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LEGGE 28 agosto 1997, n. 316

Current text a fecha 1997-09-20

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lome' e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e l'accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 366 della IV convenzione di Lome' del 15 dicembre 1989.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo

ACCORDO CHE MODIFICA LA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 PREAMBOLO SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINALNDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea, in appresso denominata "Comunita'", i cui Stati sono denominati in appresso "Stati membri", e IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA, SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA, IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COTE D'IVOIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI, IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, SUA MAESTA' LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS, SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA, SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA, IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, SUA MAESTA' IL RE TAUFA, AHAU TUPOU IV DI TONGA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU, IL GOVERNO DI VANUATU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", dell'altra, Parti contraenti della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lome' il 15 dicembre 1989, in prosieguo denominata "la convenzione", VISTO il trattato che istituisce la Comunita' europea e il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro, VISTA la convenzione, CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 366, paragrafo 1, la convenzione e' stata conclusa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 marzo 1990; CONSIDERANDO che, fatta salva detta disposizione l'articolo 366, paragrafo 2 prevede la possibilita' di modificare le disposizioni della convenzione in occasione di una revisione intermedia; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 4 del protocollo finanziario della convenzione, viene concluso un nuovo protocollo finanziario per il secondo quinquennio coperto dalla convenzione; DESIDERANDO ribadire l'importanza attribuita ai seguenti principi: liberta', democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' Stato di diritto, e far si che diventino un elemento fondamentale della convenzione di Lome' riveduta; PREOCCUPATI per il grave deterioramento della posizione commerciale degli Stati ACP avvenuto negli ultimi anni; CONSTATANDO che e' pertanto indispensabile rivolgere la massima attenzione, nell'ambito della cooperazione ACP-CE, allo sviluppo del commercio, elemento fondamentale per uno sviluppo autonomo; CONSIDERANDO inoltre che, a tal fine, occorre utilizzare in modo efficace, coordinato e coerente tutti gli strumenti previsti dalla convenzione; DESIDEROSI di migliorare la qualita' e l'efficacia della cooperazione ACP-CE, HANNO deciso di concludere il presente accordo che modifica la convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Sig. Reginald MOREELS, Sottosegretario di Stato alla cooperazione allo sviluppo; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Sig. Ole LONSMANN-POULSEN, Sottosegretario di Stato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Werner HOYER, Ministro aggiunto degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Georges ROMAIOS, Ministro supplente agli affari esteri; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Sig. Apolonio RUIZ LIGERO, Sottosegretario di Stato al commercio; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Jacques GODFRAIN, Ministro delegato incaricato della cooperazione; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Sig. Gerard CORR, Direttore generale al Ministero degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Emanuele SCAMMACCA, Sottosegretario di Stato agli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig. Georges WOHLFART, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, al commercio con l'estero e alla cooperazione; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. Sjoerd GOSSES, Direttore Generale per la cooperazione europea; IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Sig.ra Benita FERRERO WALDNER, Sottosegretario di Stato al Ministero federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Jose' LAMEGO, Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Sig. Pekka HAAVISTO, Ministro dell'ambiente e della cooperazione allo sviluppo; IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA: Sig. Mats KARLSSON, Sottosegretario di Stato per la cooperazione allo sviluppo internazionale; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Lord CHESHAM, Portavoce degli affari esteri; IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE: Sig. Javier SOLANA, Ministro degli affari esteri del Regno di Spagna, Presidente in carica del Consiglio dell'UE; Sig. Joao de Deus PINHEIRO, Membro della Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA: Sig. Joao BAPTISTA KUSSUMVA, Ministro aggiunto della pianificazione e del coordinamento economico; SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA; Sig. Starret D. GREENE, Ministro consigliere; IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS: Sig. Arthur A. FOULKES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS: Sig.ra Billie A. MILLER, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri, del turismo e del trasporto internazionale; SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE: Sig. Russel GARCIA, Ministro dell'agricoltura e della pesca; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN: Sig. Edmond CAKPO-TOZO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA: The Honourable Lieutenant General Mompati MERAFHE, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO: Sig. Youssouf OUEDRAOGO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI: Sig. Gerard NIYIBIGIRA, Ministro del Piano; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN: Sig. Justin NDIORO, Ministro dell'economia e delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE: Sig. Jose' Luis ROCHA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: Sig. Dogo NENDJE BHE, Ministro dell'economia, del piano e della cooperazione internazionale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Sig. Mouzaoir ABDALLAH, Ministro degli affari esteri e della cooperazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO: Sig. Luc Daniel Adamo MATETA, Ministro delegato presso il Ministro dell'economia e delle finanze, incaricato del bilancio e del coordinamento delle amministrazioni autonome; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COTE D'IVOIRE: Sig. N'goran NIAMIEN, Ministro delegato presso il Primo Ministro, incaricato dell'economia, delle finanze e del piano; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI: Sig. All Abdi FARAH, Ministro dell'industria, dell'energia e delle miniere; IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA: Sig. N.M. CHARLES, Ministro del commercio e delle strategie di mercato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA: Sig. Angel LOCKWARD, Segretario di Stato e ordinatore nazionale per la IV Convenzione di Lome'; IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA: Sig. BERHANE ABREHE, Direttore competente per la macropolitica e la cooperazione economica internazionale nell'ufficio del Presidente; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA: Sig. Girma BIRU, Ministro dell'economia, dello sviluppo e della cooperazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI: Sig. Ratu Timoci VESIKULA, Vice Primo Ministro e Ministro dell'agricoltura, della pesca e delle foreste; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE: Sig. Jean PING, Ministro delegato presso il Ministro delle finanze, dell'economia, del bilancio e delle partecipazioni; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA: Sig. Bala Garba JAHUMPA, Ministro delle finanze e degli affari economici; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: Sig. Alex Ntim ABANKWA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA: Sig. Samuel ORGIAS, Incaricato d'affari presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA: Sig. Bobo CAMARA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU: Sig. Aristides GOMES, Ministro del piano e della cooperazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Sig. Aurelio MBA OLO ANDEME, Capo della Missione presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA: Sig. Clement J. ROHEE, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI: Sig. Jean-Marie CHERESTAL, Ministro della pianificazione e della cooperazione esterna; IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: Sig. Anthony HYLTON, Segretario di Stato agli affari esteri e al commercio estero; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA: Dr. Philip Maingi MWANZIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: Sig. Peter Sobby TSIAMALILI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Missione di Papua Nuova Guinea presso l'UE; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: Sig. Mceketsi SENAOANA, Ministro delle finanze e della pianificazione economica; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA: Sig.ra Youngor TELEWODA, Incaricato di affari presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR: Sig. Bertrand