LEGGE 28 agosto 1997, n. 298
Entrata in vigore della legge: 16-9-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Protocollo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA CHE PREVEDE UN SISTEMA DI RECLAMI COLLETTIVI Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta"); Determinati ad adottare nuove misure per migliorare la concreta attuazione dei diritti sociali garantiti dalla Carta; Considerando che questo scopo potrebbe essere ottenuto in particolare istituendo un sistema di reclami collettivi il quale tra l'altro rafforzerebbe la partecipazione dei partner sociali e delle organizzazioni non governative, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti del presente Protocollo riconoscono alle seguenti organizzazioni, il diritto di presentare reclami adducenti un'attuazione insoddisfacente della Carta: a le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta; b altre organizzazioni internazionali non governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio d'Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine dal Comitato governativo; c le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo.
Protocollo- art. 2
Articolo 2 1 Ogni Stato contraente puo' inoltre, quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 13 o in ogni altro momento successivo, dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali non governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta, il diritto di presentare reclami nei suoi confronti. 2 Queste dichiarazioni possono essere fatte per una durata determinata. 3 Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti e ne cura la pubblicazione.
Protocollo- art. 3
Articolo 3 Le organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all'articolo 1.b ed all'articolo 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.
Protocollo- art. 4
Articolo 4 Il reclamo deve essere presentato per iscritto; deve essere fondato su una norma della Carta accettata dalla Parte contraente chiamata in causa, ed indicare in che misura quest'ultima Parte non ha provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma.
Protocollo- art. 5
Articolo 5 Ogni reclamo e' indirizzato al Segretario generale il quale ne accusa ricevimento e, dopo aver informato la Parte contraente chiamata in causa, lo trasmette immediatamente al Comitato di esperti indipendenti.
Protocollo- art. 6
Articolo 6 Il Comitato di esperti indipendenti puo' chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che ha presentato il reclamo di sottoporgli per iscritto, entro un termine che avra' stabilito, informazioni ed osservazioni sulla ricevibilita' del reclamo.
Protocollo- art. 7
Articolo 7 1 Quando decide che un reclamo e' ricevibile, il Comitato di esperti indipendenti ne informa, tramite il Segretario Generale, le Parti contraenti alla Carta e chiede alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che presenta il reclamo, di sottoporgli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna spiegazione o informazione, ed alle altre Parti contraenti al presente Protocollo di far pervenire le osservazioni da esse ritenute opportune nello stesso termine. 2 Nel caso in cui il reclamo sia presentato da un'organizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori, o da altra organizzazione non governativa, nazionale o internazionale, il Comitato di esperti indipendenti informa al riguardo, tramite il Segretario Generale, le organizzazioni internazionali di datori di lavoro o di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta, invitandoli a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito. 3 In base alle spiegazioni, informazioni o osservazioni fatte pervenire in attuazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, la Parte contraente chiamata in causa e l'organizzazione che presenta il reclamo possono sottoporre per iscritto ogni informazione o osservazione supplementare entro il termine stabilito dal Comitato di esperti indipendenti. 4 Nel quadro dell'esame del reclamo, il Comitato di esperti indipendenti puo' organizzare un incontro con i rappresentanti delle parti.
Protocollo- art. 8
Articolo 8 1 Il Comitato di esperti indipendenti redige un rapporto nel quale descrive le misure che ha adottato ai fini dell'esame del reclamo e presenta le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente in causa abbia o non provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma della Carta oggetto del reclamo. 2 Il rapporto e' trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso e' anche comunicato all'organizzazione che ha presentato il reclamo nonche' alle Parti contraenti della Carta, che non hanno tuttavia facolta' di pubblicarlo. Il rapporto e' trasmesso all'Assemblea parlamentare e reso pubblico in concomitanza con la risoluzione prevista all'articolo 9, o al piu' tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione al Comitato dei Ministri.
Protocollo- art. 9
Articolo 9 1 In base al rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione a maggioranza dei votanti. Se il Comitato di esperti indipendenti accerta un'attuazione non soddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza di due terzi dei votanti, una raccomandazione destinata alla Parte contraente chiamata in causa. In entrambi i casi, possono partecipare al voto solo le Parti contraenti della Carta. 2 Su richiesta della Parte contraente chiamata in causa, il Comitato dei Ministri puo', qualora il rapporto del Comitato di esperti indipendenti sollevi nuovi problemi, decidere a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti della Carta, di consultare il Comitato governativo.
Protocollo- art. 10
Articolo 10 La Parte contraente chiamata in causa fornira' indicazioni sui provvedimenti adottati per dare effetto alla raccomandazione del Comitato dei Ministri nel prossimo rapporto che inviera' al Segretario generale, in applicazione dell'articolo 21 della Carta.
Protocollo- art. 11
Articolo 11 Gli articoli 1 a 10 del presente Protocollo si applicano inoltre agli articoli della Parte II del primo Protocollo addizionale della Carta, nei confronti degli Stati Parti di detto Protocollo, sempre che questi ultimi articoli siano stati accettati.
Protocollo- art. 12
Articolo 12 Gli Stati Parti del presente Protocollo considerano che il primo paragrafo dell'annesso alla Carta, relativo alla parte III, debba esser letto come segue: "Rimane inteso che la Carta contiene impegni giuridici di natura internazionale la cui applicazione e' assoggettata solo al controllo previsto nella parte IV della Carta ed alle norme del presente Protocollo".
Protocollo- art. 13
Articolo 13 1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta che possono esprimere la loro adesione mediante: a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2 Uno Stato Membro del Consiglio d'Europa puo' esprimere la sua adesione al presente Protocollo solo se ha, in precedenza o contestualmente, ratificato la Carta. 3 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo- art. 14
Articolo 14 1 Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad aderire al Protocollo, secondo le disposizioni dell'articolo 13. 2 Per ogni Stato membro che acconsente in seguito ad aderire al Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Protocollo- art. 15
Articolo 15 1 Ogni Parte contraente, puo' in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Protocollo- art. 16
Articolo 16 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo l'articolo 14; d ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in lingua francese ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne fara' pervenire copia certificata conforme a ciascun Stato Membro del Consiglio d'Europa.
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