DECRETO 7 luglio 1997, n. 274
Entrata in vigore del decreto: 28-8-1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3 e l'articolo 4, commi 1 e 2;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 487467 del 29 maggio 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Nota al titolo: - La legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1994. Note alle premesse: - I testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono i seguenti: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certiticati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comungue soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17, alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996. - Per il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, vedi la prima nota alle premesse. Nota all'art. 1: - Per la legge n. 82/1994, vedi nota alle premesse.
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane
2.I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
4.Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, ((resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)), in conformita' al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.
Art. 3
Fasce di classificazione
2.L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attivita', comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione e' quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.
4.L'impresa deve altresi' compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presento decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attivita', copia dei libri paga e dei libri matricola, nonche', limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.
5.L'impresa che per la sua forma giuridica non puo' comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di societa' cooperativa.
Note all'art. 3: - Per l'art. 1 della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse. - Per l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.
Art. 4
Comunicazioni delle variazioni
1.Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalita' previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro il medesimo termine e modalita' l'impresa deve altresi' comunicare le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2.Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalita' di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.
3.Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacita' economicofinanziaria in qualsiasi momento con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), e' il seguente: "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". - Il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 241/1990, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento".
Art. 5
Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia
2.La sospensione puo' essere accordata anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.
3.La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione e' data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.
4.La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto rimedio alle irregolarita', negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia, secondo le procedure di cui all'articolo 6.
Note all'art. 5: - Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse. - Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 265. - Per l'art. 2, comma 1, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.
Art. 6
Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia
1.Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attivita' di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o piu' dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.
2.Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attivita' di pulizia, la cancellazione per dette attivita' comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.
3.L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 puo' richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attivita' di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.
Note all'art. 6: - Per l'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse. - Per l'art. 2, comma 1, della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1.Le imprese di pulizia che (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attivita' e' avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati.
((
2.Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attivita' di pulizia per il cui esercizio risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2.
))
Art. 8
Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
1.La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e' pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo e' versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalita'. Nel caso delle imprese di cui all'articolo 7 il contributo e' versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo.
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 182
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 18 della legge n. 580/1993, e' il seguente: "Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. 2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8. 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le societa' di persone, le societa' cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre societa'. 5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le carriere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono annientare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento".
Allegato A
ALLEGATO A MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, DI CUI AL D.M. ................, DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA E ORGANIZZATIVA NONCHE' RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA FASCIA (). Sezione I 1. Il sottoscritto ......................................., legale rappresentante della impresa ......................................, nato a ..............................(provincia. ..................), il ................, c.f. ................................, dichiara, ((sotto la propria responsabilita' e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)), ai fini dell'esercizio delle seguenti attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 82 del 1994: 1) che l'impresa predetta e' in possesso dei requisiti di capacita' economicofinanziaria, previsti dall'art. 2, comma 1, del D.M. .................., e, in particolare dichiara altresi': a) che l'impresa e' iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con il numero ...................(eventuale); b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa e' .........; c) che la partita IVA dell'impresa e' ........................; d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione: assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (societa' di persone),amministratori (societa' di capitali e societa' cooperative) () ; e) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando in regola con i versamenti contributivi ; f) che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore ; g) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) e' titolare dei seguenti c/c bancari, presso le seguenti banche: ................................................, ag. n. ..........; ................................................, ag. n. ..........; unisce inoltre n. ........... dichiarazioni bancarie; ((*)) 2) che alla gestione tecnica dell'impresa e' preposto il sig. ...., ........... che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale .................(). Sezione II 2. Il sottoscritto fa altresi' istanza di iscrizione dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui all'art. 4, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici (): non inferiore a lire ....................................(), all'uopo dichiara: a) che l'impresa e' attiva nel settore delle pulizie da anni e mesi ; b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al netto dell'IVA non e' inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente): almeno uno dei servizi eseguiti e' di importo non inferiore al 40% ; almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50% ; almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60% . 3. Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonche' un elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza. Unisce inoltre n. .... attestazioni rese da altrettanti committenti. ((*)) 4. Unisce altresi', trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli attestati dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la regolarita' della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti). Luogo e data, ..................... Firma .................... (*) La presente scheda, per le imprese di nuova costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di inizio attivita', per le societa', rispettivamente modello I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1996. () Tale assenza puo' essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto. () Il nominativo del responsabile alla gestione tecnica dell'impresa dovra' essere riportato anche nel quadro B7 del modello S5 per le societa' o nel quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali. () Tale indicazione dovra' comparire anche nei riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del modello S5 per le societa' e nei riquadri 7, 8 e 9 del modello I1. (*) Indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione. (( () Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del regolamento. (****) In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato puo' depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.))
Allegato B
ALLEGATO B ATTESTATO DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE Il sottoscritto .............................................legale rappresentante di ...............................................(), attesta che l'impresa ..........................................(), ha intrattenuto un rapporto di servizio per l'esercizio delle seguenti attivita' di pulizia (specificare) ..................() per il periodo dal .......... al, .................. per un importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA di L. ................... Luogo e data, ...................... Firma .................... ___ () Indicare la denominazione, il codice fiscale, dell'ente, amministrazione, impresa o altro soggetto di cui si ha la rappresentanza legale. (**) Denominazione, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa cui l'attestazione si riferisce; () Indicare le attivita' di pulizia, effettivamente prestate tra quelle previste dall'art. 1, comma 1 della legge n. 82 del 1994 secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale.
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