DECRETO 21 luglio 1997, n. 278

Type Decreto
Publication 1997-07-21
Ultimo aggiornamento 1997-08-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5-9-1997

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 17, commi dal 104 al n. 108 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalita' di elezione dei relativi componenti ed individuare grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari in numero non superiore a quindici;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto opportuno raggruppare i settori scientificodisciplinari in quattordici aree omogenee secondo le indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Elezioni dei professori e ricercatori

1.Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera a), cosi' come individuate nell'allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.

3.Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno e' composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.

4.In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico - disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parita' di voti, prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano per eta'.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - I commi 104-108 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevedono che il CUN e' composto da: a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo; c) quattro membri eletti in rappresentanza del per sonale tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI). 105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo. 106. Le modalita' di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), e' comunque attribuito ai profes sori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. 107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge. 108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 104, lettera a), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Art. 2

Elezione degli studenti

1.Gli otto studenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2.L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai componenti del predetto organo. Ogni elettore esprime il proprio voto per due candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti gli otto studenti che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale lo studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di iscrizione, prevale il piu' anziano di eta'.

Note all'art. 2: - Per il testo del comma 104, lettera b), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse. - Il comma 8, lettera b), dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".

Art. 3

Elezione del personale tecnico e amministrativo

1.Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' costituito un unico collegio elettorale.

2.L'elettorato attivo e passivo e' attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie, in servizio alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 5. Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano per eta'.

Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 104, lettera c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Art. 4

Elezione dei rappresentanti della CRUI

1.I tre componenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane.

2.L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai rettori delle universita' e ai rettori o direttori degli istituti d'istruzione universitaria. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.

Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 104, lettera d), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Art. 5

Ordinanza elettorale

1.Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 3 e le modalita' di svolgimento delle relative operazioni.

2.In sede di prima elezione l'ordinanza e' emanata il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

1.Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali e li invia alle universita' per l'accertamento e la verifica. Le universita' predispongono gli elenchi dell'elettorato del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi di cui al presente comma sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facolta'. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

2.Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale e' sottoscritta dal candidato. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la dichiarazione e' presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo la dichiarazione e' presentata alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10. Ciascuna commissione locale verifica la regolarita' delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e rimette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, gli elenchi delle candidature ammesse, relative alla elezione del personale tecnico e amministrativo. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perche' ne curino la pubblicazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 7

Seggi elettorali

1.Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei professori e dei ricercatori e per la elezione del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti piu' seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori.

2.Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio e' composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per l'elezione del personale tecnico ed amministrativo il presidente e' scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio e' assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validita' delle operazioni dell'ufficio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il rettore provvede alla sostituzione.

3.In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione e un'urna per raccogliere le schede votate.

Art. 8

Schede elettorali

1.Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di elettori. Sulle schede relative alle categorie dei professori e dei ricercatori deve essere indicata l'area disciplinare di afferenza dell'elettore a cura dei seggi elettorali.

2.Le schede sono inviate tempestivamente dal Ministero alle universita' e trasmesse dal rettore o direttore a ciascun seggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonche', ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.

Art. 9

Operazioni di voto

1.Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2.Il voto e' individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo e' sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano piu' di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonche' quelle che non permettono di interpretare la volonta' dell'elettore e quelle su cui e' stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.

3.All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

5.Le schede votate sono raggruppate in plichi separati per categorie e aree disciplinari. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni universitarie che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11.

7.Per plico o contenitore sigillato, si intende una usuale busta, purche' incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.

Art. 10

Commissioni elettorali locali

1.Presso ogni istituzione universitaria e' istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore universitario di ruolo o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.

2.La commissione ha il compito di accertare la regolarita' delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 9, comma 6 e di procedere alla formulazione della graduatoria tenuto conto dei ristati delle votazioni.

3.La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4.I risultati delle votazioni sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12.

5.Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.

Art. 11

Commissione centrale

1.Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12. La commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, ed e' composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonche' da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2.La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 12

Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale

1.Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio e' data tempestiva comunicazione.

2.La commissione, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarita' delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.

3.In relazione alla elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la commissione, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie e aree disciplinari, procede alle operazioni di spoglio.

4.La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

5.Dopo aver compilato graduatorie distinte per categorie ed aree disciplinari la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dall'articolo 1.

6.Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula la graduatoria finale sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni locali e proclama gli eletti secondo quanto previsto dall'articolo 3.

7.Di tutte le operazioni e' redatto un processo verbale.

Il Ministro: Berlinguer

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1997

Registro n. 1 Universita', foglio n. 158

Allegato 1

Allegato 1 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE GRANDI AREE OMOGENEE DI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E I SETTORI PREDETTI Grandi aree omogenee Settori di settori scientifico- scientifico disciplinari disciplinari 01 Scienze matematiche Tutti i settori dell'area A: da A01A a A04B piu' i due settori K05B e K05C. 02 Scienze fisiche Tutti i settori dell'area B: da B01A a B05X. 03 Scienze chimiche Tutti i settori dell'area C: da C01A a C11X. 04 Scienze della terra Tutti i settori dell'area D: da D01A a D04C. 05 Scienze biologiche Tutti i settori dell'area E: da E01A a E13X. 06 Scienze mediche Tutti i settori dell'area F: da F01X a F23F. 07 Scienze agrarie e veterinarie Tutti i settori delle aree G e V: da G01X a G09D e da V30A e V34B. 08 Ingegneria civile ed architettura Tutti i settori dell'area H: da H01A a H15X. 09 Ingegneria industriale e dell'informazione Tutti i settori delle aree I e K: da I01A a I27X e da K01X a K10X (con esclusione dei settori K05B e K05C). 10 Scienze dell'antichita', filologicoletterarie e storicoartistiche Tutti i settori dell'area L: da L01A a L41X. 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche psicologiche Tutti i settori dell'area M: da M01X a M13X. 12 Scienze giuridiche Tutti i settori dell'area N: da N01X a N21X. 13 Scienze economiche e statistiche Tutti i settori delle aree P e S: da P01A a P03X e da S01A a S04B. 14 Scienze politiche e sociali Tutti i settori dell'area Q: da Q01A a Q06B.

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