LEGGE 28 agosto 1997, n. 303
Entrata in vigore della legge: 16-9-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunita' del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"); Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, relativo alla ristrutturazione del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione") che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata "la Corte") in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo; Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici godano, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunita' previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi ai sensi di detto articolo; Ricordando l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato "l'Accordo generale") ed il suo secondo, quarto, e quinto Protocollo; Considerando l'opportunita' di un nuovo Protocollo all'Accordo generale per concedere privilegi ed immunita' ai giudici della Corte; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oltre ai privilegi ed alle immunita' di cui all'articolo 18 dell'Accordo generale, i giudici sia per quanto li riguarda che per quanto riguarda i loro congiunti ed i figli minori, godono dei privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, per "giudici" s'intendono indifferentemente i giudici eletti secondo l'articolo 22 della Convenzione ed ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 della Convenzione.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 Al fine di assicurare ai giudici una completa liberta' di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni, continuera' ad essere concessa anche dopo la conclusione del loro mandato.
Protocollo - art. 4
Articolo 4 I privilegi e le immunita' sono concessi ai giudici non a loro vantaggio personale ma per garantire l'esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione delle immunita'; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' di un giudice in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' potrebbe impedire che giustizia sia fatta ed in cui l'immunita' puo' essere abolita senza nuocere allo scopo per il quale e' concessa.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al cancelliere della Corte e ad un vice-cancelliere quando quest'ultimo fa funzione di cancelliere e a condizione che gli Stati parti alla Convenzione ne siano stati formalmente notificati. 2. Le disposizioni dell'articolo 3 del presente Protocollo e dell'articolo 18 dell'Accordo generale si applicano al vice- cancelliere della Corte. 3. I privilegi e le immunita' di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono concessi ad un cancelliere e ad un vice-cancelliere non a loro vantaggio personale ma per garantire l'esercizio delle loro funzioni in piena indipendenza. La Corte riunita in assemblea plenaria e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione delle immunita' del suo cancelliere e di un vice-cancelliere; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' di un giudice in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' potrebbe impedire che giustizia sia fatta ed in cui l'immunita' puo' essere abolita senza nuocere allo scopo per il quale e' concessa. 4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa e' qualificato a sancire con l'accordo del Presidente della Corte l'abolizione delle immunita' degli altri membri dell'Ufficio di Cancelleria in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 19 dell'Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.
Protocollo - art. 6
Articolo 6 1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attivita' della Corte. 2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria non possono essere trattenute o censurate.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Accordo generale che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui almeno tre Parti all'Accordo generale avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7, se in tale data il Protocollo n. 11 della Convenzione e' entrato in vigore oppure alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione in caso contrario. 2. Per ogni Stato parte all'Accordo generale che firmera' in seguito il Protocollo senza riserva di ratifica, di accettazione e di approvazione o che lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', il Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 1. Ogni Stato puo', al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che il presente Protocollo si applichera' a tutti i territori, o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione ed i Protocolli si applicano. 2. Il Protocollo si applichera' al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto detta notifica. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 potra' essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo gli articoli 8 e 9; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.