RAZAFINTSALAMA, Ambasciatore del Madagascar presso la Repubblica di Maurizio; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: Sig. F. Peter KALILOMBE, Ministro del commercio e dell'industria; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: Sig. N'Tji Laico TRAORE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Sig. Achour ould SAMBA, Segretario generale del Ministero del Piano; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO: Sig. Paramhamsa NABABSING, Vice Primo Ministro e Ministro della pianificazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO: Sig.ra Frances Victoria VELHO RODRIGUES, Ministro aggiunto degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA, Sig. Stanley WEBSTER, Ministro aggiunto dell'agricoltura, risorse idriche e sviluppo rurale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER: Sig. Aimoustapha SOUMAILA, Ministro delle finanze e del piano: IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA: Chef Ayo OGUNLADE, Ministro della pianificazione nazionale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: Sig. M.N. RUKIKAIRE, Ministro aggiunto alle finanze e alla pianificazione economica; SUA MAESTA' LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA: Sig. Moi AVEI, Ministro per la pianificazione nazionale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Sig. Jean-Berchmans BIRARA, Ministro del piano; SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS: Sig. Edwin LAURENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Saint-Lucie presso l'UE; SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA: Sig. Edwin LAURENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Saint-Lucie presso l'UE; SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENTE E GRENADINA: Sig. Edwin LAURENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Saint-Lucie presso l'UE; IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE Sig. Tuilaepa S. MALIELEGAOI, Vice Primo Ministro e Ministro delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME; E PRINCIPE: Sig. Guilherme POSSER da COSTA, Ministro degli affari esteri e della cooperazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Sig. Falilou KANE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES: Sig.ra Danielle de ST. JORRE, Ministro degli affari esteri, del piano e dell'ambiente; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: Sig. Victor O. BRANDON, Segretario di Stato per lo sviluppo e la pianificazione; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE: Sig. David SITAI, Ministro del Piano nazionale e dello sviluppo; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN: Sig. Abdalla Hassan AHMED, Ministro delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Sig. Richard B. KALLOE, Ministro del commercio e dell'industria; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND: Sig. James Majahenkhaba DLAMINI, Ministro del commercio e dell'industria; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA: Sig. M.T. KIBWANA, Commissario presso il Ministero delle finanze e incaricato delle finanze estere; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: Sig.ra Mariam Mahamat NOUR, Ministro del piano e della cooperazione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Sig. Elliot Latevi-Atcho LAWSON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; SUA MAESTA' IL RE TAUFA' AHAU TUPOU IV DI TONGA: Sig. Sione KITE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: Sig. Lingston CUMBERBATCH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso l'UE; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU: Sig. Kaliopate Tavola, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario per le Fiji presso l'UE; IL GOVERNO DI VANUATU: Sig. Serge VOHOR, Ministro degli affari economici; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: Sig. MOZAGBA Ngbuka, Vice Primo Ministro per la cooperazione internazionale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: Sig. Dipak K.A. PATEL, Ministro del commercio e dell'industria; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE: Sig. Denis NORMAN, Ministro dell'agricoltura; I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Secondo la procedura di cui all'articolo 366, la quarta convenzione ACP-CE e' modificata dalle seguenti disposizioni: A. NEL TESTO DELLA CONVENZIONE: 1. L'espressione "Comunita' economica europea" e' sostituita dall'espressione "Comunita' europea", l'abbreviazione "CEE" da "CE" e l'espressione "Consiglio delle Comunita' europee" dall'espressione "Consiglio dell'Unione europea". 2. L'espressione "Delegato" e' sostituita dall'espressione "Capo delegazione". B. PREAMBOLO: 3. Nel preambolo viene inserito il testo seguente come settimo considerando: "DESIDERANDO consolidare ulteriormente i loro legami mediante un dialogo politico piu' intenso ed esteso ai temi e ai problemi della politica estera e della sicurezza e a quelli di interesse generale e/o comune a un gruppo di paesi;". C. PRIMA PARTE - DISPOSIZIONI GENERALI DELLA COOPERAZIONE ACP-CE 4. All'articolo 4 e' aggiunto il seguente paragrafo: "Nel sostenere le strategie di sviluppo degli Stati ACP, si tiene debito conto sia degli obiettivi e delle priorita' della politica comunitaria di cooperazione che delle politiche di sviluppo e delle priorita' degli Stati ACP.". 5. L'articolo 5 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 1. La cooperazione e' intesa a uno sviluppo incentrato sull'uomo, suo principale protagonista e beneficiario, e presuppone pertanto il rispetto e la promozione dell'insieme dei diritti di quest'ultimo. Le azioni di cooperazione si collocano in questa prospettiva positiva in cui il rispetto dei diritti dell'uomo e' riconosciuto come fattore fondamentale di un reale sviluppo e la cooperazione stessa e' concepita quale contributo alla promozione di tali diritti. In questa prospettiva, la politica di sviluppo e la cooperazione sono strettamente connesse con il rispetto e il godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo nonche' con il riconoscimento e l'applicazione dei principi democratici, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo. Sono riconosciuti e incentivati il ruolo e la capacita' di iniziativa degli individui e dei gruppi, onde assicurare concretamente una reale partecipazione delle popolazioni all'azione di sviluppo, a norma dell'articolo 13. In tale contesto, le azioni di cooperazione mirano segnatamente al buon governo. Il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto, che consolida le relazioni tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' le disposizioni della convenzione e che disciplina le politiche nazionali e internazionali delle Parti contraenti, rappresenta un elemento essenziale della presente convenzione. 2. Le Parti contraenti ribadiscono pertanto l'estrema importanza che attribuiscono alla dignita' e ai diritti dell'uomo, aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti in questione sono l'insieme dei diritti dell'uomo le diverse categorie dei quali, ossia un trattamento non discriminatorio, i diritti fondamentali della persona, i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali, sono indivisibili e interdipendenti, ciascuna con la propria legittimita'. Ogni individuo ha diritto, nel proprio paese o in un paese ospitante, al rispetto della propria dignita' e alla protezione della legge. La cooperazione ACP-CE contribuisce all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il godimento pieno ed effettivo, da parte degli individui e dei popoli, dei loro diritti economici, sociali, politici e culturali, e questo attraverso lo sviluppo indispensabile alla loro dignita', benessere e completezza. Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi e il loro impegno esistenti in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminarle, tutte le forme di discriminazione basate sull'etnia, l'origine, la razza, la nazionalita', il colore, il sesso, la lingua, la religione o altro. Questo impegno si riferisce in particolare a qualsiasi situazione che potrebbe verificarsi negli Stati ACP o nella Comunita' e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della convenzione. Gli Stati membri della Comunita' (e/o se del caso, la Comunita' stessa) e gli Stati ACP continuano ad assicurarsi, nell'ambito delle misure giuridiche o amministrative che hanno o che avranno adottato, che i loro lavoratori migranti, studenti e altri cittadini stranieri che si trovano legalmente sul loro territorio non siano oggetto di discriminazioni basate su differenze razziali, religiose, culturali o sociali, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'istruzione, la sanita', gli altri servizi sociali e il lavoro. 3. Su richiesta degli Stati ACP, potranno essere destinate risorse, in base alle norme in materia di cooperazione finanziaria e tecnica, alla promozione dei diritti dell'uomo negli Stati ACP nonche' a misure miranti alla democratizzazione, al rafforzamento dello Stato di diritto e al buon governo. Possono essere associate a iniziative concrete, pubbliche o private, destinate a promuovere i diritti dell'uomo e la democrazia, in particolare nel settore giuridico, organizzazioni la cui competenza in materia sia riconosciuta internazionalmente. Inoltre, le risorse previste dal protocollo finanziario a sostegno delle riforme istituzionali e amministrative possono essere utilizzate a complemento delle misure adottate dagli Stati ACP interessati, nel quadro del programma indicativo, soprattutto a livello di preparazione e di avviamento dei progetti e dei programmi pertinenti.". 