DECRETO 4 giugno 1997, n. 256
Entrata in vigore del decreto: 20/8/1997
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, ed in particolare l'articolo 21, comma 7, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992, nonche' le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attivita' di cui all'articolo 21 della medesima legge;
Acquisito sullo schema di decreto in questione il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sezione interprofessionale - espresso nella riunione del 19 marzo 1996;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'articolo 17, terzo comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Visto il parere del Ministero di grazia e giustizia espresso con nota n. 3887-44/18-9 in data 27 maggio 1997 su specifica richiesta del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 1997, n. 61625;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1.Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente denominato "Consorzio", si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla legge n. 164 del 1992, la protezione, la corretta applicazione delle norme, nonche' la valorizzazione della relativa denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica tipica (I.G.T.).
2.Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina tecnicoviticola ed enologica delle due categorie di vini, in prosieguo la dicitura "denominazione di origine o indicazione geografica tipica" viene indicata unitariamente con il termine "denominazione".
3.Il Consorzio e' costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte le categorie professionali interessate alla denominazione in causa: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati.
4.Il Consorzio puo' esercitare le proprie funzioni anche per piu' denominazioni in tutto o in parte coincidenti o purche', in ambito territoriale, le relative zone di produzione siano sovrapposte o contigue.
5.Eccezionalmente puo' essere riconosciuto un Consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purche' specificatamente disciplinata ai sensi della legge n. 164 del 1992.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 21, comma 7, della legge n. 164/1992 e' il seguente: "7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, nonche' le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo". Nota all'art. 1: - La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, concerne la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini".
Art. 2
S t a t u t o
2.Il consorzio che e' competente per piu' denominazioni assicura in seno al consiglio di amministrazione una rappresentativita' commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali puo' anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.
3.Lo statuto del consorzio e' soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", previo parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato "Comitato nazionale". Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.
Art. 3
Rappresentativita' nell'ambito della denominazione
2.Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentativita' di cui al comma 1 si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantita' elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
3.Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 1 e 3 della legge n. 164 del 1992, i rapporti di rappresentativita' nell'ambito della denominazione di cui ai precedenti comma 1 e 2 devono essere riferiti agli ultimi due anni precedenti le richieste di cui trattasi.
4.La verifica della sussistenza del requisito di rappresentativita' dei consorzi e' effettuata almeno con cadenza triennale dal Comitato nazionale. Ove venga a mancare il requisito di rappresentativita', le funzioni gia' attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 3, della legge n. 164 del 1992 vengono sospese.
5.Qualora si costituiscano due consorzi per la stessa denominazione, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 viene rilasciata esclusivamente al consorzio che esprime la maggiore rappresentativita', calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6.I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarmente costituiti qualora esprimano una rappresentativita' di almeno il 20%, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tale caso, per i successivi due anni a decorrere dal predetto termine, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 della legge n. 164 del 1992.
7.I consorzi di nuova costituzione ed i consorzi riferiti a nuove denominazioni, riconosciute con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, si intendono regolarmente costituiti qualora raggiungano il 20% di rappresentativita' ed in tali casi, per i successivi due anni a decorrere dalla costituzione dei consorzi stessi, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 19, 20 e 21 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 19 (Consorzi volontari di tutela). - 1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonche' compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, puo', con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalita' stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei cenfronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che: a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione; b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione; c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti; d) non gestiscano ne' direttamente ne' indirettamente marchi collettivi o attivita' di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati. 2. E' consentita la costituzione di consorzi volontari per piu' denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7. 3. I consorzi volontari costituiti in conformita' alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attivita' di cui all'art. 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata concessa". "Art. 20 (Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche). - 1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'art. 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o piu' albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, e' istituito, per ciascuna denonimazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso e' composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOGG, DOC o IGT ricadenti in piu' province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalita' di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonche' quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attivita' dei consigli interprofessionali. 3. Il consiglio interprofessionale e' istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonche' compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 4. Il consiglio interprofessionale e' sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'art. 19, comma 1. 5. E' consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per piu' denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7". "Art. 21 (Attivita' dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali). - 1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse. 2. L'attivita' dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge: a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione: b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'art. 17, comma 9, d'intesa con le regioni. 3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 e' altresi' conferito il compito: a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica; b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine. 4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarita' riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente. 5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'art. 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso. 6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'art. 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - Il D.P.R. n. 348 del 20 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 4
Incarico di vigilanza nei confronti degli associati
2.Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 1992, lo statuto del Consorzio deve prevedere una equa rappresetanza nel consiglio di amministrazione di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati). A tal fine, per l'elezione del consiglio di amministrazione, nella relativa assemblea, il voto di ciascun associato ha un valore ponderale proporzionale alla quantita' di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) e stabilito con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento.
