LEGGE 28 agosto 1997, n. 310
Entrata in vigore della legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MAURITIUS Il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica di Mauritius Desiderando sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati ed in tal modo disciplinare le loro relazioni consolari in vista di agevolare la protezione e la difesa dei loro rispettivi cittadini. Ribadendo che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le questioni che non sono espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno determinato di concludere a tal fine una Convenzione Consolare ed hanno designato come plenipotenziari: il Presidente della Repubblica di Mauritius: Il Ministro degli Affari Esteri Paul Berenger il Presidente la Repubblica Italiana: Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sergio Emina Parte di provvedimento in formato grafico i quali dopo aver scambiato i pieni poteri, constatati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese: 1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari, cosi' come definiti qui di seguito; 2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni; 3. Per "concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente; 4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata; 5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di residenza, ad un Ufficio onsolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualita'; 7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le isposizioni del Titolo III della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari; 8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 9. Per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 11. Per "membro del personale privato" una persona impiesata esclusivamente al servizio privato d'un membro dell'Ufficio consolare; 12. Per "locali consolari" gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare; 13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, i documenti, la corrispondenza,i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; 14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o registrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; 15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o reglatrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Stabilimento di un Ufficio consolare 1. Ciascuna Parte contraente ha diritto di stabilire e di mantenere Uffici consoIari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Non possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. In mancanza di un accordo esplicito sull'entita' del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare in questione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolari 1. Lo Stato d'invio e' tenuto ad informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina o della designazione di ogni persona in qualita' di funzionario consolare e, se si tratta del Capo dell'Ufficio consolare, di trasmettere a detto Stato la propria lettera patente, d'incarico o atto analogo. La lettera patente, di commissione o atto analogo, indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 2. In base alle regole ed alle formalita' in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia, al Capo dell'Ufficio consolare, non appena possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. Non appena ottiene l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione. In attesa del rilascio dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puo' consentire che sia ammesso a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni ed ai benefici che ne derivano. 4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina, che deve essere notificata. 5. L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo stesso vale per il diniego all'esercizio delle proprie funzioni o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in. cui il Capo. dell'Ufficio Consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare le Autorita' competenti della circoscrizione consolare; esso e' altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiera agli obblighi propri del suo incarico nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere notificato, per le vie diplomatiche, della destinazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puo', al momento della notifica o successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni persona in qualita' di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano altresi', nella misura in cui il contesto lo consente, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica preposti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorita' designata da detto Ministero. 3. Nell'esercizio delle funzioni consolari, la missione diplomatica puo' rivolgersi: a) alle autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle autorita' centrali dello stato di residenza se le leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia lo consentono. 4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui godono nella loro qualita' di membri del personale diplomatico di detta missione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio Consolare 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o se la sua carica e' vacante, lo Stato d'invio puo' designare una persona per dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione e' notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il Capo dell'Ufficio consolare interinale cosi' designato beneficia dei privilegi ed immunita' concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, oppure, qualora sia piu' favorevole, del trattamento di cui beneficiava fino a quel momento nello Stato di residenza. 2. Rimane inteso, tuttavia che lo Stato di residenza non e' tenuto, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunita' il cui esercizio o il cui godimento presuppongono condizioni cui tale persona non soddisfa. 3. Quando un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza e' designato a dirigere temporaneamente l'Ufflcio consolare, secondo il paragrato 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunita' diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare, nonche' la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni all'Ufficio consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi e dei componenti del personale privato di un membro dell'Ufficio consolare nella misura cui hanno diritto ai privilegi ed immunita' e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale privato che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare, e, se del caso, l'inizio o la fine del loro servizio; d) l'assunzione e la cessazione di funzioni in un Ufficio consolare degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio ingaggiati nello Stato di residenza.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Locali ed alloggi 1. Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessarie per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la lettera a) del presente paragrafo; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, nell'abito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le di posizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Uso della bandiera e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare, e sui suoi mezzi di trasporto quando sono da esso utilizzati nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 2. Uno stemma dello Stato d'invio con una designazione che indichi l'Ufficio consolare nella lingua ufficiale dello Stato d'invio ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare. 3. Ciascuna Parte contraente ne assicurera' il rispetto e la protezione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Esenzione da requisizione 1. Lo Stato d'invio e' esente da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica per quanto concerne: a) i locali consolari, compresi i beni mobili e le installazioni ivi contenute, b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio Consolare; 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' in conformita' con la sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'ufficio consolare di questo Stato. Se e' necessario adottare un tale provvedimento per quando concerne uno di questi beni, sara' adottata ogni disposizione onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. Inoltre dovra' essere corrisposto, in caso di esproprio, un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito allo Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento; la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato dl residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una importazione o riesportazione, e esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'articolo 23. 2. L'esenzione.di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di tale Stato.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio Consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Inviolabilita' dell'archivio e dei documenti consolari In conformita' ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi e tutti gli altri documenti e registri sono in ogni tempo ed in ogni luogo inviolabili, e le Autorita' dello Stato di residenza non possono, con qualsivoglia pretesto, esaminarli o confiscarli.