6. All'articolo 6, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Le Parti contraenti riconoscono la priorita' da dare alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse naturali, condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato sul piano economico e umano, e riconoscono l'importanza di promuovere negli Stati ACP un contesto favorevole allo sviluppo dell'economia di mercato e del settore privato.". 7. E' inserito il seguente articolo 6 bis: "Articolo 6 bis Le Parti contraenti riconoscono l'importanza fondamentale degli scambi ai fini del rafforzamento del processo di sviluppo. La Comunita' e gli Stati ACP convengono pertanto di accordare la massima priorita' allo sviluppo degli scambi per accelerare la crescita economica degli Stati ACP e per far si che essi si integrino gradualmente e armoniosamente nell'economia mondiale. Tenuto conto di cio' occorrerebbe destinare risorse adeguate all'espansione degli scambi ACP.". 8. L'articolo 12 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 Fatto salvo l'articolo 366 bis, la Comunita', quando nell'ambito delle proprie competenze prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica contemporaneamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza puo' anche essere formulata una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure. Dopo tali consultazioni, gli Stati ACP possono inoltre esporre le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunita' e presentare proposte di modifiche atte a rassicurarli. Se la Comunita' non prende in considerazione le preoccupazioni e le proposte degli Stati ACP, essa provvede ad informarli tempestivamente di cio' adducendone le motivazioni. Gli Stati ACP ricevono inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, per quanto possibile in anticipo.". 9. E' inserito il seguente articolo 12 bis: "Articolo 12 bis Riconoscendo che le parti attive della cooperazione decentrata possono contribuire concretamente a sostenere lo sviluppo degli Stati ACP, le Parti contraenti convengono di intensificare i propri sforzi per promuovere la partecipazione di agenti degli Stati ACP e della Comunita' alle attivita' di cooperazione. A tal fine, le risorse della convenzione possono essere impiegate a sostegno delle azioni di cooperazione decentrata. Tali azioni devono essere conformi alle priorita', alle linee guida e ai metodi di sviluppo determinati dagli Stati ACP.". 10. E' inserito il seguente articolo 15 bis: "Articolo 15 bis Lo sviluppo degli scambi mira a promuovere, diversificare ed incrementare gli scambi degli Stati ACP e a migliorare la loro competitivita' sui mercati interni, sui mercati regionali e intra ACP, nonche' sui mercati comunitari ed internazionali. Le Parti contraenti s'impegnano ad utilizzare tutti i mezzi offerti dalla convenzione, compresa la cooperazione commerciale, tecnica e finanziaria, per il raggiungimento di questo obiettivo, e convengono di attuare le disposizioni della convenzione in modo coerente e coordinato.". 11. Sono soppressi gli articoli 20, 21 e 22. 12. All'articolo 30 e' aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Inoltre, in seno al Consiglio dei Ministri si svolge un dialogo politico ampliato. A tal fine, le Parti contraenti si organizzano per garantire un dialogo effettivo. Se le Parti contraenti lo ritengono necessario, tale dialogo puo' aver luogo anche in una sede diversa, con una composizione geografica o di altro tipo adatta ai temi da discutere.". 13. All'articolo 32, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 32 "1. L'Assemblea paritetica e' composta in numero uguale da membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e da rappresentanti designati dal Parlamento dello Stato ACP in questione. In mancanza di un Parlamento, la presenza di un rappresentante e' soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea paritetica.". D. SECONDA PARTE - I SETTORI DELLA COOPERAZIONE ACP-CE 14. All'articolo 50 e' aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Gli accordi specifici di cui al paragrafo 2 non devono compromettere la produzione e le correnti commerciali delle regioni ACP.". 15. All'articolo 51, le lettere b), c) ed e) del secondo comma sono sostituite dal testo seguente: "b) Se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, deve essere applicato un prezzo che non perturbi il mercato nazionale ne' costituisca un ostacolo allo sviluppo e al miglioramento degli scambi regionali del prodotto in questione. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale; questi fondi possono essere parimenti utilizzati per qualsiasi fine giustificato e accettato di comune accordo, tenuto dell'articolo 226, lettera d). c) Se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare alle fasce vulneralibili della popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro, e tener conto delle correnti commerciali degli Stati ACP interessati e nell'ambito della regione.". e) I prodotti forniti devono soddisfare in via prioritaria le necessita' dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il costo e la loro qualita' nutritiva specifica, nonche' delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo e sullo sviluppo degli scambi nazionali e regionali.". 16. L'articolo 87 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 87 1. Il Comitato degli ambasciatori nomina i membri del comitato per la cooperazione industriale, posto sotto la sua supervisione, e ne determina la composizione e le modalita' di funzionamento. 2. Il comitato per la cooperazione industriale e' incaricato di fare il punto sull'attuazione della politica di cooperazione industriale ACP-CE. Per quanto riguarda il Centro per lo sviluppo industriale, in seguito denominato "CSI", il comitato e' incaricato di: a) esaminare la strategia globale del CSI; b) esaminare la ripartizione su base annua della dotazione finanziaria globale prevista all'articolo 3 del secondo protocollo finanziario; c) approvare il bilancio annuale e i conti annuali del CSI. 3. Il comitato per la cooperazione industriale riferisce al comitato degli ambasciatori. Oltre agli incarichi di cui sopra, il comitato deve espletare le mansioni previste dal regolamento, nonche' gli altri incarichi eventualmente conferitigli dal comitato degli ambasciatori.". 17 L'articolo 88 e' soppresso. 18. L'articolo 89 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 89 1. Il CSI contribuisce alla creazione e al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative congiunte degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP. Il CSI esercita le funzioni suddette ispirandosi ad un principio di selettivita', ponendo l'accento sulle possibilita' di joint venture e subappalti. 2. Il CSI provvede: a) al fine di garantire l'efficacia delle sue azioni, a concentrare gli interventi negli Stati ACP che: i) abbiano precisato nei programmi indicativi gli obiettivi di sostegno allo sviluppo industriale o al settore privato in generale, nell'ambito dell'articolo 281, paragrafo 2, lettere b) e c); e/o ii) abbiano ottenuto contributi finanziari e assistenza da altre istituzioni comunitarie per la promozione e lo sviluppo del settore privato e/o industriale; b) a svolgere le sue attivita' nell'ambito dell'attuazione dei programmi di sostegno allo sviluppo industriale e al settore privato stabiliti dagli Stati ACP per i loro programmi indicativi, di cui alla lettera a); c) a rafforzare la propria presenza attiva negli Stati di cui alla lettera a), specialmente per quanto riguarda l'individuazione di progetti e dei loro promotori e l'assistenza per la presentazione di tali progetti alle istituzioni finanziarie; d) a dare priorita' all'individuazione di operatori che propongano validi progetti industriali di piccola e media entita' e, nel caso in cui tali progetti rispondano ai bisogni degli Stati ACP in questione, ad assisterli nella loro promozione e realizzazione. 3. La Commissione, la Banca europea per gli investimenti (in prosieguo denominata "la Banca") e il CSI cooperano attivamente, ciascuno secondo le rispettive responsabilita'. A questo scopo, e per garantire la coerenza degli interventi comunitari a sostegno del settore privato, in generale, e del settore industriale, in particolare, negli Stati ACP di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione, sentita la Banca e in contatto con il CSI, prepara programmi di sostegno per questi settori, indicando gli orientamenti sulle strategie da seguire.". 19. L'articolo 91 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 91 Il CSI e' diretto da un direttore assistito da un direttore aggiunto, entrambi scelti in base alle qualifiche professionali, alle competenze tecniche e alla esperienza di gestione, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato XIV, ed entrambi nominati dal comitato di cooperazione industriale. La direzione del CSI, responsabile di fronte al consiglio d'amministrazione, attua gli orientamenti definiti dal comitato di cooperazione industriale". 20. L'articolo 92 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 92 1. Il comitato di cooperazione industriale nomina i membri del consiglio d'amministrazione del CSI, posto sotto la sua supervisione, e ne determina la composizione e le modalita' di funzionamento. Il consiglio d'amministrazione e' composto di sei persone indipendenti dotate di grande esperienza nel settore della cooperazione industriale, scelte in base al criterio di parita' tra gli Stati ACP e la Comunita'. Ai lavori del consiglio di amministrazione partecipano quali osservatori un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca, un rappresentante del segretariato ACP e un rappresentante del segretariato del Consiglio. 