LEGGE 28 agosto 1997, n. 299

Type Legge
Publication 1997-08-28
Ultimo aggiornamento 1997-09-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16-9-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatto a Ginevra il 21 gennaio 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL REGIME DOGANALE DEI CONTENITORI UTILIZZATI IN COMUNE NELL'AMBITO DI UN "POOL" NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE (Convenzione sull'uso in comune di contenitori) PREAMBOLO Le Parti Contraenti, Consapevoli dell'importanza crescente del trasporto internazionale di merci in contenitori, Desiderose di promuovere un uso efficace dei contenitori nel trasporto internazionale, In considerazione della necessita' di agevolare le procedure amministrative per ridurre il trasporto di unita' vuote, Hanno convenuto quanto segue Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, a) l'espressione "dazi ed imposizioni all'importazione" indica i dazi doganali e tutte le altre imposizioni, tasse, canoni ed altri oneri riscossi all'atto dell'importazione o in occasione dell'importazione di merci, ad eccezione dei canoni e degli oneri il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; b) il termine "contenitore" indica un mezzo di trasporto (gabbia montacarichi, cisterna amovibile o ogni altro mezzo analogo): i) che costituisce uno scomparto totalmente o parzialmente chiuso destinato a contenere merci; ii) di natura permanente e quindi sufficientemente resistente da consentire il suo uso ripetuto; iii) specialmente progettato per agevolare il trasporto di merci, con una o piu' modalita' di trasporto, senza manipolazione intermedia del carico; iv) progettato in modo da essere agevolmente manipolato in particolare al momento del suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; v) progettato in maniera da essere agevole da riempire e da svuotare; vi) avente un volume interno di un metro cubo o piu', salvo per i contenitori per via aerea, le "casse amovibili" e le "piattaforme caricabili" sono assimilate ai contenitori; il termine "contenitore" include i contenitori via aerea normalizzati di volume interno inferiore ad un metro cubo, a condizione che siano conformi ai requisiti cui ai capoversi i) a v); il termine "contenitore" include gli accessori e gli equipaggiamenti del contenitore adeguati al tipo in questione, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o le parti di ricambio dei veicoli, ne' gli imballaggi; c) il termine "parzialmente chiuso", applicato ai contenitori di cui al capoverso b) i) dell'articolo 1, indica i contenitori generalmente costituiti da una piattaforma e da una sovrastruttura che delimita uno spazio di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura e' generalmente fatta da elementi metallici che costituiscono la carcassa di un contenitore. Questi tipi di contenitori possono comportare anche una o piu' pareti laterali o frontali. Alcuni di questi contenitori hanno semplicemente una copertura a mo' di tetto collegata con la piattaforma mediante sostegni verticali. I contenitori di questo tipo sono utilizzati in particolare per il trasporto di merci voluminose: (automobili, ad esempio); d) il termine "cassa amovibile" indica uno scomparto di carico che non e' munito di alcun mezzo di locomozione ed e' specificamente progettato per essere trasportato su un veicolo stradale, il telaio di questo veicolo, e la parte inferiore della cassa amovibile essendo adattati a tal fine. Il termine indica anche una cassa monile consistente in uno scomparto di carico progettato in particolare per il trasporto combinato ferrovia/strada; e) il termine "piattaforma caricabile" indica una piattaforma da carico senza alcuna sovrastruttura o con una sovrastruttura incompleta, ma con la stessa lunghezza e larghezza di quella della base di un contenitore ed equipaggiata con accessori di tipo cuneo superiori ed inferiori in modo da poter utilizzare alcuni degli stessi dispositivi di fissaggio e di sollevamento; f) il termine "riparazione" concerne esclusivamente piccole operazioni di riparazione o di manutenzione corrente di un contenitore; g) il termine "accessori ed equipaggiamenti del contenitore" comprende in particolare i seguenti dispositivi, anche se amovibili: i) equipaggiamenti per controllare, modificare o mantenere la temperatura all'interno del contenitore; ii) piccoli apparecchi come termostati o registratori d'impatto progettati per indicare o registrare le variazioni delle condizioni ambientali e d'impatto; iii) pareti interne, palette, scaffalature, supporti, ganci, tendoni, sacchi ed altri dispositivi analoghi specificamente progettati per essere utilizzati nei contenitori; h) il termine "pool" indica l'utilizzazione in comune di contenitori ai sensi di un accordo; i) il termine "Membro del pool" indica il gestore di contenitori che e' Parte all'accordo istitutivo del pool; j) il termine "gestore" di un contenitore indica la persona che, proprietaria o non di tale contenitore, ne controlla effettivamente l'utilizzazione; k) il termine "persona" indica sia le persone fisiche che le persone giuridiche; l) l'espressione "compensazione equivalente" indica il sistema che