LEGGE 28 agosto 1997, n. 304

Type Legge
Publication 1997-08-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16-9-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. I

ACCORDO IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica Gabonese dall'altra parte Desiderosi di favorire e sviluppare le relazioni marittime tra i due Paesi e rafforzare armoniosamente la loro cooperazione nell'ambito marittimo, Desiderosi di contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali tra i loro due Paesi, In conformita' con i principi dell'eguaglianza e dei vantaggi reciproci e dell'assistenza reciproca, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto Il presente Accordo ha come oggetto di sviluppare le relazioni marittime tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Gabonese in conformita' con il principio della liberta' della navigazione marittima, di assicurare una migliore cooperazione nel settore marittimo e di prevenire ogni misura suscettibile di pregiudicare lo sviluppo dei trasporti.

Accordo - art. II

ARTICOLO II Definizioni 1. L'espressione "nave di una Parte contraente" significa ogni nave commerciale immatricolare nel territorio di questa Parte e che ne batte la bandiera, in conformita' con la sua legislazione. Tale termine tuttavia non include: a) le navi da guerra; b) ogni altra nave durante il periodo del suo funzionamento in servizio presso le Forze Armate; c) le navi ospedale; d) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; e) battelli da pesca; f) le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge compreso il pilotaggio, il rimorchio, il cabotaggio, il salvataggio e l'assistenza in mare. 2. L'espressione "Nave utilizzata dalle societa' marittime nazionali di una Parte contraente" significa ogni nave di una Parte contraente nonche' ogni nave noleggiata dalle sue societa' marittime nazionali ad eccezione delle categorie di navi da (a) a (f) di cui al punto 1. 3. L'espressione "Societa' marittima internazionale" significa ogni societa' di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorita' marittima competente di ciascuna Parte contraente. 4. L'espressione "Autorita' marittima nazionale competente significa: - in Italia, il Ministero della Marina Mercantile - in Gabon, il Ministero della Marina Mercantile 5. L'espressione "membro dell'equipaggio" indica il capitano ed ogni persona impiegata durante il viaggio il funzionamento della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e titolare di un documento che gli conferisce la qualifica di marittimo.

Accordo - art. III

ARTICOLO III Campo di applicazione Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana da una parte, ed al territorio della Repubblica Gabonese dall'altra parte. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attivita' ed ai trasporti legittimamente riservate a ciascuna delle Parti, in particolare ai servizi portuali come il rimorchio, il salvataggio, il pilotaggio nonche' cabotaggio, alla pesca marittima ed alla navigazione interna.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV Trattamento delle navi nei porti 1. Ciascuna delle Parti contraenti provvede affinche' le navi utilizzate dalle Societa' marittime nazionali dell'altra Parte contraente ricevano nei suoi porti un trattamento analogo a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda la riscossione dei diritti e delle tasse portuali nonche' la liberta' di accesso ai porti, la loro utilizzazione e tutte le agevolazioni da essa concesse alla navigazione ed alle operazioni commerciali per le navi ed i loro equipaggi, passeggeri e merci, nonche' l'assegnazione di posti in banchina e le facilitazioni di carico. 2. Entrambe le Parti contraenti adottano nell'ambito delle loro rispettive legislazioni e regolamentazioni portuali, i necessari provvedimenti in vista di semplificare, nella misura del possibile, l'espletamento degli adempimenti amministrativi, doganali e sanitari in vigore nei loro porti. Entrambe le Parti si riserveranno reciprocamente un trattamento non discriminatorio per quanto riguarda questi adempimenti. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali per quanto concerne l'applicazione della legislazione e della regolamentazione doganale, la sanita' pubblica e le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, la tutela contro l'inquinamento marino, la salvaguardia delle vite umane, il trasporto di merci pericolose e quello dei rifiuti tossici, l'identificazione delle merci e l'ammissione degli stranieri nonche' ogni azione legale in tutti i casi in cui sia implicata la responsabilita' civile spettante ad una delle Parti contraenti e se la nave si trova in uno dei porti di tale Parte. La legislazione di una delle Parti contraenti e le regolamentazioni nazionali nelle materie di cui sopra dovranno essere comunicate all'altra Parte contraente.

Accordo - art. V

ARTICOLO V Nazionalita' delle navi e documenti di bordo 1. Ciascuna delle Parti contraenti riconosce la nazionalita' delle navi dell'altra Parte contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle sue navi e rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle Autorita' competenti di una delle Parti contraenti per le navi che battono la bandiera di detta Parte sono riconosciuti dall'altra Parte contraente. 3. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti munite di certificati di stazza, rilasciati in conformita' con la Convenzione Internazionale di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi o alla legislazione in vigore, saranno dispensate da nuove stazzature nei porti dell'altra Parte. In caso di modifica del sistema di stazzatura da parte di una delle Parti contraenti questa dovra' darne comunicazione all'altra Parte al fine di poter determinare le condizioni di equivalenza.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI Documenti di identita' dei marittimi Ciascuna delle Parti contraenti riconosce i documenti di identita' dei marittimi rilasciati da altre Autorita' competenti dell'altra Parte contraente e concede ai titolari di questi documenti i diritti previsti agli articoli 7 e 8. Tali documenti di identita' sono, per quanto concerne la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione" e, per quanto concerne la Repubblica Gabonese, il "Libretto Professionale Marittimo".