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni. 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di esercitare la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto ed adottano tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta o dignita'. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per impedire che la tranquillita' dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Esenzione dal permesso di lavoro 1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono relativamente all'impiego della mano d'opera straniera in materia di permesso di lavoro. 2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consoIari, che non esercitano altra attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrato 1 del presente articolo.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Esenzione dal regime di sicurezza sociale 1. Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonche' i membri della loro famiglia conviventi, che non esercitano attivita' lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato; b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo non si applica, devano osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui tale partecipazione e' prevista da detto Stato.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Liberta' di movimento Con riserva delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza relativi a zone il cui accesso e' vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'ufficio consolare e' autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Liberta' di comunicazione 1. Lo Stato di residenza assicura e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare puo' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" significa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia; contenga oggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine. 4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono portare dei marchi esterni visibili indicanti le loro caratteristiche e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi ufficiali. 5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza, ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, detto corriere e protetto dallo Stato di residenza. Esso gode dell'inviolabilita' della sua persona e non puo' essere sottoposto a nessuna forma di arresto o di detenzione. 6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, con la riserva che le immunita' ivi menzionate cesseranno di essere applicabili non appena il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 1. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che arrivino in un punto di ingresso autorizzato. Il comandante dovra' essere in possesso di un documento ufficiale indicante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non verra' tuttavia considerato un corriere consolare. In base ad intese con le Autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Diritti e tasse consolari 1. Nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le tasse previste dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le tasse cosi' riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione di questo Stato in un termine ragionevole. 2. Lo Stato d'invio e' esente da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle somme riscosse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonche' sulle relative ricevute.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Esenzione fiscale 1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta , personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione : a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza; c) dei diritti di successione e di trasferimento di proprieta' riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi; f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 12. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari che puo' adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito,di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) i beni destinati all'uso personala del funzionario consolare e dei membri della sua famiglla conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati. 2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione. 3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei loro familiari conviventi e' esente dal controllo doganale. Esso puo' essere ispezionato solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contenga oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia convivente, lo stato di residenza e' tenuto a: 1. permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; 2. non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Inviolabilita' personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva, se non nel caso di reati punibili con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione dello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di restrizione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva. 3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno nossibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelIe circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Notifica di casi di arresto di detenzione o di Procedimento In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale intentato contro lo stesso, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne il prima possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Immunita' dalla giurisdizione 1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile: a) coneguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente come mandatari dello Stato d'invio; b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave, o da un aeromobile.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 Obbligo di prestare testimonianza 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti. 2. L'autorita' che ricniede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni di un funzionario consolare. Essa puo' ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio Consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta, ogni qualvolta cio' sia possibile. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 Rinuncia ai privilegi ed alle immunita' 1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti alla presente Convenzione. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare intenta una procedura in una materia per la quale beneficia dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 27, esso non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunita', tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, in particolare i regolamenti relativi alla circolazione. Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 Assicurazioni contro danni causati a terzi I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione sulla responsabilita' civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aeromobile.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Disposizioni generali concernenti i privilegi ed immunita' 1. I membri di un Ufficio consolare, che sono cittadini dello Stato di Residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato e vi esercitano un'attivita' privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunita' previste nel presente Titolo per atti che non sono inerenti all'esercizio della loro funzione consolare. 2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che sono anch'essi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano neanch'essi delle agevolazioni, privilegi ed immunita' di cui al presente titolo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' consolari 1. Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dopo la notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza e dal momento del loro ingresso nel territorio di detto Stato per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in conformita con il paragrafo 1 del presente articolo; quella in cui sono divenuti membri di tale famiglia o di detto personale privato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare. 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita' nonche' quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che le sia stato concesso a tal fine. Le immunita' ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunita' terminano nel momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunita' sussistono fino al momento della partenza. 4. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata. 5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 Rispetto delle formalita' amministrative 1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie devono conformarsi alle formalita' prescritte dalle Autorita' amministrative dello Stato di residenza per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del Titolo III. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano ai funzionari ed impiegati consolari ed ai membri delle loro famiglie che non hanno la nazionalita' dello Stato di residenza un documento d'identita'.