LEGGE 28 agosto 1997, n. 286

Type Legge
Publication 1997-08-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 6/9/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo- art. 1

Traduzione non ufficiale ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE) SULLA SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI DELL'INCE A TRIESTE. Premesso che nel corso dell'incontro tra i Capi di Governo ed i Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Centro Europea, tenutosi a Varsavia nell'ottobre del 1995, e' stato deciso di creare a Trieste un Centro per la documentazione e l'informazione definito nel corso del presente accordo "il Centro"; Premesso che con la collaborazione della regione Friuli-Venezia Giulia e' stata provvisoriamente avviata l'attivita' del Centro; Il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea hanno concordato quanto segue: Art. 1. I) La sede del Centro sara' a Trieste e sara' messa a disposizione dell'INCE dal Governo italiano, tramite la regione Friuli-Venezia Giulia, libera da oneri e vincoli, con le modalita' fissate in apposito protocollo. II) Il presente accordo si applichera' alla sede del Centro ed al personale allo stesso addetto. III) Il Centro sara' responsabile della gestione e manutenzione corrente dei locali. Le competenti autorita' italiane saranno responsabili delle riparazioni di maggiore entita' e di natura straordinaria rese necessarie dal verificarsi di danni risultanti da forza maggiore o difetti strutturali.

Accordo- art. 2

Art. 2. Il Centro dovra' consentire a rappresentanti dei servizi pubblici competenti che ne facciano richiesta e siano debitamente autorizzati di ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ricostruzione, spostamento di impianti, condutture, rete elettrica e collettori all'interno del Centro prendendo le opportune iniziative per ridurre al minimo gli ostacoli allo svolgimento delle funzioni del Centro.

Accordo- art. 3

Art. 3. Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o a qualsiasi funzionario del Centro nella sede di questo, e tutte le comunicazioni ufficiali del Centro con l'esterno, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non saranno soggette a censura ne' ad alcuna altra forma di intercettazione o inteferenza.

Accordo- art. 4

Art. 4. Il Centro e i suoi beni patrimoniali godranno dell'immunita' da ogni procedimento legale, ad eccezione di quei casi particolari nei quali il Centro vi abbia espressamente rinunciato.

Accordo- art. 5

Art. 5. I locali del Centro cui si fa riferimento all'art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario del Governo italiano o altra persona che eserciti una qualsiasi funzione pubblica sul territorio italiano avra' accesso al Centro per svolgervi un qualsiasi compito in adempimento delle proprie funzioni se non con il consenso espresso e alle condizioni indicate dal direttore del Centro o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. Il direttore del Centro dovra' impedire che la sede del Centro sia utilizzata come rifugio da chi cerchi di evitare misure restrittive della liberta' personale disposte in applicazione delle leggi della Repubblica italiana, da persone delle quali il Governo richiede l'estradizione verso un altro Paese.

Accordo- art. 6

Art. 6. Il Governo riconosce il diritto del Centro di organizzare convegni nella propria sede cosi' come, con il concorso delle autorita' italiane competenti, in altre localita' del territorio italiano.

Accordo- art. 7

Art. 7. I) Il Centro sara' esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni afferenti a beni e materiali di qualsiasi genere importati o esportati dal Centro nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali. I beni e i materiali che fruiranno di tali esezioni non potranno essere venduti in Italia salvo che alle condizioni concordate con il Governo. II) Il Centro sara' esente da diritti doganali e da altre imposte, divieti e restrizioni, relativi all'importazione di un adeguato numero, concordato con il Governo, di autovetture di servizio richieste dallo svolgimento delle proprie attivita'. Il Centro potra' liberamente disporre delle suddette autovetture dopo tre anni dalla data della loro importazione. In questo caso non potranno essere opposti divieti o restrizioni alla vendita ne' dovranno essere pagati diritti doganali o altre imposte. Il Governo mettera' a disposizione del Centro quote di benzina o di altro carburante richiesto nonche' di olii lubrificanti per ciascuno dei suddetti veicoli nelle quantita' e ai prezzi correnti per le missioni diplomatiche in Italia. Il Governo rilascera' per ogni veicolo una targa diplomatica o uno strumento equivalente che consenta di identificarlo quale veicolo di servizio.

Accordo- art. 8

Art. 8. I) Il Centro, i suoi beni patrimoniali, redditi, transazioni, saranno esenti da ogni imposizione diretta e da adempimenti tributari stabiliti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. II) Per quanto concerne le imposte indirette e in particolare l'imposta sul valore aggiunto, il Centro godra' dell'esenzione per acquisti e transazioni di rilevante entita' a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verra' applicato in conformita' con la legislazione nazionale vigente.