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo Le persone in possesso di documenti di identita' di cui all'art. 6 possono scendere a terra senza visto nonche' soggiornare nel Comune dove si trova il porto di scalo durante il soggiorno della nave in detto porto, se sono iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e sulla lista dell'equipaggio consegnata dal capitano della nave alle Autorita' del porto. Al momento della loro discesa a terra e del loro ritorno a bordo della nave, queste persone devono assoggettarsi ai controlli regolamentari.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII Diritti di transito e di soggiorno dei marittimi 1. Le persone titolari dei documenti di identita' rilasciati da una delle Parti contraenti di cui all'art. 6, sono autorizzate, qualunque sia il mezzo di trasporto da esse utilizzato, ad entrare nel territorio dell'altra Parte contraente allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferito a bordo di un'altra nave, di far rientro nel loro Paese o di viaggiare per ogni altro fine sotto riserva dell'approvazione preliminare delle Autorita' di quest'altra Parte contraente. 2. In tutti i casi di cui al paragrafo 1, i documenti di identita' dovranno essere muniti, se necessario, del visto dell'altra Parte contraente. Questo visto deve essere rilasciato nel piu' breve tempo possibile. 3. Se un membro dell'equipaggio titolare del documento di identita' di cui al paragrafo 1 sbarca nel porto di una delle Parti contraenti per ragioni di salute o per altri motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente, queste ultime daranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa in caso di ricovero, soggiornare nel proprio territorio e possa, con qualsiasi mezzo di trasporto, sia rientrare nel suo Paese di origine sia raggiungere un altro porto d'imbarco. 4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 ed ai paragrafi da 1 a 3 di cui sopra, rimangono applicabili le leggi, i regolamenti e le circolari in vigore sul territorio delle Parti contraenti relative all'entrata, al soggiorno ed al rimpatrio degli stranieri. 5. Le Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso sul loro rispettivo territorio alle persone in possesso dei documenti marittimi summenzionati da esse ritenute indesiderabili.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX Procedimento giudiziario contro un membro di equipaggio 1. Le Autorita' di una delle Parti contraenti non intenteranno alcun procedimento giudiziario per reati commessi a bordo di una nave che si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, a meno che tali reati: a) abbiano pregiudicato l'ordine pubblico o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla salute pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla tutela dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo; b) siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o aventi la nazionalita' della Parte contraente in cui si trova la nave; c) siano passibili di una pena restrittiva della liberta' di un minimo di cinque anni secondo le legislazioni dell'una e dell'altra Parte contraente; d) vertano sul traffico di armi e/o di stupefacenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle Autorita' competenti per quanto concerne l'attuazione della legislazione e della regolamentazione relativa all'ammissione degli stranieri, alla dogana, alla salute pubblica nonche' le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla salvaguardia delle vite umane, alla prevenzione dell'inquinamento e alla sicurezza delle merci.

Accordo - art. X

ARTICOLO X Incidenti in mare Se una nave di una delle Parti contraenti fa naufragio, si incaglia o subisce un'avaria o ogni altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il suo carico godranno nel territorio di questo Stato degli stessi diritti e vantaggi concessi alle navi ed ai carichi nazionali. Il Comandante, l'equipaggio ed i passeggeri nonche' la nave ed il suo carico riceveranno tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria, allo stesso titolo e secondo le stesse modalita' di cui beneficiano le navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati di una nave che ha subito un incidente o ogni altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale ne' ad altri diritti e tasse d'importazione, se non sono destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio di una delle Parti contraenti. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI Trasferimento di redditi e di altri proventi delle Imprese marittime Ciascuna delle Parti contraenti concede alle imprese di navigazione marittima dell'altra Parte contraente il diritto di utilizzare i redditi ed altri profitti ottenuti sul suo territorio e risultanti da trasporti marittimi, per effettuare dei pagamenti in detta Parte. Ciascuna Parte contraente concede alle stesse imprese il diritto di trasferire liberamente tali redditi ed altri proventi sul territorio dell'altra Parte contraente sotto riserva del pagamento degli oneri fiscali previsti dalla legge in vigore in ciascun Paese. Il trasferimento dovra' essere effettuato in valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale previsto per le operazioni commerciali in vigore in entrambi i Paesi nei giorni in cui i trasferimenti sono richiesti nel piu' breve tempo possibile e senza altre limitazioni.