2. Il consiglio di amministrazione e' incaricato: a) di sottoporre all'esame e all'approvazione del comitato di cooperazione industriale le proposte per la strategia globale del CSI, nonche' il bilancio ed i conti annuali, adottati in base alle proposte della direzione del CSI; b) di approvare, su proposta del direttore del CSI, i programmi di attivita' pluriennali e annuali, la relazione annua, le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma; c) di assicurare la corretta ed efficiente esecuzione, da parte della direzione del CSI, della stretegia globale e del bilancio annuale approvati dal comitato di cooperazione industriale. 3. Il consiglio d'amministrazione, oltre ai compiti di cui sopra, e' tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dal regolamento interno, nonche' ad ogni altro compito affidatogli dal comitato di cooperazione industriale. Il consiglio d'amministrazione provvede inoltre a trasmettere al comitato di cooperazione industriale una relazione periodica in merito a problemi relativi all'esecuzione dei compiti che gli spettano.". 21. All'articolo 93, il paragrafo 3 e' sostiuto dal testo seguente: "3. Lo statuto, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del CSI sono adottati dal comitato degli ambasciatori dopo la firma del secondo protocollo finanziario.". 22. Gli articoli 94, 95 e 96 sono soppressi. 23. All'articolo 129, il numero "1" e' inserito all'inizio dell'unico paragrafo; sono inoltre aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3: "2. Al fine di contribuire alla promozione e allo sviluppo del commercio marittimo dei paesi ACP, le Parti contraenti, nell'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, possono accordare particolare attenzione ad agevolare e promuovere l'accesso agli strumenti previsti dalla presente convenzione per gli operatori marittimi ACP, soprattutto per quanto riguarda i progetti ed i programmi volti a migliorare la competitivita' dei loro servizi marittimi. 3. La Comunita' puo' fornire assistenza sotto forma di capitali di rischio e/o di prestiti della Banca per il finanziamento di progetti e programmi nei settori di cui sopra.". 24. L'articolo 135 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 135 Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 15 bis, le Parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti. Scopo di tali azioni e' far si che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione e possano partecipare nelle condizioni piu' favorevoli ai mercati della Comunita' ed ai mercati interni subregionali, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi. A questo scopo gli Stati ACP e la Comunita' si impegnano a far si che nella fase di preparazione dei programmi nazionali e regionali sia data la massima priorita' ai programmi di sviluppo degli scambi, secondo le disposizioni dell'articolo 281 e le altre disposizioni della convenzione in materia.". 25. All'articolo 136, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: "1. Oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', sara' prestata particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP e a sviluppare il commercio intra ACP e internazionale, nonche' la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi. 2. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla presente convenzione e in base alle disposizioni in materia, le operazioni intraprese a richiesta degli Stati e delle regioni ACP riguardano principalmente i seguenti settori: - sostegno volto alla definizione delle politiche macroeconomiche necessarie allo sviluppo degli scambi; - sostegno per la creazione o la riforma di contesti giuridici e regolamentari adeguati, nonche' per la riforma delle procedure amministrative; - elaborazione di strategie commerciali coerenti; - appoggio agli Stati ACP per sviluppare le capacita' interne, i sistemi di informazione e la consapevolezza del ruolo e dell'importanza del commercio nello sviluppo economico; - sostegno per il rafforzamento delle infrastrutture collegate agli scambi, e in particolare sostegno degli sforzi degli Stati ACP intesi a sviluppare e migliorare l'infrastruttura dei servizi d'appoggio, comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio, per assicurare la loro partecipazione efficace nella distribuzione dei beni e servizi e per aumentare il flusso delle esportazioni degli Stati ACP; - valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze professionali nel settore del commercio e dei servizi, in particolare nei settori della lavorazione, commercializzazione e distribuzione per i mercati della Comunita' e per i mercati regionali e internazionali; - sostegno allo sviluppo del settore privato e, in particolare, alle piccole e medie imprese per l'individuazione e lo sviluppo di prodotti, di sbocchi e di joint venture nel settore dell'esportazione; - sostegno alle iniziative degli Stati ACP volte ad incoraggiare e promuovere gli investimenti privati e le joint venture; - creazione, adeguamento e rafforzamento, negli Stati ACP, di organismi incaricati dello sviluppo del commercio e dei servizi, prestando particolare attenzione alle esigenze particolari degli organismi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari; - sostegno degli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la qualita' dei loro prodotti, ad adeguarli alle esigenze del mercato e a diversificarne gli sbocchi; - sostegno degli sforzi degli Stati ACP volti ad inserirsi meglio nei mercati dei paesi terzi; - misure di sviluppo commerciale, tra cui l'intensificazione dei contatti e degli scambi di informazioni tra gli operatori economici degli Stati ACP, degli Stati membri della Comunita' e dei paesi terzi; - appoggio agli Stati ACP per l'applicazione di moderne tecniche di commercializzazione in settori e programmi imperniati sulla produzione in campi quali lo sviluppo rurale e l'agricoltura". 26. All'articolo 136, paragrafo 4, la parola "should" e' sostituita da "may" (riguarda solo il testo inglese). 27. L'articolo 141 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 141 1. La Fondazione per la cooperazione industriale ACP-CE e altre istituzioni specializzate possono contribuire all'attuazione degli obiettivi del presente titolo per quanto riguarda le loro attribuzioni. 2. Per la cooperazione culturale, le azioni condotte in questa prospettiva abbracciano i seguenti settori: a) studi, ricerche e azioni riguardanti gli aspetti culturali onde tener conto della dimensione culturale della cooperazione; b) studi, ricerche e azioni volti alla promozione delle identita' culturali delle popolazioni ACP e di qualsiasi iniziativa atta a contribuire al dialogo interculturale.". 28. All'articolo 159, la lettera j) e' sostituita dal testo seguente: "j) l'appoggio, su richiesta degli Stati ACP interessati, alle azioni e strutture che favoriscono il coordinamento delle politiche settoriali, compreso lo sviluppo degli scambi, e delle azioni di adeguamento strutturale;". 29. All'articolo 164, la lettera d) del paragrafo 1 e' sostituita dal testo seguente: "d) il Consiglio dei Ministri ACP o, con delega specifica, il comitato degli ambasciatori ACP, puo' presentare domande di finanziamento per azioni di cooperazione regionale intra ACP. A questo proposito la Comunita' informa gli Stati ACP, all'inizio del periodo di applicazione del secondo protocollo finanziario, dell'importo delle risorse finanziarie disponibili per la cooperazione regionale intra ACP;". E. TERZA PARTE - GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CE 30. All'articolo 167, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sara' riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita' e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunita', e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le Parti contraenti, accelerando cosi, le esportazioni verso i mercati regionali e internazionali.". 31. All'articolo 177, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorarla, la Comunita' puo' prendere misure di salvaguardia. Queste misure sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.". 32. All'articolo 178, il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Tuttavia le consultazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano a decisioni immediate che la Comunita' puo' prendere a norma dell'articolo 177, paragrafo 1, se particolari circostanze rendono necessarie tali decisioni.". 33. All'articolo 181, il numero 4) e' sostituito dal testo seguente: "4. Se la Comunita' prende misure di salvaguardia a norma dell'articolo 177, possono essere avviate consultazioni al riguardo in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle Parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 177, paragrafo 3.". 34. All'articolo 187, paragrafo 1, la voce 24 e' sostituita dal testo seguente: "24. Banane fresche 0803 00 11 e 19". E' aggiunta la seguente voce 50: "50. Pelli di caracul ex 4301 30 00 ex 4302 13 00 ex 4302 30 31.". 35. Alla fine dell'articolo 193 e' aggiunto il seguente numero 4): "4. Gli importi provenienti dall'applicazione dell'articolo 366 bis, paragrafo 3, primo comma.". 