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 Portata delle funzioni consolari I funzionari consolari sono abilitati a: 1. Proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei propri cittadini e favorire lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico. 2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei loro rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza. 3. Recare soccorso ed assistenza ai cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato d'invio. 4. Adottare, sotto riserva della prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le disposizioni necessarie per rappresentare adeguatamente i cittadini dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per ogni altra causa, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi. 5. Informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza; presentare allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e fornire informazioni alle persone interessate. 6. Informarsi con ogni mezzo lecito in merito alla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che concernono i cittadini dello Stato d'invio.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Esercizio delle funzioni consolari. I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: 1. Di procedere alla immatricolazione o registrazione, e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei loro concittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle Autorita' competenti di detto Stato. 2. Di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini concernenti le competenze consolari, o trasmettere loro ordini e documenti vari provenienti dalle autorita' dello Stato d'invio specie se tali avvisi, ordini o documenti riguardano un servizio nazionale. 3. Di rilasciare, rinnovare o modificare: a) i passaporti o altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; b) i visti ed i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi o transitare nello Stato d'invio. 4. Di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari o eseguire Commissioni rogatorie, conformi agli accordi in vigore o, in mancanza di tali accordi, comunque compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. 5. a) di tradurre e autenticare qualsiasi atto emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato d' invio o dello Stato di residenza purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano. Queste traduzioni hanno lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero state effettuate da traduttori giurati di uno dei due Stati. b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare e certificare firme, apporre visti, certificare o tradurre documenti, quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato di invio. 6. Di ricevere in forma notarile: a) gli atti ed i contratti stipulati e conclusi in tal forma dai loro cittadini, ad eccezione dei contratti o degli strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza. b) nella misura in cui le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono, gli atti ed i contratti, qualunque sia la nazionalita' delle Parti, concernenti beni situati, o affari da trattare, sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti giuridici in detto territorio. 7. Di ricevere in deposito somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per loro conto, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si oppone. Detti depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 14 della presente Convenzione, e devono essere tenuti separati dagli archivi, dai documenti e dai registri cui si applicano le disposizioni di tale articolo. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' con le leggi ed i regolamenti dello stesso Stato; 8. a) di redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di Stato Civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) di celebrare i matrimoni quando i futuri sposi sono cittadini dello Stato d'invio; in tal caso, essi ne informano in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, qualora la legislazione di quest'ultimo lo richieda; c) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, tutti gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. 9. Di ricevere ogni dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione e, nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, prowedere alla tutela o alla curatela dei loro cittadini incapaci. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio 1. I funzionari consolari devono avere la facolta' di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere analoga facolta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro. 2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorita' dello Stato di residenza di ogni provvedimento restrittivo della liberta' adottato nei confronti di uno dei suoi cittadini, nonche' della qualificazione dei fatti che l'hanno motivato, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno in cui detto cittadino e' stato arrestato, posto in stato di detenzione o privato della propria liberta' sotto qualsiasi forma. Le autorita' dello Stato di residenza dovranno trasmettere senza indugio ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, posta in stato di detenzione preventiva o privata della propria liberta' sotto qualsiasi forma. Le Autorita' dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti, ai sensi del presente paragrafo. 3. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio imprigionato, posto in stato di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di detenzione, e, salvo rifiuto personale da parte di quest'ultimo, possono intrattenersi e corrispondere con lui. Nel termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui il cittadino e' stato arrestato, posto in stato detentivo o privato della propria liberta sotto qualsiasi forma, il diritto a visitare ed a comunicare con ii cittadino dello Stato d'invio e' accordato ai funzionari consolari. 4. I diritti previsti al paragrafo 2 del presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo. 5. Le autorita' competenti dello Stato di residenza faranno in modo, se del caso e nella misura del possibile, di facilitare la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, ed in caso di catastrofe o altro sinistro grave, di aiutare detti funzionari ad adottare le necessarie misure di assistenza.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 Decesso, tutela e misure conservative 1. Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare. 2. a) Qualora l'Ufficio consolare informato del decesso di un proprio cittadino lo richieda, le Autorita' competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni ohe saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione. b) L'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' chiedere all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare senza indugio le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza. c) Il funzionario consolare puo' prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b). 3. Se devono essere adottate misure conservative e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla compilazione dell'inventario. 4. Se, dopo il completamento delle formalita' relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che: a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o legatario; b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, l'affidamento dei beni successori o dei proventi della loro vendita; c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine previsto dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti; d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius che non siano reclamati da un erede presente, devono essere consegnati senza alcuna altra formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio e per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovra' consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorita' dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra' attenersi alla legislazione dello Stato di residenza in materia.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 Assistenza alle navi Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione e situato il porto; questo e' abilitato a svolgere in piena liberta' le funzioni previste all'articolo 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il Capo dell'Ufficio consolar, accompagnato se lo desidera da uno o piu' membri del personale consolare , puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. Il comandante e i membri dell'equipaggio possono altresi', per gli stessi fini, recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave,ed a tal fine verra' concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali autorita' vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste al presente articolo; tali Autorita' forniscono questa assistenza a meno che non abbiano valide ragioni di rifiutarla in un caso particolare.