Accordo - art. XII

ARTICOLO XII Cooperazione Le Parti contraenti, fatti salvi gli impegni dell'Italia nella sua qualita' di membro della Comunita' Europea, hanno convenuto di: a) favorire l'adozione dei necessari provvedimenti affinche' le imprese di navigazione marittima possano partecipare senza alcuna discriminazione all'acquisto ed al trasporto delle merci scambiate, a prescindere dalla loro natura, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Gabonese; b) favorire la conclusione di accordi armatoriali tra le societa' nazionali di entrambi Paesi in conformita' con la Convenzione di Ginevra relativa ad un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea; c) procedere agli scambi dei servizi di agenzie marittime, d'informazione e del personale tecnico necessario per agevolare ed accelerare i movimenti delle merci in mare e nei porti e rafforzare la cooperazione tra le loro flotte commerciali; d) eliminare gli ostacoli suscettibili di intralciare lo sviluppo e gli scambi marittimi tra di loro; e) approfondire le possibilita' di cooperazione bilaterale nell'ambito dei trasporti marittimi, in particolare la formazione, la realizzazione dei programmi di equipaggiamento ed il miglioramento della segnaletica marittima.

Accordo - art. XIII

ARTICOLO XIII Comitato marittimo ad hoc Un Comitato ad hoc costituito da rappresentanti designati dai Governi, potra' essere convocato a richiesta di una delle Parti contraenti per esaminare eventuali divergenze derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente Accordo.

Accordo - art. XIV

ARTICOLO XIV Entrata in vigore - durata - revisione - denuncia 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dopo che le Parti contraenti avranno provveduto all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni. 2. Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Esso e' rinnovabile mediante tacita riconduzione salvo denuncia da parte di una delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi. 3. Il presente Accordo puo' essere riveduto di comune accordo a richiesta di una delle Parti contraenti. Le modifiche cosi' apportate entreranno in vigore dopo che le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per via diplomatica, l'espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni. 4. Esso tuttavia potra' essere denunciato per via diplomatica e in tal caso avra' fine sei mesi dopo il ricevimento della denuncia dell'altra Parte contraente. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'11 marzo 1992 in due esemplari originali in lingua italiana e francese ciascun testo facente ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA GABONESE (firma illegibile) (firma illegibile) TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN GABON Libreville, 13 marzo 1995 Signor Ministro, Ho l'onore di riferirmi alla Nota Verbale n. 576 del 28 giugno 1993, con la quale si portava a conoscenza che le competenti Autorita' italiane, nell'avviare la procedura relativa alla ratifica dell'Accordo di navigazione marittima firmato a Roma l'11 marzo 1992 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese, avevano rilevato alcune imprecisioni al Punto 3 dell'art. II ed al preambolo dell'art. IX dello stesso Accordo. Con riferimento alla Sua Nota n. 159 del 15 luglio 1993, ho il piacere di farle sapere che le competenti Autorita' italiane hanno comunicato il loro accordo sulle osservazioni contenute nella Nota stessa. Pertanto, al Punto 3 dell'art. II, la frase "Societa' Marittima Internazionale" sara' sostituita dalla frase "Societa' Marittima Nazionale" e il testo del preambolo dell'art. IX sara', nella copia originale in lingua italiana: "Le Autorita' di una delle Parti Contraenti non perseguono penalmente i reati commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte contraente, a meno che tali reati:" Nella copia originale in lingua francese: "Les Autorites de l'une des Parties Contractantes ne procedent a' aucune poursuite concernant les infractions commises dans ses eaux territoriales a' bord d'un navire de l'autre Partie Contractante, a' moins que ces infractions:". Qualora le competenti Autorita' gabonesi confermeranno il loro accordo su quanto precede, la presente Nota e la sua Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrera' in vigore lo stesso giorno dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese firmato a Roma l'11 marzo 1992. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Vittorio FUMO Signor Antoine MBOUMBOU Ministro dei Trasporti, della Marina Mercantile, della Pesca, Incaricato per il Turismo, e per i Parchi Nazionali LIBREVILLE MINISTERO DEI TRASPORTI, REPUBBLICA GABONESE DELLA MARINA MERCANTILE, DELLA PESCA INCARICATO PER IL TURISMO E I PARCHI NAZIONALI GABINETTO DEL MINISTRO B.P. 2087 - LIBREVILLE Libreville, 6 novembre 1995 N. 0969/MTMMPTPN/CAB IL MINISTRO A S.E. Ambasciatore d'Italia in Gabon, Sig. Vittorio FUMO LIBREVILLE OGGETTO: Emendamenti al testo dell'Accordo in materia di marina mercantile Gabon - Italia, firmato a Roma l'11 marzo 1992. Signor Ambasciatore, Con lettera n. 197 del 13 marzo 1995, Lei mi ha cortesemente trasmesso la comunicazione del seguente tenore: (omissis) Ho l'onore di confermare a Sua Eccellenza l'accordo del Governo Gabonese su tali disposizioni nonche' sulla Sua proposta relativa alla loro entrata in vigore. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Antoine MBOUMBOU MIYAKOU

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