36. All'articolo 194 e' aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. A prescindere dalla riduzione di cui al paragrafo 2, non si effettuano altre riduzioni della base di trasferimento a seguito della mancanza di risorse del sistema se, nel caso degli Stati ACP meno sviluppati o senza sbocco sul mare, la base di trasferimento ridotta a norma del paragrafo 2 e' inferiore a 2 milioni di ecu ovvero, nel caso degli Stati insulari, e' inferiore a 1 milione di ecu.". 37. L'articolo 203 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 203 1. Qualora l'esame a) della produzione commercializzata nell'anno di applicazione rispetto al periodo di riferimento o b) della quota delle esportazioni globali rispetto alla produzione commercializzata nello stesso periodo o c) della quota delle esportazioni globali destinata alla Comunita' nello stesso periodo o d) della somma delle cifre di cui alle lettere b) e c) riveli una considerevole diminuzione, si avviano consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, una diminuzione si considera notevole se e' pari almeno al 20%.". 38. All'articolo 209, il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Qualora sia gia' stata attuata un'azione di adeguamento, compresi interventi diretti alla ristrutturazione delle varie attivita' di produzione e di esportazione o per la diversificazione, le risorse saranno utilizzate per appoggiare tale sforzo e per contribuire a qualsiasi politica coerente di riforme.". 39. All'articolo 211, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Alla firma della convenzione di trasferimento di cui all'articolo 205, paragrafo 2, l'importo del trasferimento in ecu e' versato su un conto fruttifero in uno Stato membro e per il quale e' richiesta la doppia firma dello Stato ACP e della Commissione. Gli interessi sono accreditati su tale conto.". 40. All'articolo 220 e' aggiunta la seguente lettera p): "p) sostenere la definizione e l'attuazione di politiche e programmi commerciali per promuovere un'integrazione armoniosa e graduale degli Stati ACP nell'economia mondiale.". 41. All'articolo 224 - la lettera d) e' sostituita dal testo seguente: "d) sostegno di bilancio per attenuare la pressione finanziaria interna i) direttamente, per gli Stati ACP con moneta convertibile e liberamente trasferibile o ii) indirettamente, mediante i fondi di contropartita generati dai diversi strumenti comunitari;", - la lettera i) e' sostituita dal testo seguente: "i) le risorse umane e materiali supplementari a quelle a carico degli Stati ACP strettamente necessarie per un'amministrazione efficace ed efficiente e per la supervisione dei progetti e dei programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, in seguito denominato "Fondo";" - e' aggiunta la seguente lettera m): "m) sostegno alle misure di riforma istituzionale e amministrativa, nell'ottica della democratizzazione e dello Stato di diritto.". 42. All'articolo 230, la lettera g) del paragrafo 2 e' sostituita dal testo seguente: "g) gli organismi della cooperazione decentrata degli Stati ACP e della Comunita', per consentire loro di intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e educativi negli Stati ACP, nell'ambito della cooperazione decentrata.". 43. All'articolo 233, il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Quando l'aiuto finanziario e' concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario del settore privato: a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito; b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione, o derivante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato, e' utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.". 44. All'articolo 234: - le parole introduttive sono sostituite dal testo seguente: "1. I capitali di rischio possono assumere la forma di prestiti, di partecipazioni o di altro tipo di assistenza quasi capitale.". - al paragrafo 1 e' inserita la seguente lettera b) bis: "b) bis L'assistenza quasi capitale puo' comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti con diritto di partecipazione e altre simili forme di assistenza." - la lettera c) del paragrafo 1 e' sostituita dal testo seguente: "c) Le condizioni applicabili alle operazioni su capitali di rischio dipendono dalle caratteristiche di ciascun progetto o programma e sono in genere piu' favorevoli di quelle applicabili ai prestiti con abbuono. Per i prestiti concessi a paesi ACP o a intermediari il tasso d'interesse non e' mai superiore al 3%." - al paragrafo 1 sono inserite le lettere c) bis e c) ter: "c) bis Le risorse del capitale di rischio possono essere impiegate a sostegno di studi su preinvestimenti e dell'assistenza tecnica, secondo le disposizioni dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera g). In tal caso, i prestiti vengono rimborsati solo ad investimento avvenuto. c) ter Le partecipazioni e le altre forme di assistenza quasi capitale sono remunerate in base all'andamento del progetto o del programma considerato, e gli utili del progetto o programma vengono divisi tra la Comunita' e le altre parti impegnate nel progetto o programma stesso." - la lettera b) del paragrafo 2 e' sostituita dal testo seguente: "b) in caso di finanziamento con capitali di rischio delle piccole e medie imprese, in seguito denominate "PMI", il rischio di cambio e' diviso tra la Comunita', da un lato, e le altre parti interessate, dall'altro. Mediamente il rischio di cambio e' ripartito in parti uguali.". 45. All'articolo 235 e' inserita la seguente lettera b) bis: "b) bis in caso di finanziamento diretto del settore privato per progetti strettamente commerciali, il tasso di abbuono di cui al paragrafo 1 non si applica ai prestiti concessi a mutuatari non ACF o a societa' ACP con una maggioranza di azionisti non ACP;" 46. All'articolo 236, la lettera a) e' sostituita dal testo seguente: "a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine finanzia prioritariamente i progetti e i programmi produttivi, o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato, nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo, delle miniere, dell'energia e per quanto riguarda i trasporti e le telecomunicazioni connessi a tali settori. Queste priorita' settoriali non escludono la possibilita' per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie progetti e programmi produttivi in altri settori, segnatamente quello delle colture industriali;". 47. All'articolo 243, il numero "1" e' inserito all'inizio dell'unico paragrafo; viene inoltre aggiunto il seguente paragrafo 2: "2. Gli Stati ACP e la Comunita' riconoscono inoltre la necessita' di incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale accertandosi che nella preparazione ed esecuzione dei programmi nazionali venga prestata la debita attenzione alle attivita' regionali che possono influire sullo sviluppo nazionale. A questo scopo, il sostegno per l'adeguamento strutturale e' inteso anche a: a) prevedere, sin dallo studio diagnostico iniziale, misure atte a promuovere l'integrazione regionale e a tener conto delle conseguenze dell'adeguamento transfrontaliero; b) sostenere l'armonizzazione e il coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, anche nei settori fiscale e doganale, in modo da ottenere il duplice scopo della integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale; c) incoraggiare e sostenere l'attuaizone delle politiche di riforme settoriali a livello regionale; d) favorire la liberalizzazione degli scambi e dei pagamenti e gli investimenti transfrontalieri.". 48. All'articolo 244, la lettera c) e' sostituita dal testo seguente: "c) il sostegno favorisce il conseguimento degli obiettivi prioritari dello Stato ACP in materia di sviluppo, come lo sviluppo agricolo e rurale, la sicurezza alimentare, la TCDT, lo sviluppo degli scambi e la tutela dell'ambiente, e contribuisce ad alleviare gli oneri derivanti dal debito;". 49. All'articolo 246, la frase introduttiva del paragrafo 1 e' sostituita dal testo seguente: "1. Tutti gli Stati ACP hanno diritto, in linea di massima, al sostegno all'adeguamento strutturale, tenuto conto della portata delle riforme avviate o previste sul piano macroeconomico o settoriale, del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonche' delle difficolta' economiche e sociali che detti Stati debbono affrontare e che si possono valutare mediante indicatori quali:". 50. All'articolo 247: - il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Il sostegno dello sforzo di adeguamento assume la forma di: a) programmi di importazione settoriali o generali a norma dell'articolo 224, lettera c), e dell'articolo 225; b) sostegno di bilancio a norma dell'articolo 224, lettera d); c) assistenza tecnica collegata a programmi di sostegno all'adeguamento strutturale.", - il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Il sostegno all'adeguamento strutturale e' attuato in modo flessibile applicando i seguenti strumenti secondo le circostanze: a) programmi generali di importazione (PGI) in linea con l'approccio all'adeguamento strutturale stabilito nella presente convenzione; questi programmi sono in genere gli strumenti piu' adatti per i paesi che attuano riforme macroeconomiche; b) sostegno di bilancio per aiutare gli Stati ACP a migliorare l'esecuzione dei loro bilanci con integrita' ed in modo efficace ed equo; c) programmi settoriali d'importazione (PSI) che possono essere attuati in appoggio ad un programma di adeguamento settoriale o in una situazione di riforme macroeconomiche per ottenere un impatto settoriale piu' marcato."; - e' aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. Inoltre, gli strumenti definiti al paragrafo 4 possono essere utilizzati, con le stesse modalita', per gli Stati ACP che hanno diritto al sostegno in base all'articolo 246 e che stanno attuando riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale da cui derivino costi netti di transizione.". 