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitativi di tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi.
2.Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 4
Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la partenza e in caso di incidente
1.L'agente marittimo, prima della partenza di una nave dal porto nazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al comando di porto tutte le informazioni di cui all'allegato I.
2.L'agente marittimo di una nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta in un porto nazionale o in un luogo di ormeggio nelle acque territoriali, al momento della partenza dal porto di caricamento o appena a conoscenza del porto di destinazione italiano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso a tale porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo notifica al comando di porto, appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto di destinazione della nave deciso nel corso del viaggio.
3.Il comandante della nave allega alla nota informativa di cui all'articolo 179 del codice della navigazione l'elenco di controllo per le navi di cui all'allegato II. Tale elenco e' messo a disposizione del pilota al momento del suo imbarco.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi che effettuano il trasporto di merci pericolose o inquinanti con servizio di linea di durata inferiore ad un'ora. In tal caso, a richiesta del comando di porto, il comandante della nave, o l'agente marittimo, deve rendere disponibili in ogni momento le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo puo' chiedere, con istanza motivata alla Commissione dell'Unione europea, tramite l'autorita' centrale, un aumento del lasso di tempo predetto.
5.La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che entra in un porto nazionale o che ne esce si avvale dei servizi di pilotaggio e dei servizi di assistenza al traffico secondo le disposizioni vigenti in materia nel porto interessato.
6.Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggio e /o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di porto dell'esistenza di deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.
7.Il comando di porto provvede all'immediato inoltro delle informazioni notificate ai sensi dei commi 1 e 2, all'autorita' centrale che, per l'intero arco delle ventiquatto ore, mantiene disponibile, ai fini della sicurezza, una banca dati per fornire, su richiesta, tali informazioni ad altro Stato membro dell'Unione europea. L'autorita' centrale, informata di fatti che possono comportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zone marine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea, fornisce tempestivamente le informazioni di cui dispone allo Stato membro in questione.
8.L'autorita' centrale, in caso di incidente o di situazioni in mare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, che possono costituire un pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, segnala via radio tutte le informazioni necessarie alle navi o stazioni radio; tali informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente.
9.Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, ha obbligo di fornire immediatamente al comando di porto piu' vicino informazioni in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovvero segnalare quale autorita', nell'ambito dell'Unione europea, dispone delle informazioni richieste.
((
10.La comunicazione di cui al comma 9 e' effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 (20).
))
Art. 5
Modalita' di trasmissione delle informazioni
((L'espressione "risoluzione OMI A.648 (16)" e' sostituita dalla espressione "risoluzione OMI A.851 (20)")).
Art. 6
Disposizioni finali
1.L'osservanza del presente regolamento e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'approdo e per la spedizione della nave.
2.Eventuali modifiche agli allegati sono apportate con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 7
Entrata in vigore
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