Convenzione - art. 40
Articolo 40 Diritti del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio I funzionari consolari possono: 1. Ricevere ogni dichiarazione e redigere ogni documento prescritto dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti: a) l'immatricolazione di una nave nello Stato d'invio, qualora tale nave non sia stata ne' costruita ne' immatricolata nello Stato di residenza, ed in caso contrario dietro autorizzazione rilasciata da quest'ultimo Stato; b) la radiazione dell'immatricolazione di una nave dello Stato d'invio; c) il rilascio dei titoli di navigazione delle navi da diporto dello Stato d'invio; d) ogni passaggio di proprieta' di una nave di detto Stato; e) ogni iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato. 2. Interrogare il capitano ed i membri dell'equipaggio della nave; controllare i documenti di bordo; ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione; in linea generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza. 3. Accompagnare il capitano o i membri dell'equipaggio dinnanzi alle Autorita' dello Stato di residenza e prestar loro assistenza, ed anche, se del caso, farli assistere in giudizio. 4. Risolvere controversie di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, particolarmente quelle relative al salario ed all'esecuzione del contratto di ingaggio, fatti salvi i casi in cui le autorita' giudiziarie dello Stato di residenza si dichiarassero competenti in attuazione delle disposizioni dell'articolo 42 della presente Convenzione. Con la stessa riserva, possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto riguarda l'arruolamento, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi, del capitano o dei membri dell'equipaggio, ed adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave. 5. Adottare provvedimenti per garantire il rispetto della legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione. 6. Procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero ospedaliero del comandante o dei membri dell'equipaggio della nave. 7. Compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 Competenza delle Autorita giudiziarie Fatte salve le disposizioni di ogni accordo marittimo tra la Repubblica di Mauritius e la Repubblica Italiana, le autorita' giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di: a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di ogni persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio; b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica, d'immigrazione, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque; c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima e' di cinque anni. Negli altri casi le Autorita' suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare; d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Convenzione - art. 42
Articolo 42 Giurisdizione a bordo della nave 1. Le autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna materia che interessa la direzione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 Avaria o naufragio della nave 1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, fa naufragio o si arena sul litorale dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu' presto l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il naufragio o l'arenamento ha avuto luogo. Le Autorita' dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli aitri beni a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per prevenire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Se la nave fa naufragio o si arena in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorita' competenti possono altresi' adottare ogni provvedimento necessario per evitare i danni suscettibili di essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. Il Capo dell'Ufficio consolare e' autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante dell'armatore, le disposizioni che quest'ultimo avrebbe potuto prerdere se fosse stato presente agli stessi fini, riguardo alla sorte della nave secondo le disposizioni della legislazione territoriale. Egli e' dispensato dal fare cio' solo se il comandante e' munito di poteri speciali da parte dell'armatore che lo abilitano a tal fine, oppure se gli interessati, proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, trovandosi sul posto muniti dei poteri atti a far valere la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, saldano le spese gia' sostenute e forniscono una cauzione per quelle ancora da pagare. Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono riscosse dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o arenata o facenti parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per l'uso ed il consumo nel territorio. 2. Le Autorita' dello stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione avvenuta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3. Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'articolo 41, le Autorita' dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario consolare competente affinche questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisca per suo conto, hanno inoltre il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, investigazioni, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e presente o non e rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorita' dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di delitto o di flagranza di reato, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita', l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o di una parte del carico in virtu' di procedure civili o commerciali dinnanzi alle giurisdizioni dello Stato di residenza. Nessun diritto e tassa diversi da quelli previsti nel capoverso precedente sono riscossi dalle Autorita' dello Stato di residenza per quanto concerne la nave naufragata o arenata o il suo carico, oltre ai diritti ed alle tasse di natura e di importo analoghi che sarebbero stati riscossi in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza. 2. Quando una nave battente bandiera diversa da quella dello Stato di residenza fa naufragio, e gli oggetti che fanno parte di questa nave o del suo carico sono rinvenuti sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato, il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione questi oggetti sono rinvenuti o trasportati, ! autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante del proprietario di questi oggetti, le disposizioni relative alla conservazione ed alla destinazione di questi oggetti che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza, alle seguenti condizioni: a) che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio o appartengano a cittadini di detto Stato; b) che il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore o il comandante, benche' autorizzati dalla legge di bandiera non siano in grado di adottare queste disposizioni.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 Navi da guerra ed aeromobili militari Le disposizioni degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 non si applicano alle navi da guerra ed agli aeromobili militari.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 Aeromobili 1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, nonche sui loro equipaggi. Possono altresi' prestar loro assistenza. 2. Se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di questo Stato ne informano, senza indugio, l'Ufficio consolare piu' vicino al luogo dove l'incidente si e' verificato.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 Disposizioni generali relative alle agevolazioni privilegi ed immunita 1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunita' di questi Uffici consolari sono regolati dagli articoli 47, 48, 49, 50. 2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunita' di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 51, 52, 53, 54, 55. 3. I privilegi ed immunita' di cui nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato in Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari onorari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso solo con riserva del consenso dei due Stati di residenza.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti appropriati per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretti da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio e' proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsivoglia natura, nazionale, regionale o comunale, a patto che non si tratti di tasse percepite in corrispettivo di servizi particolari resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, essi sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.
Convenzione - art. 49
Articolo 49 Inviolabilita' decli Archivi e dei documenti consolari Gli Archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti ed in particolare dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni suo collaboratore, nonche' da beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.
Convenzione - art. 50
Articolo 50 Esenzione doganale In base alle disposizioni legislative e regolamentari che puo' adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito,di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per i seguenti oggetti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne sigilli e timbri, libri, stampe ufficiali, arredi per ufficio, materiale e forniture d'ufficio ed oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dallo Stato d'invio o dietro sua richiesta.
Convenzione - art. 51
Articolo 51 Procedura penale Se un procedimento penale e' intentato contro un funzionario consolare onorario, quest'ultimo e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, la procedura deve essere svolta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario per via della sua posizione ufficiale , salvo il caso in cui l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da frapporre i minori ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. Qualora si riveli necessario porre un funzionario consolare onorario in detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere iniziato nei piu' brevi termini.
Convenzione - art. 52
Articolo 52 Protezione del funzionario consolare onorario Lo Stato di residenza e' tenuto a concedere al funzioanrio consolare onorario la protezione che puo' essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.
Convenzione - art. 53
Articolo 53 Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attivita' professionale o commerciale a loro beneficio personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, in materia di immatricolazione degli stranieri o di permessi di soggiorno.
Convenzione - art. 54
Articolo 54 Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni imposta e tassa sulle indennita e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
Convenzione - art. 55
Articolo 55 Esenzione da prestazioni personali Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari da ogni prestazione di natura personale e da qualsiasi servizio di interesse pubblico, di qualsiasi natura, nonche' da oneri militari come requisizioni, contributi e acquartieramenti militari.
Convenzione - art. 56
Articolo 56 Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari Ciascuno Stato e' libero di decidere se nominare o ricevere funzionari consolari onorari.