51. All'articolo 248, la lettera c) e' sostituita dal testo seguente: "c) garantisce il piu' ampio e trasparente accesso possibile per gli operatori economici degli ACP alle risorse del programma, la compatibilita' tra le procedure di appalto e la prassi amministrativa e commerciale del paese interessato, nonche' il miglior rapporto possibile qualita'/prezzo per i beni importati e la coerenza necessaria con i progressi compiuti sul piano internazionale nell'armonizzazione delle procedure a sostegno dell'adeguamento strutturale.". 52. Nel Titolo III, Capitolo 2, e' inserita la seguente Sezione 4 bis: "Sezione 4 bis Cooperazione decentrata Articolo 251 bis 1. Per consolidare e diversificare le basi per lo sviluppo a lungo termine degli Stati ACP, e per incoraggiare lo sviluppo e la mobilitazione delle iniziative di tutte le parti attive degli Stati ACP e della Comunita' che possono fornire un contributo allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, la cooperazione ACP-CE appoggia inoltre, entro i limiti fissati dagli Stati ACP interessati, le azioni di sviluppo nel contesto di una cooperazione decentrata, in particolare in forma di unione degli sforzi e delle risorse tra parti attive omologhe degli Stati ACP e della Comunita'. Grazie a questa forma di cooperazione ci si avvarra', per lo sviluppo degli Stati ACP, delle competenze, dei metodi originali e delle risorse di tali parti attive. 2. Le parti attive di cui al presente articolo sono i poteri pubblici decentrati, le comunita' rurali e paesane, le cooperative, i sindacati, i centri di insegnamento e di ricerca, le organizzazioni non governative di sviluppo, altre associazioni, i gruppi e parti attive che sono in grado e desiderano fornire un contributo su loro iniziativa allo sviluppo degli Stati ACP, a condizione che le parti attive e/o le azioni non abbiano scopo di lucro. Articolo 251 ter 1. Nel contesto della cooperazione ACP-CE si cerca in particolare di incoraggiare e appoggiare le iniziative delle parti attive ACP e soprattutto di consolidarne le competenze. In queste condizioni, la cooperazione appoggia le azioni autonome di parti attive degli Stati ACP oppure azioni di queste ultime combinate con il sostegno di parti attive analoghe della Comunita' che mettono a loro disposizione competenza ed esperienza, capacita' tecnologiche e organizzative o risorse finanziarie. 2. La cooperazione decentrata incoraggia l'apporto, da parte delle parti attive degli Stati ACP e della Comunita', di mezzi finanziari e tecnici complementari alle azioni di sviluppo, nonche' le relazioni di partenariato tra dette parti. Puo' appoggiare le azioni di cooperazione decentrata con un sostegno finanziario e/o tecnico prelevato dalle risorse previste dalla presente convenzione, alle condizioni definite agli articoli 251 quater, 251 quinquies e 251 sexies. 3. Questa forma di cooperazione e' organizzata nel pieno rispetto del ruolo e delle prerogative dei poteri pubblici degli Stati ACP. Articolo 251 quater 1. Le azioni di cooperazione decentrata possono essere sostenute con le risorse finanziarie del programma indicativo o mediante fondi di contropartita. Questo sostegno e' fornito nella misura necessaria per un'attuazione fruttuosa delle azioni proposte, purche' l'utilita' di queste ultime sia riconosciuta e le disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo siano rispettate. 2. I progetti o i programmi che rientrano in questa forma di cooperazione possono riallacciarsi o meno a programmi attuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono costituire un modo per raggiungere gli obiettivi specifici dei programmi indicativi o i risultati di iniziative intraprese da parti attive decentrate. Articolo 251 quinquies 1. I programmi e i progetti avviati nel contesto della cooperazione decentrata sono soggetti all'approvazione degli Stati ACP. Le azioni sono finanziate con il contributo: a) del Fondo, nel qual caso il contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto o programma, e non puo' essere superiore a 300 000 ecu. L'importo che rappresenta il contributo del Fondo e' prelevato sulle sovvenzioni assegnate nell'ambito del programma indicativo nazionale o regionale; b) delle parti attive della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali e di altro tipo provenienti da questa fonte non siano inferiori al 25% del costo previsto del progetto o del programma; c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che puo' concedere un contributo finanziario, autorizzare l'uso di attrezzature pubbliche oppure fornire servizi. 2. Le procedure applicabili ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito della cooperazione decentrata sono quelle stabilite nel capitolo 5 del presente titolo, in particolare all'articolo 290. Articolo 251 sexies Oltre alle opportunita' offerte alle parti attive della cooperazione decentrata nella presente sezione, negli articoli 252 e 253 relativi ai microprogetti, nell'articolo 278, paragrafo 2, lettera c) relativo alle azioni di cooperazione tecnica e nell'articolo 300 sugli aiuti d'urgenza, gli Stati ACP possono richiedere o consentire la partecipazione di organismi di cooperazione decentrata all'attuazione di altri progetti e programmi del Fondo, soprattutto quelli eseguiti in economia a norma dell'articolo 299 e delle altre disposizioni della presente convenzione.". 53. All'articolo 254 e' aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Quando i fondi previsti per un'azione in base al presente articolo non sono sufficienti ad affrontare una situazione di emergenza, una parte delle risorse del programma indicativo nazionale, non utilizzate a causa della mancata firma o della mancata attuazione del programma indicativo da parte dello Stato, puo' essere impegnata a beneficio della popolazione dello Stato in questione per fornire aiuti urgenti, aiuti umanitari o assistenza per la ristrutturazione post emergenza su richiesta dello Stato ACP interessato, ovvero degli Stati ACP in nome dello Stato ACP interessato, o della Comunita' previa consultazione degli Stati ACP.". 54. All'articolo 274 e' aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Ai fini del capitolo 5, sezione 5 del presente titolo, il termine "imprese degli Stati membri" comprende le imprese dei PTOM.". 55. L'articolo 281 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 281 "1. All'inizio del periodo di applicazione del secondo protocollo finanziario: a) la Comunita' fornisce ad ogni Stato ACP una chiara indicazione della dotazione finanziaria indicativa programmabile di cui puo' disporre nel corso di questo periodo e gli comunica tutte le altre informazioni utili; b) ad ogni Stato ACP che puo' beneficiare delle risorse specifiche destinate al sostegno all'adeguamento, a norma dell'articolo 246, viene notificato l'importo preventivato della prima quota che gli spetta; c) la Banca fornisce ad ogni Stato ACP un'indicazione globale delle risorse proprie e delle risorse per il capitale di rischio di cui puo' disporre nel corso di questo periodo. 2. Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, ogni Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunita' un progetto di programma indicativo, in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorita' di sviluppo; il progetto di programma indicativo precisa: a) gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale; b) il (o i) settore (i) di concentrazione per il quale (i) si considera piu' appropriato il sostegno, ponendo l'accento sulla lotta alla poverta' e sullo sviluppo sostenibile, e le risorse disponibili a questo scopo; c) le proposte per lo sviluppo del settore privato e/o del settore industriale per le quali lo Stato ACP prevede di poter usare i capitali di rischio e altre risorse; d) le misure e le azioni piu' appropriate per la realizzazione degli obiettivi nel (o nei) settore (i) di concentrazione individuato(i) o, allorche' tali azioni non siano sufficientemente definite, le linee generali dei programmi di sostegno alle politiche adottate dallo Stato ACP in questi settori; e) le eventuali proposte per la gestione del programma indicativo e il sostegno richiesto in base all'articolo 224, lettera i); f) le risorse riservate ai progetti e programmi al di fuori del (o dei) settore(i) di concentrazione, le linee generali degli elementi del programma pluriennale di cui all'articolo 290, e l'indicazione delle risorse da impegnare per ciascun elemento; g) nei limiti del possibile, e purche' chiaramente individuati, i progetti e programmi di azioni nazionali specifici, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di progetti e programmi di azioni gia' avviati; h) eventualmente, una parte limitata delle risorse programmabili non destinate al settore di concentrazione che lo Stato ACP propone di utilizzare a sostegno dell'adeguamento; i) qualsiasi proposta relativa a progetti e programmi regionali; j) un calendario per l'esecuzione del programma indicativo, comprendente gli impegni e gli esborsi; k) la riserva accantonata per l'assicurazione contro eventuali richieste di danni, e per coprire l'aumento dei costi e gli imprevisti." 