DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997, n. 293

Type DPR
Publication 1997-04-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24-9-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74 / 78), firmata a Londra il 1 novembre 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438;

Visto il nuovo capitolo X della convenzione SOLAS, "Misure di sicurezza per unita' veloci HSC", adottato con risoluzione della conferenza SOLAS del 23 maggio 1994, che ha reso obbligatoria la risoluzione IMO MSC 36(63) "Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci HSC", adottata il 20 maggio 1994;

Considerata la necessita' di integrare le previsioni del regolamento di sicurezza attraverso l'estensione della disciplina elaborata a livello internazionale anche alle unita' veloci di nuova costruzione in navigazione nazionale o minore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nell riunione del 10 aprile 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (in G.U. n. 168 del 5 luglio 1962), reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (in G.U. n. 17 - Supplemento ordinario - del 22 gennaio 1992), reca approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (in G.U. n. 190 - Supplemento ordinario - del 12 luglio 1980), reca adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione. - La legge 4 giugno 1982, n. 438 (in G.U. n. 193 - Supplemento ordinario - del 15 luglio 1980), reca adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazioni rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e la loro esecuzione. - L'allegato 1 (in G.U. n. 28 - serie generale - del 3 febbraio 1996) alla risoluzione 1 della Conferenza dei Governi contraenti la SOLAS (adottata il 24 maggio 1994) reca aggiunta dei nuovi capitoli X e XI dell'annesso alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed emendamenti all'appendice 1 a detto annesso. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per la legge 4 giugno 1992, n. 438, vedi note alle premesse. - Il capitolo X (Misure di sicurezza per le unita' veloci) e' stato aggiunto all'annesso alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed emendamenti all'appendice 1 a detto annesso, dall'allegato 1 alla risoluzione 1 della Conferenza dei Governi contraenti la SOLAS (adottata il 24 maggio 1994) cosi' recita: "Regola I D e f i n i z i o n i Agli effetti del presente capitolo: 1. ''Codice per le unita' veloci (HSC Code)'' e' il Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code of Safety for Iligh Speed Craft) adottato dal Maritime Safety Committee dell'IMO con Risoluzione MSC.36(63), come puo' essere emendato dall'IMO stessa, a condizione che tali emendamenti vengano adottati, entrino in vigore ed abbiano effetto in accordo con le disposizioni dell'articolo VIII della presente convenzione concernenti le procedure di emendamento applicabili all'annesso, fatta eccezione per il capitolo I. 2. ''Unita' veloce'' e' un'unita' in grado di sviluppare una velocita' massima, in m/s uguale o superiore a: 3,7 DELTA elevato a 0,1667 in cui DELTA = volume di carena corrispondente al galleggiamento di progetto (metro cubo)". - L'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, cosi' recita: " f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340".

Art. 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica a tutte le unita' nuove (qui di seguito definite unita' veloci) in navigazione nazionale o minore le cui caratteristiche tecniche rientrino nell'ambito di applicazione del codice HSC.

Art. 3

Disciplina applicabile

1.Alle unita' veloci in servizio su rotte nazionali oltre la navigazione nazionale costiera si applica la disciplina del codice HSC.

2.Alle unita' veloci in viaggi definiti entro 20 miglia dalla costa o minori si applica la disciplina del codice HSC, ad esclusione delle parti relative alle condizioni operative ed alle radiocomunicazioni.

3.L'Amministrazione puo' consentire l'applicazione della normativa prevista per le unita' veloci di categoria A anche per le unita' veloci che intendano trasportare piu' di 450 passeggeri in viaggi entro 20 miglia dalla costa, in considerazione delle condizioni favorevoli del viaggio ed acquisito il parere favorevole dell'ente tecnico.

Art. 4

Disposizioni contrarie

1.Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 5

Norme tecniche

1.Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione sono emanate norme tecniche particolari in attuazione del presente regolamento, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1997

Atti di governo, registro n. 109, foglio n. 18

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