LEGGE 28 agosto 1997, n. 310
Entrata in vigore della legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MAURITIUS Il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica di Mauritius Desiderando sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati ed in tal modo disciplinare le loro relazioni consolari in vista di agevolare la protezione e la difesa dei loro rispettivi cittadini. Ribadendo che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le questioni che non sono espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno determinato di concludere a tal fine una Convenzione Consolare ed hanno designato come plenipotenziari: il Presidente della Repubblica di Mauritius: Il Ministro degli Affari Esteri Paul Berenger il Presidente la Repubblica Italiana: Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sergio Emina Parte di provvedimento in formato grafico i quali dopo aver scambiato i pieni poteri, constatati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese: 1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari, cosi' come definiti qui di seguito; 2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni; 3. Per "concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente; 4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata; 5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di residenza, ad un Ufficio onsolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualita'; 7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le isposizioni del Titolo III della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari; 8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 9. Per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 11. Per "membro del personale privato" una persona impiesata esclusivamente al servizio privato d'un membro dell'Ufficio consolare; 12. Per "locali consolari" gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare; 13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, i documenti, la corrispondenza,i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; 14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o registrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; 15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o reglatrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Stabilimento di un Ufficio consolare 1. Ciascuna Parte contraente ha diritto di stabilire e di mantenere Uffici consoIari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Non possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. In mancanza di un accordo esplicito sull'entita' del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare in questione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolari 1. Lo Stato d'invio e' tenuto ad informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina o della designazione di ogni persona in qualita' di funzionario consolare e, se si tratta del Capo dell'Ufficio consolare, di trasmettere a detto Stato la propria lettera patente, d'incarico o atto analogo. La lettera patente, di commissione o atto analogo, indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 2. In base alle regole ed alle formalita' in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia, al Capo dell'Ufficio consolare, non appena possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. Non appena ottiene l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione. In attesa del rilascio dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puo' consentire che sia ammesso a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni ed ai benefici che ne derivano. 4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina, che deve essere notificata. 5. L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo stesso vale per il diniego all'esercizio delle proprie funzioni o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in. cui il Capo. dell'Ufficio Consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare le Autorita' competenti della circoscrizione consolare; esso e' altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiera agli obblighi propri del suo incarico nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere notificato, per le vie diplomatiche, della destinazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puo', al momento della notifica o successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni persona in qualita' di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano altresi', nella misura in cui il contesto lo consente, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica preposti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorita' designata da detto Ministero. 3. Nell'esercizio delle funzioni consolari, la missione diplomatica puo' rivolgersi: a) alle autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle autorita' centrali dello stato di residenza se le leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia lo consentono. 4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui godono nella loro qualita' di membri del personale diplomatico di detta missione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio Consolare 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o se la sua carica e' vacante, lo Stato d'invio puo' designare una persona per dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione e' notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il Capo dell'Ufficio consolare interinale cosi' designato beneficia dei privilegi ed immunita' concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, oppure, qualora sia piu' favorevole, del trattamento di cui beneficiava fino a quel momento nello Stato di residenza. 2. Rimane inteso, tuttavia che lo Stato di residenza non e' tenuto, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunita' il cui esercizio o il cui godimento presuppongono condizioni cui tale persona non soddisfa. 3. Quando un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza e' designato a dirigere temporaneamente l'Ufflcio consolare, secondo il paragrato 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunita' diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare, nonche' la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni all'Ufficio consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi e dei componenti del personale privato di un membro dell'Ufficio consolare nella misura cui hanno diritto ai privilegi ed immunita' e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale privato che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare, e, se del caso, l'inizio o la fine del loro servizio; d) l'assunzione e la cessazione di funzioni in un Ufficio consolare degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio ingaggiati nello Stato di residenza.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Locali ed alloggi 1. Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessarie per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la lettera a) del presente paragrafo; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, nell'abito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le di posizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Uso della bandiera e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare, e sui suoi mezzi di trasporto quando sono da esso utilizzati nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 2. Uno stemma dello Stato d'invio con una designazione che indichi l'Ufficio consolare nella lingua ufficiale dello Stato d'invio ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare. 3. Ciascuna Parte contraente ne assicurera' il rispetto e la protezione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Esenzione da requisizione 1. Lo Stato d'invio e' esente da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica per quanto concerne: a) i locali consolari, compresi i beni mobili e le installazioni ivi contenute, b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio Consolare; 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' in conformita' con la sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'ufficio consolare di questo Stato. Se e' necessario adottare un tale provvedimento per quando concerne uno di questi beni, sara' adottata ogni disposizione onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. Inoltre dovra' essere corrisposto, in caso di esproprio, un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito allo Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento; la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato dl residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una importazione o riesportazione, e esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'articolo 23. 2. L'esenzione.di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di tale Stato.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio Consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Inviolabilita' dell'archivio e dei documenti consolari In conformita' ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi e tutti gli altri documenti e registri sono in ogni tempo ed in ogni luogo inviolabili, e le Autorita' dello Stato di residenza non possono, con qualsivoglia pretesto, esaminarli o confiscarli.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni. 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di esercitare la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto ed adottano tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta o dignita'. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per impedire che la tranquillita' dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.
Convenzione - art. 16
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