consente la riesportazione o la reimportazione di un contenitore dello stesso tipo di un altro gia' importato o esportato; m) il termine "traffico interno" indica il trasporto di merci caricate nel territorio di una Parte Contraente per essere scaricate in un luogo sito nel territorio della stessa Parte Contraente; n) il termine "Parte Contraente" indica uno Stato o una organizzazione d'integrazione economica regionale Parte della presente Convenzione; o) il termine "organizzazione d'integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita e composta dagli Stati di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione ed avente competenza ad adottare una propria legislazione vincolante per i suoi Stati Membri per quanto riguarda le materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere, in base alle sue procedure interne, di firmare, ratificare la presente Convenzione o di aderire ad essa; p) il termine "ratifica" indica la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Obiettivo La presente Convenzione e' intesa ad agevolare l'uso in comune di contenitori da parte dei membri di un "Pool", sulla base del sistema di compensazione equivalente.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Portata La presente Convenzione si applica allo scambio di contenitori tra le Parti Contraenti da usare in comune nell'ambito di un "Pool" i cui Membri hanno la propria sede di affari sul territorio di tali Parti Contraenti.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Agevolazioni Ciascuna Parte Contraente concede ai contenitori di cui all'articolo 3 della presente Convenzione l'ammissione in franchigia di dazi ed imposizioni all'importazione, senza divieti o restrizioni all'importazione di natura economica, ne' limiti d'uso nel traffico interno e senza esigere all'atto della loro importazione ed esportazione, la produzione di documenti doganali o la costituzione di una garanzia, a patto che le condizioni enunciate all'articolo 5 della presente Convenzione siano rispettate.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Condizioni 1. Ciascuna Parte contraente applica le agevolazioni previste all'articolo 4 della presente Convenzione per i contenitori utilizzati in comune in un "Pool" a condizione: a) che siano gia' stati esportati o che saranno successivamente riesportati; oppure che un numero uguale di contenitori dello stesso tipo sia gia' stato esportato o sara' successivamente riesportato; b) che ai sensi dell'accordo di utilizzazione in comune, i membri del "Pool": i) effettuino tra di loro scambi di contenitori in occasione del trasporto internazionale di merci; ii) mantengano, per ogni tipo di contenitore, la contabilita' dei movimenti dei contenitori scambiati; iii) si impegnino a consegnarsi reciprocamente un numero di contenitori di ciascun tipo necessario per compensare, nell'arco di periodi di 12 mesi, i saldi pendenti della relativa contabilita' in modo da garantire a ciascun Membro del "Pool" una situazione di equilibrio tra il numero di contenitori dello stesso tipo che messo a disposizione per l'uso in comune ed il numero di contenitori dello stesso tipo messi a sua disposizione sul territorio della Parte contraente in cui ha la sua sede di affari. Il periodo di 12 mesi potra' essere prorogato dalle autorita' doganali competenti di detta Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di decidere se i contenitori messi a disposizione per l'uso in comune da qualunque membro del "Pool" avente la sua sede di affari sul suo territorio, debbono essere conformi ai requisiti previsti dalla sua legislazione circa l'ammissione e l'uso illimitato nel traffico interno sul suo territorio. 3. Le norme del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili solo se: a) i contenitori sono contrassegnati con marchi durevoli ed esclusivi stabiliti nell'Accordo di utilizzazione in comune e tali da consentire l'individuazione del contenitore; b) l'Accordo di utilizzazione in comune e' stato comunicato alle autorita' doganali delle Parti contraenti competenti ed e' stato da esse approvato in quanto conforme alle norme della presente Convenzione. Le autorita' competenti informano il Segretario Esecutivo della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa della loro approvazione e gli forniscono il nome delle Parti Contraenti in questione. Il Segretario esecutivo trasmette tali informazioni alle Parti contraenti interessate.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Parti di ricambio per riparazioni 1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione di un fondo comune di parti di ricambio individuabili da utilizzare per le riparazioni dei contenitori appartenenti al "Pool", le norme degli articoli 4, 5 (paragrafi 1, 2 e 3 b) della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis a tali parti di ricambio. 