LEGGE 28 agosto 1997, n. 302
Entrata in vigore della legge: 16-9-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministri degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI Strasburgo, 1 novembre 1995 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione quadro, Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di conseguire gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune; Considerando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine e' la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993; Determinati a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori; Considerando che le vicissitudini della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali e' essenziale per la stabilita', la sicurezza democratica e la pace del continente; Considerando che una societa' che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo rispettare l'identita' etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identita'; Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo e' necessaria per consentire alla diversita' culturale di essere fonte e fattore non di divisione, bensi' di arricchimento per ciascuna societa'; Considerando che la realizzazione di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su una cooperazione transfrontaliera tra collettivita' locali e regionali che non pregiudichi la costituzione e l'integrita' territoriale di ciascun Stato; In considerazione della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e relativi Protocolli; In considerazione degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite nonche' nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare quello di Copenhagen del 29 giugno 1990; Determinati a definire i principi da rispettare e gli obblighi che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri ed agli altri Stati che divengano Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e liberta' delle persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel rispetto dell'integrita' territoriale e della sovranita' nazionale degli Stati; Determinati ad attuare i principi enunciati nella presente Convenzione quadro per mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle liberta' delle persone appartenenti a queste minoranze e' parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonche' nel rispetto dei principi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovra' risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi. 2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunita' con altre persone, i diritti e le liberta' derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, e' vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale. 2 Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali. 3 Le misure adottate in conformita' con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 1 Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identita' quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale. 2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volonta', e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonche' la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione. 2 Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilita' o di violenza in ragione della loro identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla liberta' di riunione pacifica, alla liberta' di associazione, alla liberta' di espressione ed alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonche' il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1 Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla liberta' di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorita' e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi d'informazione. 2 Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche. 3 Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilita' di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione. 4 Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico, oralmente e per iscritto. 2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorita' amministrative. 3 Le Parti s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel piu' breve termine ed in una lingua che a lei e' comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che gli viene rivolta, nonche' di difendersi in questa lingua se del caso con l'assistenza gratuita di un'interprete.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonche' il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento di dette Parti. 2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato. 3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell'ambito del loro sistema legislativo compresi se del caso accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 1 Le Parti adotterranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza. 2 In questo contesto le Parti forniranno in particolare adeguate opportunita' di formazione per gli insegnanti nonche' per quanto attiene all'accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunita' diverse. 3 Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunita' per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione. 2 L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria. 2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilita' di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3 Il paragrafo 2 del presente articolo sara' applicato senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Le Parti s'impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale sociale ed economica, nonche' agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le liberta' derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 1 Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di la' delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale. 2 Le parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 1 Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate. 2 Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Le Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti ed alle liberta' che scaturiscono da detti principi.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Nell'esercizio dei diritti e delle liberta' che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre minorita' nazionali.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Nessuna delle norme della presente Convenzione quadro sara' interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attivita' o a compiere atti contrastanti con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l'eguaglianza sovrana, l'integrita' territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sara' interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali eventualmente riconosciute dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente e' parte.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 I diritti e le liberta' che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, nella misura in cui sono soggetti a disposizioni corrispondenti nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali e nei relativi Protocolli si intenderanno come conformi a dette disposizioni.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla e segue l'attuazione della presente Convenzione quadro effettuata dalle Parti Contraenti. 2 Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di attuazione secondo modalita' da determinare.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 1 Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avra' adottato per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro. 2 In seguito, ciascuna Parte trasmettera' al Segretario Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'informazione della presente Convenzione quadro. 3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 1 Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sara' assistito da un Comitato consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali. 2 La composizione di detto comitato consultivo nonche' le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 La presente Convenzione quadro e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data in cui entra in vigore, la Convenzione e' aperta anche alla firma di ogni altro Stato invitato a firmare dal Comitato dei Ministri. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione - art. 28
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