Accordo- art. 9

Art. 9. Tutti i funzionari dell'INCE cosi' come gli esperti in missione per l'INCE, con sede al Centro: I. non potranno essere legalmente perseguiti per dichiarazioni o scritti cosi' come per ogni altro atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunita' continuera' ad essere garantita anche dopo che le persone interessate avranno cessato di possedere la condizione di funzionari o esperti; II. saranno esenti da impose sulle retribuzioni e sui compensi ad essi corrisposti dal Centro, ne' tale esezione potra' essere inserita nel calcolo e nella valutazione dell'imposizione tributaria su altri loro eventuali redditi; III. saranno esonerati dagli obblighi del servizio militare nazionale; IV. insieme con il coniuge e con i familiari conviventi e a carico saranno esenti da restrizioni in materia di immigrazione e da registrazioni delle quali sia fatto obbligo agli stranieri; V. potranno importare in regime di esenzione da ogni carico tributario i mobili domestici ed i loro effetti personali, inclusa una autovettura, entro dodici mesi dalla data della prima presa di possesso delle proprie funzioni in Italia, e cio' mediante una o due spedizioni; VI. in aggiunta ai privilegi ed alle immunita' di cui sopra, al direttore del Centro, al coniuge ed ai figli minorenni dello stesso dovranno essere concessi i privilegi e le immunita', le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico in Italia di pari livello; VII. i cittadini e i residenti permanenti in Italia non godranno dei privilegi di cui ai sopra indicati paragrafi II, III, V e VI.

Accordo- art. 10

Art. 10. I. Il Governo facilitera' l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale presso il Centro e, ove necessario, delle loro famiglie e del loro personale domestico. Le autorita' competenti italiane forniranno a tutti gli appartenenti a tali categorie ogni visto necessario senza spese e nel minor tempo possibile e garantiranno loro ogni assistenza necessaria quanto al transito sul territorio italiano. II. Il Centro e l'INCE dovranno costantemente collaborare con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previsti da questo accordo.

Accordo- art. 11

Art. 11. I. Il personale del Centro sara' coperto da assicurazione obbligatoria in materia sanitaria e di sicurezza sociale ad opera di fondi o di enti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di qualsiasi altro Paese, la cui regolamentazione deve essere portata a conoscenza delle autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria obbligatoria dovra' comprendere le persone a carico, identificate secondo i criteri dettati dall'apposita regolamentazione. II. Le Parti convengono che il Centro e i suoi funzionari saranno esenti da ogni contribuzione obbligatoria, alle organizzazioni della Repubblica italiana costituite e operanti in materia di sicurezza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di impiego fra detti funzionari e il Centro. Tuttavia i membri del personale che abbiano cittadinanza italiana sono tenuti a versare le contribuzioni in materia di assicurazione per servizi sanitari sui redditi, diversi da quelli corrisposti dal Centro o per conto del Centro, inclusi nell'annuale dichiarazione d'imposta (IRPEF). III. I servizi di assistenza sanitaria direttamente forniti dal Servizio sanitario nazionale saranno integralmente rimborsati, dalla Compagnia di assicurazione scelta dal Centro o dalla persona interessata, oppure dal Fondo comune pensioni per il personale delle Nazioni Unite, all'Ente che ha effettuato tali servizi.

Accordo- art. 12

Art. 12. I. La Repubblica italiana non dovra' far fronte ad alcuna responsabilita' per azioni od omissioni del Centro o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. II. Il Centro dovra' stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilita' per danni derivanti dall'utilizzazione della sede o dall'esercizio dell'attivita' ufficiale e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari del Centro. Ogni azione concernente la responsabilita' del Centro per tali danni potra' essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, cosi' come lo stesso contratto d'assicurazione dovra' prevedere. III. I veicoli del Centro dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilita' civile verso terzi.

Accordo- art. 13

Art. 13. Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.

Accordo- art. 14

Art. 14. I. Questo accordo ( ... ) entrera' in vigore con la firma di entrambe le parti non appena queste si saranno scambiate con notificazione scritta l'informazione che tutte le misure interne necessarie a questo scopo saranno state completate. II. Eventuali consultazioni in ordine a modifiche di questo accordo saranno avviate su richiesta dell'INCE o del Governo. III. Il presente accordo si considera valido a tempo indeterminato, con l'intesa tuttavia che ognuna delle parti ha il diritto di porvi termine mediante comunicazione scritta alla controparte di un preavviso di dodici (12) mesi. IV. L'efficacia del presente accordo verra' a cessare: a) con il consenso reciproco dell'INCE e del Governo, e b) se il Centro sara' trasferito fuori dal territorio italiano. Fatto a Vienna il 24 luglio 1996 in due copie in lingua inglese.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.