2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione di un fondo comune di parti di ricambio per le riparazioni dei contenitori appartenenti al "Pool", tali parti di ricambio potranno essere ammesse in franchigia temporanea di dazi ed imposizioni all'importazione, senza applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione di carattere economico, e senza che sia richiesta la produzione di documenti doganali al momento della loro importazione e riesportazione, o la costituzione di una garanzia. Qualora le norme del capoverso precedente non possano essere applicate, in luogo di un documento doganale e di una garanzia il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto ad impegnarsi per iscritto: a) a fornire alle autorita' doganali un elenco di parti di ricambio assieme ad un impegno di riesportazione; e b) a pagare i dazi e le imposizioni all'importazione che potrebbero essere richiesti in caso di non conformita' alle condizioni prescritte per l'ammissione temporanea. Le parti di ricambio la cui ammissione temporanea e' stata autorizzata ma che non sono state utilizzate per riparazioni, dovranno essere riesportate entro i sei mesi successivi alla data d'importazione. Detto periodo potra' tuttavia essere prorogato dalle autorita' doganali competenti. 3. Le parti di ricambio non riesportate potranno essere, in conformita' alla regolamentazione del paese interessato e secondo quanto eventualmente autorizzato dalle autorita' doganali di detto paese: a) sottoposte ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovuti alla data in cui le parti di ricambio sono presentate, a seconda delle condizioni in cui si trovano; b) lasciate, senza alcun onere, alle autorita' competenti di questo paese; oppure c) distrutte a spese delle Parti interessate e sotto un controllo ufficiale.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Accessori ed equipaggiamenti di contenitori 1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione di un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti individuabili di contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al "Pool" per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore del "Pool", sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore appartenente al "Pool", le disposizioni degli articoli 4, 5 (paragrafi 1, 2 e 3 b) e 9 della presente Convenzione si applicheranno mutatis mutandis a tali accessori ed equipaggiamenti. 2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione di un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al "Pool" per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore del "Pool", oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore appartenente al "Pool": a) le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6 si applicheranno a tali accessori ed equipaggiamenti; b) ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non concedere l'ammissione temporanea agli accessori ed agli equipaggiamenti che sono stati oggetto di una transazione di acquisto, di noleggio-vendita, di contratto di affitto o altro contratto analogo stipulato da una persona residente o avente la sua sede di affari sul loro territorio; c) nonostante il termine per la riesportazione stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 6, applicabile agli accessori ed agli equipaggiamenti in virtu' del punto (a) del presente articolo, gli accessori e gli equipaggiamenti gravemente danneggiati potranno non essere riesportati, a patto pero' di essere, in conformita' con la regolamentazione del paese interessato e secondo quanto eventualmente autorizzato dalle autorita' doganali di detto paese: i) sottoposti ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovuti alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in cui si trovano; ii) lasciati, senza alcun onere, alle autorita' pertinenti di questo paese; oppure iii) distrutti sotto un controllo ufficiale ed a spese delle parti interessate; le parti e le materie ricuperate saranno soggette ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovute alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in cui si trovano.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Organizzazioni d'integrazione economica regionale 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i territori delle Parti Contraenti che formano un'organizzazione d'integrazione economica regionale possono essere considerati come un solo territorio. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per una organizzazione d'integrazione economica regionale che e' Parte Contraente alla presente Convenzione, di attuare norme particolari applicabili all'uso dei contenitori di un "Pool" sul territorio di detta organizzazione, a condizione che tali norme non siano riduttive delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Controlli 1. Ciascuna Parte Contraente ha diritto di procedere a dei controlli per quanto riguarda l'applicazione corretta della presente Convenzione. 2. I membri del "Pool" aventi la loro sede di affari sul territorio di una Parte Contraente debbono fornire alle autorita' doganali di tale Parte contraente, a loro richiesta, l'elenco del numero di contenitori messi a disposizione del "Pool" nonche' il numero di contenitori di ogni tipo inclusi nel "Pool" sul suo territorio.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Infrazioni 1. Ogni infrazione alle norme della presente convenzione espone il trasgressore, sul territorio della Parte Contraente dove l'infrazione e' stata commessa, alle misure previste a tal fine dalla legislazione di detta Parte Contraente. 