56. L'articolo 282 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 282 1. Il progetto di programma indicativo e' oggetto di uno scambio di opinioni fra lo Stato ACP interessato e la Comunita', tenendo debitamente conto delle esigenze nazionali dello Stato ACP e del suo diritto sovrano di determinare le proprie strategie, priorita' e modelli di sviluppo nonche' le sue politiche macroeconomiche e settoriali. 2. Il programma indicativo e' adottato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato, sulla base del progetto di programma indicativo proposto da questo Stato e tenendo conto dei principi stabiliti agli articoli 3 e 4, e, una volta adottato, impegna sia la Comunita' sia lo Stato ACP. Esso precisa, tra l'altro, tutti gli elementi indicati all'articolo 281, paragrafo 2, e un importo pari al 70% della dotazione indicativa, tranne per gli Stati ACP per i quali l'entita' dell'importo indicativo o la concentrazione del programma indicativo su un unico progetto non giustificano dotazioni separate. 3. Il programma indicativo e' abbastanza flessibile da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorita' e degli obiettivi degli Stati ACP interessati. Esso puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato, e viene sottoposto a revisione quando lo Stato interessato ha raggiunto un livello elevato di impegno nell'esecuzione del programma, e in ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario. 4. Al termine del riesame di cui al paragrafo 3, le risorse necessarie per completare l'esecuzione del programma indicativo possono essere ripartite tenendo conto dei seguenti elementi: a) la dotazione indicativa; b) il grado di attuazione degli elementi del programma di cui all'articolo 281, paragrafo 2, e il calendario concordato degli impegni e degli esborsi, alla luce della relazione annuale del Capo delegazione della Commissione e dell'ordinatore nazionale di cui all'articolo 284, paragrafo 3; c) lo stato di preparazione delle azioni che lo Stato ACP intende avviare nella seconda fase del programma indicativo; d) la situazione specifica dello Stato ACP interessato. 5. In seguito al riesame di cui ai paragrafi 3 e 4, e, in ogni caso, non oltre la fine del periodo di applicazione del secondo protocollo finanziario, tutte le rimanenze non assegnate delle risorse programmabili vengono utilizzate per finanziare le azioni che rientrano nel campo d'azione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare quelle relative all'esistenza programmabile, salvo quanto altrimenti deciso dal Consiglio dei Ministri.". 57. L'articolo 283 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 283 La Comunita' e lo Stato ACP interessato attuano tutte le misure necessarie per garantire che il programma indicativo sia adottato il piu' rapidamente possibile, e, salvo circostanze eccezionali, entro dodici mesi dalla firma del secondo protocollo finanziario.". 58. L'articolo 284 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 284 1. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile prevede sovvenzioni. 2. Per tener conto delle difficolta' economiche e finanziarie incontrate dai paesi meno sviluppati elencati all'articolo 330, il 50% del capitale di rischio e' assegnato all'insieme di questi paesi. Inoltre, almeno il 50% delle risorse del capitale di rischio viene utilizzato per fornire assistenza agli Stati ACP che sostengono e mettono in atto misure a favore degli investimenti nel settore privato. 3. L'ordinatore nazionale e il Capo delegazione della Commissione redigono e presentano al comitato di cooperazione per lo sviluppo finanziario una relazione sull'esecuzione del programma indicativo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno solare. Essi adottano inoltre le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del calendario degli impegni convenuto al momento della programmazione, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure necessarie per porvi rimedio. Il comitato esamina le relazioni in base alle proprie responsabilita' e ai poteri conferitigli dalla presente convenzione.". 59. All'articolo 287, paragrafo 2, e' aggiunta la seguente lettera i): "i) compatibilita' con le politiche commerciali e con i programmi di sviluppo degli scambi degli Stati ACP, e impatto sulla loro competitivita' nei mercati nazionali, regionali, internazionali e nei mercati della Comunita'.". 60. L'articolo 290 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 290 1. Allo scopo di snellire le procedure e in deroga agli articoli 288 e 289, le decisioni di finanziamento possono essere adottate relativamente a programmi pluriennali quando si tratti di finanziare: a) formazione; b) azioni decentrate; c) microprogetti; d) promozione commerciale e sviluppo degli scambi; e) serie di azioni di scarsa entita' in un settore determinato; f) sostegno alla gestione di progetti/programmi; g) cooperazione tecnica. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato ACP interessato puo' sottoporre al Capo delegazione un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto: a) la decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale e' presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento a norma dell'articolo 291; b) nell'ambito dei programmi pluriennali cosi', approvati, l'ordinatore nazionale, o se del caso l'organismo di cooperazione decentrata delegato a questo scopo, ovvero altri eventuali beneficiari aventi diritto, realizza ogni azione in base alle disposizioni della presente convenzione e all'accordo di finanziamento sopra citato. Qualora l'esecuzione sia affidata a parti attive della cooperazione decentrata o ad altri beneficiari aventi diritto, la responsabilita' finanziaria e il controllo periodico delle azioni spettano all'ordinatore nazionale e al Capo delegazione, che devono poter assolvere, tra l'altro, agli obblighi stabiliti al seguente paragrafo 3. 3. Alla fine di ciascun anno, l'ordinatore nazionale trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi pluriennali, redatta in consultazione con il Capo delegazione.". 61. All'articolo 294, paragrafo 1, lettera a), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dal testo seguente: "i) persone fisiche, societa' o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e degli Stati membri; ii) societa' cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tranne le societa' che non operano a scopo di lucro, degli Stati membri e/o degli Stati ACP; iii) joint venture o gruppo di imprese o societa' degli Stati ACP e/o degli Stati membri.". 62. All'articolo 296, paragrafo 1, lettera b) e' sostituita dal testo seguente: "b) della competitivita' degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;". 63. All'articolo 316, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione e' rappresentata in ciascuno Stato ACP, o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da una delegazione diretta da un Capo delegazione, con l'autorizzazione dello o degli Stati ACP interessati.". 64. All'articolo 317 - e' inserito il seguente paragrafo come nuovo paragrafo 1: "Il Capo delegazione rappresenta la Commissione in tutte le materie di competenza e in tutte le attivita', di quest'ultima". - La parte introduttiva del secondo paragrafo e' sostituita dal testo seguente: "Per quanto riguarda in particolare la cooperazione, il Capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione dei progetti e programmi e il sostegno necessario a tal fine. A tale scopo, ed in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il capo delegazione:". 64a. All'articolo 331, punto 10, dopo il primo trattino e' aggiunto il seguente trattino: - Articolo 194, paragrafo 5 64b. All'articolo 331, punto 12, e' aggiunto il seguente trattino: - Articolo 284, paragrafo 2 64c. All'articolo 334, punto 9, e' premesso al primo trattino il seguente trattino: - Articolo 194, paragrafo 5 64d. All'articolo 337, punto 9, e' premesso al primo trattino il seguente trattino: - Articolo 194, paragrafo 5. F. QUINTA PARTE - DISPOSIZIONI FINALI 65. L'articolo 364 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 364 Se i negoziati con il Sudafrica portano ad un accordo sull'adesione di questo paese alla convenzione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la presente convenzione a norma dell'articolo 366, paragrafo 2, il Consiglio dei Ministri, in deroga alle condizioni di adesione di cui all'articolo 363, agisce in base ai risultati di detti negoziati e decide i termini e le condizioni per l'adesione di questo Stato, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche. Detti termini e condizioni sono stabiliti in un protocollo speciale, che e' parte integrante della convenzione. In caso di decisione favorevole, il Sudafrica diventa uno degli Stati firmatari della presente convenzione, senza ulteriore ratifica da parte dei firmatari della presente convenzione. La decisione del Consiglio dei Ministri indica la data di entrata in vigore dell'adesione.". 66. E' inserito il seguente articolo 364 bis: "Articolo 364 bis 1. Se la Somalia chiedera' di aderire alla convenzione, il Consiglio dei Ministri deliberera' in merito e prendera' una decisione riguardo all'adesione di questo Stato. 2. Se il Consiglio dei Ministri adottera' una decisione positiva prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la presente convenzione, la Somalia verra' aggiunta agli Stati firmatari della convenzione, con gli stessi diritti e obblighi degli altri firmatari. 