Convenzione - art. 57
Articolo 57 1. A meno che agevolazioni, privilegi ed immunita' supplementari non siano state concesse dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza, o residenti dello Stato di residenza, beneficiano unicamenta dell'immunita' dalla giurisdizione e dell'inviolabilita' personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e dei privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 28. Per quanto riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza e' vincolato dall'obbligo previsto all'articolo 26. Se un procedimerto penale e' intentato contro un tale funzionario consolare, la procedura deve svolgersi, salvo che l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da frapporre i minori ostacoli possibili all'esercizio delle funzioni consolari. 2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza ed i membri della loro famiglia, nonche i.membri della famiglia dei funzionari consolari. di cui al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunita' solo nella misura in cui sono loro riconosciuti dallo Stato di residenza. Anche i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza, o che risiedono stabilmente in questo Stato, beneficiano di queste agevolazioni; privilegi ed immunita' solo nella misura in cui vi sono autorizzati da quest'ultimo Stato. Tuttavia lo Stato di residenza e' tenuto ad esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Convenzione - art. 58
Articolo 58 Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare I funzionari consolari hanno diritto di esercitare le loro competenze solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, mediante il consenso delle Autorita' dello Stato di residenza, essi possono esercitarle fuori dalla loro circoscrizione.
Convenzione - art. 59
Articolo 59 Esercizio delle funzioni consolari che non sono menzionate in questa Convenzione Oltre alle funzioni enumerate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualita'.
Convenzione - art. 60
Articolo 60 Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo Dietro notifica appropriata allo Stato di residenza ed a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
Convenzione - art. 61
Articolo 61 Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorita locali competenti della loro circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali competenti di residenza, nella misura in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamentl e prassi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.
Convenzione - art. 62
Articolo 62 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo Lo Stato d'invio puo', dietro notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in tale Stato, di esercitare funzioni consolari in un altro Stato.
Convenzione - art. 63
Articolo 63 Ratifica ed entrata in vigore La presente Convenzione deve essere ratificata. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Convenzione - art. 64
Articolo 64 Istituzione di una Commissione Mista Una Commissione Mista composta da funzionari designati da ciascuno dei due Stati si riunira' a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente per garantire l'attuazione ottimale delle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 65
Articolo 65 Durata e denuncia 1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata. 2. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avra' ricevuto notifica. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993 in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere
Parte di provvedimento in formato grafico Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Mauritius TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE D'ITALIA Antananarivo, 1 dicembre 1995 Eccellenza, In riferimento all'articolo 17 della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Mauritius, firmata a Port Louis il 28 gennaio 1993, ho l'onore di comunicarle che, agli effetti della applicazione dell'articolo in questione, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana rilascera' ai membri del personale privato al servizio dei funzionari e degli impiegati consolari e della rappresentanza consolare di Mauritius che non possiedono la cittadinanza italiana, una carta di identita' che, sostituendo a tutti gli effetti il permesso di soggiorno, non consentira' l'esercizio di altre attivita' di lavoro nel territorio della Repubblica Italiana. Al termine del rapporto di lavoro con i funzionari e gli impiegati, o con la rappresentanza consiliare, questo documento dovra' essere restituito alle Autorita' italiane ed il personale in questione dovra' lasciare il territorio della Repubblica Italiana. Nel caso in cui il Governo della Repubblica di Mauritius concorda con le disposizioni di cui sopra, la presente lettera e la risposta del Governo della Repubblica di Mauritius costituiranno un Accordo tra i nostri due Stati che sara' ratificato congiuntamente alla Convenzione ed entrera' in vigore alla stessa data di quest'ultima, di cui costituira' parte integrante. Voglia gradire. Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Per il Governo Italiano Francesco SCIORTINO Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sua Eccellenza Sig. Ramduthsing JADDOO Ministro degli Affari Esteri PORT LOUIS MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E REGIONALE REPUBBLICA DI MAURITIUS N. 1000/56/1 10 gennaio 1996 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alla sua lettera in data 1 dicembre contenente la Nota Interpretativa all'articolo 17 della Convenzione sulle relazioni consolari tra la Repubblica di Mauritius e la Repubblica Italiana. Prendo atto che la Nota e' debitamente sottoscritta a nome del Governo Italiano da Sua Eccellenza che e' munita dei Pieni Poteri. Confermo, con la presente, l'accordo del Governo della Repubblica di Mauritius sulla proposta e inserimento, e di integrazione interpretativa, dell'articolo 17 della Convenzione sulle relazioni consolari tra la Repubblica Italiana la Repubblica di Mauritius come enunciata nella lettera sopra menzionata. Voglia gradire Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. (P.R BERENGER) Vice Primo Ministro Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e Regionale S.E. Sig. Francesco SCIORTINO Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Ambasciata della Repubblica Italiana Antananarivo MADAGASCAR
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