DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289

Type DPR
Publication 1997-07-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21-09-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, con la quale si e' autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;

Considerata la necessita' di emanare il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 8 della citata legge 4 aprile 1997, n. 93;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanita' e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Il presente regolamento da' attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. - Il testo dell'art. 8 della legge 4 aprile 1997, n. 93, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dela Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanita', della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla prosente legge". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri

1.Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri, in quanto Autorita' nazionale, un ufficio di livello dirigenziale per l'attuazione della convenzione. Al predetto ufficio e' preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2.Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' altresi' istituito un comitato consultivo, presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di cui al comma 1, e composto da un rappresentante designato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, nonche' da tre rappresentanti delle associazioni di categoria interessate all'attuazione della convenzione, designate dalla Confindustria. Per ciascuno dei suddetti rappresentanti e' altresi' designato un supplente.

3.Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri Ministeri, anche su richiesta dei medesimi, per l'esame di affari che riguardino la loro competenza.

4.Il comitato di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' convocato dal suo presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.

Note all'art. 2: - L'art. 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, designa il Ministero degli affari esteri come Autorita' Nazionale ai sensi dell'articolo VII della convenzione, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'industria del commercio e dell'artigianato e di altri Ministeri eventualmente interessati. - L'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla nuova disciplina del pubblico impiego, prevede l'istituzione di uffici di livello dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno

1.Il Ministero dell'interno assicura le misure di protezione dei nuclei ispettivi internazionali e dei loro accompagnatori nazionali in occasione delle ispezioni previamente segnalate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4

Adempimenti di competenza del Ministero delle finanze

1.Il Ministero delle finanze, per quanto di competenza delle dogane, vigila sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 5

(( (Adempimenti di competenza del Ministero della difesa) 1. Gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa sono definiti nel codice dell'ordinamento militare.))

((1))

Art. 6

Adempimenti di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Art. 7

Adempimenti del Ministero del commercio con l'estero

1.Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le autorizzazioni previste dagli articoli 3, comma 2, e 4 della legge, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.

Art. 8

Autorizzazione all'esportazione e importazione dei composti chimici della tabella 1

1.Le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione e ai trasferimenti verso e da Stati Parte alla convenzione, dei composti chimici compresi nella tabella 1 previste dall'articolo 3, comma 2, della legge sono rilasciate con le modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi.

3.I richiedenti debbono specificare le finalita' dell'operazione, nell'ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione ovvero, in alternativa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva sotto forma di autocertificazione e debbono assumere formale impegno a non riesportare i prodotti importati verso altro Stato non Parte ovvero produrre la prova di un corrispondente impegno del destinatario della esportazione.

4.Ai fini dell'esame della domanda di autorizzazione, sara' richiesto dal Ministero del commercio con l'estero, nel caso di importazione, il nullaosta dell'Autorita' nazionale sulla compatibilita' dell'operazione con il rispetto del tetto massimo di una tonnellata di composti chimici della tabella 1, come previsto nella parte VI, paragrafo 2, lettere c) e d), dell'annesso. Nel caso di esportazione tale compatibilita' dovra' risultare da un nullaosta dell'Autorita' nazionale del Paese di importazione, che il richiedente l'autorizzazione produrra' in copia a documentazione della domanda.

5.Le autorizzazioni avranno validita' massima di quattro mesi e non potranno produrre effetti che a partire dal quarantacinquesimo giorno del loro rilascio per consentire la notifica al Segretariato tecnico prevista dalla parte VI, paragrafo 5, dell'annesso con almeno trenta giorni di preavviso rispetto all'effettuazione dell'operazione.

Art. 9

Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3

1.Le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non Parte alla convenzione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3, previste dall'articolo 4, comma 1, della legge sono rilasciate con le modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi.

4.Le autorizzazioni hanno validita' massima di sei mesi.

Art. 10

Autorizzazione per le attivita' sul territorio nazionale

2.Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ove incomplete o non corredate dalla prescritta documentazione, debbono essere integrate dal richiedente secondo le indicazioni dell'ufficio ricevente e sono da questo trasmesse entro 30 giorni dalla data della presentazione o del ricevimento della integrazione, al comitato consultivo che deve pronunciare il proprio parere entro 30 giorni, salvo quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministero emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine o, se precedente, da quella di ricevimento del parere.

3.Il comitato consultivo di cui all'articolo 5 della legge e' validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Nota all'art. 10: - L'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone: "1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta".

Art. 11

Modalita' per la presentazione delle domande

1.Le domande intese a ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, se presentate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal responsabile dell'ufficio competente.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Napolitano, Ministro dell'interno

Visco, Ministro delle finanze

Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Andreatta, Ministro della difesa

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero

Bindi, Ministro della sanita'

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1997

Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 19

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