2. Se non e' possibile determinare il territorio sul quale una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che e' stata commessa sul territorio della Parte Contraente dove e' stata rilevata.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Scambio d'informazioni Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, su richiesta, e nella misura in cui la loro legislazione lo consente, le informazioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Maggiori agevolazioni La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di maggiori agevolazioni che le Parti Contraenti concedono o vorrebbero concedere, sia con norme unilaterali, sia in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali, con riserva che le agevolazioni in tal modo concesse non intralcino l'attuazione delle norme della presente Convenzione.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Clausola di salvaguardia La presente Convenzione non pregiudica le norme relative alla concorrenza applicabili in una o piu' Parti Contraenti.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Firma, ratifica ed adesione 1. Gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate possono divenire Parti Contraenti alla presente Convenzione: a) con firma senza riserva di ratifica; b) depositando uno strumento di ratifica, dopo averlo firmato con riserva di ratifica; c) depositando uno strumento di adesione. 2. Ogni Stato diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cui e' stato rivolto un invito in tal senso dal depositario su richiesta del Comitato di gestione, puo' divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. Ogni organizzazione d'integrazione economica regionale puo', in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, divenire Parte Contraente della presente Convenzione. Tale organizzazione, Parte Contraente della presente Convenzione, informera' il depositario riguardo alla sua competenza e su ogni cambiamento di quest'ultima rispetto alle materie previste dalla presente Convenzione. Per le questioni di sua competenza, l'organizzazione esercita i diritti ed adempie alle responsabilita' conferite dalla presente Convenzione agli Stati che sono Parti Contraenti della presente Convenzione. Gli Stati Membri dell'organizzazione, Parti Contraenti della presente Convenzione non sono abilitati ad esercitare singolarmente i loro diritti per le questioni di competenza dell'organizzazione e di cui il depositario e' stato informato, ivi compreso, tra gli altri, il diritto di voto. 4. La presente Convenzione e' aperta alla firma, dal 15 aprile 1994 fino al 14 aprile 1995 compreso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Dopo questa data, essa rimane aperta all'adesione.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Riserve Ciascuna Parte Contraente puo' formulare riserve in relazione al paragrafo 2 degli articoli 6 e 7 per quel che concerne l'esigenza di un documento doganale e di una garanzia. Ogni Parte Contraente che abbia formulato riserve, puo' in qualunque momento scioglierle, interamente o parzialmente, per mezzo di una notifica al depositario, indicando la data alla quale tali riserve sono sciolte.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, hanno firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le firme senza riserva di ratifica o gli strumenti depositati da tale organizzazione d'integrazione economica regionale non saranno calcolati in aggiunta a quelli dei suoi Stati membri. 2. Per tutti gli altri Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, la presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data di firma senza riserva di ratifica o la data di deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 3. Ogni strumento di ratifica o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione in conformita' con l'articolo 21 e' considerato come applicabile al testo modificato della presente Convenzione. 4. Ogni strumento di tal sorta depositato dopo l'accettazione di un emendamento ma prima della sua entrata in vigore e' considerato come applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento. 5. La presente Convenzione e' applicabile ad un determinato "Pool" solo quando tutti gli Stati o organizzazioni d'integrazione economica regionali interessati da detto "Pool" sono divenuti Parti Contraenti della presente Convenzione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Denuncia 1. Ogni Parte Contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto 15 mesi dopo la data alla quale il depositario ne avra' ricevuto notifica.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Cessazione Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero di Parti Contraenti e' ridotto a meno di cinque per un qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cessera' dal produrre i suoi effetti a decorrere dalla fine di detto periodo di 12 mesi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si sommera' a quella dei suoi Stati Membri.