DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 280

Type Decreto legislativo
Publication 1997-08-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visti l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.

786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recanti disposizioni per la costituzione della Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.;

Visto l'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, relativamente

alla costituzione della GEPI S.p.a.;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n.

120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, relativamente al finanziamento del programma di promozione industriale predisposto dalla SPI S.p.a., relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, relativamente alla costituzione dell'INSAR;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, relativamente agli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Considerato il livello medio delle retribuzioni contrattuali di

riferimento per il computo dell'orario di lavori mediamente corrispondente all'entità del sussidio da erogare ai giovani impegnati nelle borse di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo e condizioni di applicazione

1.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT.

2.Il piano straordinario di cui al comma 1 è destinato a giovani di età ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini le sezioni circoscrizionali per l'impiego rilasciano, a richiesta dei giovani, apposita certificazione.

3.I requisiti anagrafici e relativi all'anzianità di iscrizione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997.

4.La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non può comunque essere superiore a dodici mesi.

5.L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

6.Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè per la responsabilità civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.