3.Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 164 del 1992, nel rispetto della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1988 e del decreto legislativo attuativo n. 480 del 4 dicembre 1992, non puo' gestire in modo diretto o indiretto alcun marchio collettivo che contenga il nome della denominazione e che sia riservato ai soli associati, ma puo' proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo unico, comma 3, lettera l) del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
4.Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, affida al Consorzio l'incarico di vigilanza specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operativita' dell'incarico stesso.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3. - La direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 40 dell'11 febbraio 1989, e il decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del l6 dicembre l992, sono concernenti al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. - Il testo dell'articolo unico, comma 3, lettera l), del D.M. 22 aprile 1922 e' il seguente: "3. Nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere altresi' stabiliti: a)-i) (omissis); l) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione".
Art. 5
Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992
1.Il Consorzio avente i requisiti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento puo' richiedere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della stessa legge n. 164 del 1992.
2.Le procedure e la documentazione per la concessione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 sono quelle indicate all'articolo 4 del presente regolamento. La relazione tecnicoamministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), in merito alla disponibilita' di strutture, organico di personale e risorse adeguati ai compiti deve essere riferita alle specifiche funzioni richieste nell'ambito di quelle previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.
3.Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, autorizza il Consorzio a svolgere alcune o tutte le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 specificando i limiti di tempo e di operativita' connessi all'autorizzazione di cui trattasi.
Nota all'art. 5: - Per il testo degli articoli 19 e 21 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3.
Art. 6
Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992
1.Le funzioni indicate nell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 comprendono, nell'abito di quanto previsto a titolo generale dalla legge medesima, l'espletamento di attivita' di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economicocongiunturale della denominazione, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione, che devono essere svolte dal Consorzio o dal consiglio interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione.
2.Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non puo' in alcun modo e per nessun motivo applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo.
3.L'attivita' di vigilanza e' diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992.
4.I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 in coordinamento con il Comitato nazionale e sulla base delle direttive generali indicate dal Comitato stesso, allo scopo di assicurare uniformita' e simultaneita' operativa sul territorio nazionale.
6.I consorzi che effettuano attivita' di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, nelle forme e con le modalita' stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, puo' essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantita' di prodotto rivendicato e con modalita' approvate dall'amministrazione delegante.
7.Ai fini dell'espletamento delle attivita' propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 19 e 21 della legge n. 164/1992 vedi nota all'art. 3. - Il testo degli articoli 28, 29 e 30 della citata legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 28 (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. 3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato. 5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole ''tipo'', ''gusto'', ''uso'', ''sistema'' e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari. 6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come ''ditta'', ''cantina'', o ''fattoria'' o loro indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata". "Art. 29 (Omissioni di denunce e falsita'). - 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce. 2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza". "Art. 30 (Violazioni in materia di etichettatura). - 1. Chiunque viola le le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni". - Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 13 (Analisi chimicofisica ed esame organolettico). - 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimicofisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC. 2. L'analisi chimicofisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15. 3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professinali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati. 4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare. 5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi. 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le riegioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analiticoorganolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami. 7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero. 8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia".
Art. 7
Disposizioni particolari
1.I responsabili e i funzionari dei consigli interprofessionali e dei consorzi incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 del regolamento, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.
2.L'Ispettorato centrale repressione frodi vigila sull'attivita' dei consigli interprofessionali e dei consorzi regolarmente costituiti o incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. Lo stesso Ispettorato centrale repressione frodi in presenza di irregolarita' riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attivita' di controllo operata dagli organismi in questione, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui gli organismi stessi sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di cui trattasi, propone l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della relativa autorizzazione.
3.Piu' consorzi possono utilizzare le stesse strutture amministrative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 1992 purche' per ciascun consorzio sia garantita l'autonomia nell'ambito delle attivita' indicate negli articoli 16, 19 e 21 della legge n. 164 del 1992 e la riservatezza delle relative decisioni. Stesso criterio e' da osservarsi in caso di utilizzazione di strutture esterne al consorzio ed operanti per piu' denominazioni ed in caso di partecipazione del Consorzio a organismi rappresentativi a base piu' ampia.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 21 e dell'art. 19 della legge n. 164/1992 vedi la nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 16 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 16 (Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola). - 1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica e' effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione. 2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'art. 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalita' della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. 4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le cmere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'art. 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata. 5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, devono annualmente: a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione; b) determinare la produzione massima classilicabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'art. 19, comma 3, e dei predetti consili interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta; c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro de vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lettera c), nonche' ridurre le stesse alla realta' produttiva nelle annate non favorevoli. 6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'art. 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno. 7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione. 8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilita' di piattaforma ampelografica e nelle quali puo' essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'art. 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmcnte dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione. 9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalita' di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonche' delle attivita' degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione".
Art. 8
Termini di applicazione e disposizioni transitorie
1.Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento i consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine incaricati dal Ministero ad espletare le funzioni di vigilanza, ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento e presentarli al Ministero per l'approvazione.
2.Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
Il Ministro: Pinto
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219
Nota all'art. 8: - Il D.M. 13 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio l982, concerne la disciplina all'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attivita' connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
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