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Comitato di gestione 1. E' istituito un Comitato di gestione (di seguito denominato "il Comitato"), per esaminare l'attuazione della presente Convenzione, studiare ogni proposta d'emendamento a tal fine, nonche' misure miranti a garantire un'interpretazione ed un'applicazione uniforme di detta Convenzione. 2. Le Parti Contraenti sono membri del Comitato. Il Comitato puo' decidere che l'Amministrazione competente di ogni Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che non e' Parte Contraente, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possano assistere alle sessioni del Comitato in qualita' di osservatori per gli argomenti di loro interesse. 3. Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito denominato "il Segretario esecutivo") e' incaricato di provvedere ai servizi di segretariato per il Comitato. 4. Il Comitato procede, in ciascuna delle sue sessioni, all'elezione del suo Presidente e del suo Vice-presidente. 5. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti comunicano al Segretario esecutivo le proposte motivate di emendamenti della presente Convenzione, nonche' le domande d'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Segretario esecutivo informa di tali comunicazioni le Amministrazioni competenti delle Parti Contraenti ed il depositario. 6. Il Segretario esecutivo convoca il Comitato: a) due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione; b) in seguito, ad una data stabilita dal Comitato, che deve essere almeno ogni cinque anni; c) a richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti Contraenti. Il Segretario esecutivo distribuisce il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti Contraenti ed agli osservatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, almeno sei settimane prima della sessione del Comitato. 7. Dietro decisione del Comitato, adottata in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario esecutivo invita le amministrazioni competenti degli Stati e delle organizzazioni di cui in detto paragrafo 2, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato. 8. Per l'adozione delle decisioni e' richiesto un quorum composto da almeno un terzo delle Parti Contraenti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si sommera' a quella dei suoi Stati membri. 9. Le proposte sono messe ai voti. Fatte salve le norme del paragrafo 10 del presente articolo, ciascuna Parte Contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. 10. In caso di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, le organizzazioni d'integrazione economica regionale, Parti Contraenti della presente convenzione, dispongono per la votazione solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri che sono Parti Contraenti della presente Convenzione. 11. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della sessione. 12. In assenza di norme pertinenti nel presente articolo, e' applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo se il Comitato decide diversamente.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Soluzione delle controversie 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e' risolta per quanto possibile per via negoziale diretta tra le stesse. 2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale diretta e' sottoposta dalle Parti Contraenti alla controversia dinanzi al Comitato, che la esamina e formula raccomandazioni in vista della sua soluzione. 3. Le Parti Contraenti alla controversia possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni del Comitato.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Procedura di emendamento 1. Il Comitato puo' raccomandare emendamenti alla presente Convenzione in conformita' con l'articolo 19. 2. Il testo di ogni emendamento in tal modo raccomandato e' comunicato dal depositario a tutte le Parti Contraenti della presente Convenzione, nonche' agli altri firmatari. 3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza di un periodo di 18 mesi successivo alla data di comunicazione della raccomandazione di emendamento, se nessuna obiezione a tale raccomandazione di emendamento e' stata notificata al depositario da una Parte Contraente durante questo periodo. 4. Se una delle Parti Contraenti ha notificato al depositario un'obiezione alla raccomandazione di emendamento prima della scadenza del termine di 18 mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'emendamento non e' stato accettato e che non produce effetti.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Depositario 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente Convenzione. 2. Le funzioni di Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come depositario, sono quelle enunciate nella parte VII della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. 3. Qualora vi sia una divergenza tra una Parte contraente ed il depositario riguardo all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari, o, se del caso, al Comitato.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Registrazione e testi autentici In conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sara' registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Ginevra, il 21 gennaio 1994, in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.

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