LEGGE 28 agosto 1997, n. 300
Entrata in vigore della legge: 16-9-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447 milioni per l'anno 1997, in lire 454 milioni per l'anno 1998 e in lire 447 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ERITREA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, cosi' come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.
Accordo - art. 2
Art. 2. - Ciascuna delle due Parti contraenti incoraggera' la creazione, l'attivita' e lo sviluppo sul proprio territorio di Istituzioni educative e culturali dell'altra Parte. Le due Parti concordano al riguardo di rivedere tale materia, anche al fine di aggiornare costantemente le strutture educative italiane esistenti in Eritrea, in relazione alla politica educativa generale, alle esigenze pratiche nonche' allo sviluppo sociale dello Stato di Eritrea. Le Istituzioni menzionate nel primo paragrafo godranno di facilitazioni per quanto concerne le imposte doganali e di altro genere al fine di favorire il loro funzionamento cosi' come l'attivita' del loro Personale, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Paese dove esse operano.
Accordo - art. 3
Art. 3. - Le due Parti opereranno per favorire lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse, e l'organizzazione di seminari e simposi.
Accordo - art. 4
Art. 4. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi educativi attraverso lo scambio di libri e documenti ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni al fine di organizzare scambi di esperti e insegnanti, in particolare nel settore dei corsi tecnici e professionali.
Accordo - art. 5
Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti promuovera' lo studio della lingua, della letteratura e della civilta' dell'altro Paese nelle proprie Istituzioni, mediante il funzionamento di Cattedre, Corsi e Lettorati.
Accordo - art. 6
Art. 6. - Le Parti contraenti esamineranno la possibilita', nonche' le formalita' e le condizioni, di un Accordo sull'equipollenza dei titoli di laurea e dei diplomi di ogni tipo, grado e livello dell'altro Paese.
Accordo - art. 7
Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, in settori di interesse reciproco da concordare periodicamente per le vie diplomatiche.
Accordo - art. 8
Art. 8. - Le due Parti collaboreranno per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, Esse esamineranno la possibilita' di istituire, qualora necessario, uno specifico gruppo di lavoro.
Accordo - art. 9
Art. 9. - Le due Parti favoriranno la collaborazione nei settori dell'archeologia, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze a livello universitario, e faciliteranno l'attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Eritrea. Le due Parti incoraggeranno iniziative volte ad incrementare il contributo italiano al mantenimento del patrimonio archeologico eritreo. Le due Parti intendono organizzare scambi di esperti universitari corsi di specializzazione per archeologi.
Accordo - art. 10
Art. 10. - Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascun Paese.
Accordo - art. 11
Art. 11. - Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di agevolazioni e la partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche, spettacoli ed altri eventi di rilievo.
Accordo - art. 12
Art. 12. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, archivisti ed esperti. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri e di materiale di particolare interesse tra le Biblioteche Statali, Istituzioni specifiche e Biblioteche private. Le due Parti scambieranno, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi, pubblicazioni scientifiche, microfilms e copie di documenti.
Accordo - art. 13
Art. 13. - Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' dei settori dell'informazione e della cultura.
Accordo - art. 14
Art. 14. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Accordo - art. 15
Art. 15. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Accordo - art. 16
Art. 16. - Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di redigere Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunira' alternatamente nelle Capitali dei due Paesi.
Accordo - art. 17
Art. 17. - Il presente Accordo sara' ratificato dopo l'adempimento delle formalita' legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Accordo - art. 18
Art. 18. - Il presente Accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, in due originali in lingua inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO REPUBBLICA ITALIANA STATO DI ERITREA Il Sottosegretario di Stato Il Ministro degli per gli Affari Esteri Affari Esteri S.E. Amb. Emanuele Scammacca S.E. Petros Solomon
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