3. Se il Consiglio dei Ministri adotta una decisione positiva successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la quarta convenzione, la convenzione modificata avra' effetto, per quanto riguarda la Somalia, a partire dal primo giorno successivo a quello in cui la Somalia deposita i propri strumenti di ratifica. Il Consiglio dei Ministri puo' nondimeno decidere che alcuni diritti e obblighi previsti dalla presente convenzione si applicano alla Somalia a partire da una data diversa, nell'interesse di questo paese.". 67. E' inserito il seguente articolo 366 bis: "Articolo 366 bis 1. Ai fini del presente articolo il termine "Parte" si riferisce da un lato alla Comunita' e agli Stati membri dell'Unione europea e dall'altro a ciascuno degli Stati ACP. 2. Se una delle due Parti ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti da uno dei principi fondamentali esposti all'articolo 5, essa invita la Parte interessata, salvo casi particolarmente urgenti, ad avviare consultazioni intese a valutare la situazione nei dettagli e, se necessario, a porvi rimedio. Ai fini delle suddette consultazioni e della ricerca di una soluzione: - la Parte comunitaria e' rappresentata dalla Presidenza, assistita dallo Stato membro che l'ha esercitata immediatamente prima e da quello che la esercitera' subito dopo, insieme alla Commissione, - la parte ACP e' rappresentata dallo Stato ACP che esercita la copresidenza, assistito dallo Stato che l'ha esercitata immediatamente prima e da quello che l'esercitera' subito dopo. Intervengono nelle consultazioni anche altri due membri del Consiglio dei Ministri ACP designati dalla Parte interessata. Le consultazioni hanno inizio al piu' tardi quindici giorni dopo l'invito e di regola non si protraggono per piu' di trenta giorni. 3. Trascorso il periodo di cui al terzo comma del paragrafo 2, se malgrado gli sforzi fatti non e' stata trovata alcuna soluzione, o immediatamente nei casi urgenti o in seguito al rifiuto di avviare consultazioni, la Parte che ha invocato l'inadempienza puo' prendere le misure appropriate, compresa, se necessario, la parziale o totale sospensione dell'applicazione della convenzione per quanto concerne la Parte interessata. Resta inteso che tale sospensione costituisce un rimedio estremo. Alla Parte interessata e' notificato preventivamente il provvedimento di una delle suddette misure che devono essere revocate una volta che non sussistano piu' le ragioni che le avevano giustificate.". G. SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO 68. Per il secondo quinquennio coperto dalla presente convenzione si applica il seguente secondo protocollo finanziario: "SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO Articolo 1 1. Ai fini precisati nella Terza parte, Titolo II, Capitoli 1 e 3, e nel Titolo III della presente convenzione, e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1995, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' pari a 14 625 milioni di ecu. Questo importo globale comprende: a) un importo pari a 12 967 milioni di ecu provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, di cui 292 milioni di ecu provenienti dalle risorse non destinate o non utilizzabili trasferite dai fondi precedenti. Tale importo e' cosi ripartito: i) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224: 9 592 milioni di ecu in forma di sovvenzioni, di cui 1 400 milioni di ecu per il sostegno dell'adeguamento strutturale che possono essere completati, ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera e), nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo a lungo termine; ii) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224: 1 000 milioni di ecu in forma di capitali di rischio; iii) ai fini precisati negli articoli da 186 a 212: 1 800 milioni di ecu in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; iv) ai fini precisati negli articoli da 214 a 219: 575 milioni di ecu in forma di sovvenzioni a titolo del Sysmin; b) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224: fino a 1 658 milioni di ecu in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 235 della presente convenzione relativo agli abbuoni di interesse. 2. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, compresi gli abbuoni di interesse, nonche' i capitali di rischio. Tutti gli altri mezzi di finanziamento a titolo della convenzione sono gestiti dalla Commissione. Articolo 2 Per il finanziamento dell'aiuto di cui agli articoli 254 e 255 della presente convenzione: a) nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 1, lettera a), punto i) viene costituita una dotazione speciale di 260 milioni di ecu, di cui 140 milioni di ecu destinati agli aiuti contemplati all'articolo 254 e 120 milioni di ecu destinati agli aiuti contemplati all'articolo 255; b) in caso di esaurimento della dotazione speciale prevista in uno degli articoli summenzionati prima della scadenza del protocollo finanziario, si possono effettuare trasferimenti a partire dagli stanziamenti previsti nell'altro articolo; c) alla scadenza del presente protocollo finanziario gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e gli aiuti ai rifugiati, rimpatriati e sfollati sono riversati nel fondo per finanziare altre azioni nel settore della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri; d) in caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza del protocollo finanziario, e tenendo conto delle altre risorse disponibili agli stessi scopi per gli Stati ACP, gli Stati ACP e la Comunita' adottano, nel quadro delle competenti istituzioni congiunte, opportune misure per porre rimedio alle situazioni contemplate agli articoli 254 e 255. Articolo 3 1. Sul totale delle sovvenzioni disponibili a titolo dell'articolo 1, lettera a), punto i), un importo di 1 300 milioni di ecu e' riservato al finanziamento di progetti e programmi regionali degli Stati ACP. 2. Nell'ambito delle risorse assegnate a titolo del presente articolo, la Comunita' contribuisce: i) al finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo industriale mediante una dotazione distinta pari ad un importo massimo di 73 milioni di ecu. ii) alla realizzazione degli obiettivi di cui all'allegato LXVIII, con un importo che non potra' superare i 4 milioni di ecu. iii) al finanziamento di programmi regionali di sviluppo del commercio di cui all'articolo 138, con un importo indicativo di 85 milioni di ecu. iv) al finanziamento per l'incentivazione del sostegno istituzionale previsto all'articolo 224, lettera m), con un importo di 80 milioni di ecu. 3. La Banca puo' integrare tali risorse contribuendo al finanziamento dei progetti e programmi regionali con importi prelevati dalle risorse che essa gestisce. Articolo 4 Tutte le rimanenze del Fondo non impegnate o esborsate entro la fine dell'ultimo anno di applicabilita' del presente protocollo finanziario vengono utilizzate fino ad esaurimento, secondo le stesse condizioni stabilite dalla presente convenzione." H. PROTOCOLLO N. 1 - RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 69. Nel protocollo 1, titolo I, articolo 5, "10%" e' sostituito da "15%". 70. Nel protocollo 1, titolo I, articolo 6 e' aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. Su richiesta degli Stati ACP, i prodotti originari di un paese confinante in via di sviluppo non ACP, appartenente a una entita' geografica omogenea, vengono considerati originari dello Stato ACP in cui sono sottoposti ad ulteriore lavorazione, a condizione che: - la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni piu' complesse di quelle elencate all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato devono essere sufficientemente lavorati o trasformati nel paese ACP in modo che il prodotto ottenuto sia classificato in una voce del sistema armonizzato diversa da quella in cui e' classificato il prodotto originario del paese in via di sviluppo non ACP. Per i prodotti elencati nell'allegato X al presente protocollo, si applica solo la lavorazione specifica di cui alla colonna 3, indipendentemente dal fatto che questa comporti un cambiamento di voce: - gli Stati ACP, la Comunita' e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati al capitolo 3 o 16 del sistema armonizzato, ai prodotti a base di riso di cui al codice SA 1006 o ai prodotti tessili elencati nell'allegato XI al presente protocollo. Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo non ACP si applicano le disposizioni del presente protocollo. Il Consiglio dei Ministri ACP-CE delibera in merito alle richieste degli Stati ACP in base alla relazione redatta dal comitato di cooperazione doganale ACP-CE, istituito a norma dell'articolo 30." 71. Nel protocollo 1, titolo II, articolo 21, paragrafo 1, "2 820 ecu" e' sostituito da "3 140 ecu": nel paragrafo 2, "30 aprile 1991" e' sostituito da "30 aprile 1997", e "1 ottobre 1988" da "1 ottobre 1994". 72. Nel protocollo 1, titolo II, articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, "200 ecu" e "565 ecu" sono sostituiti, rispettivamente, da "230 ecu" e "630 ecu". 73. Nel protocollo 1, titolo III, articolo 31, il primo comma del paragrafo 8 e' sostituito dal testo seguente: "8. Su domanda, le deroghe relative alle conserve di tonno e ai pezzi di tonno sono concesse automaticamente entro i limiti di un contingente annuo di 4 000 tonnellate per le conserve di tonno, e di 500 tonnellate per i pezzi di tonno." 74. Il titolo IV del protocollo 1 e' sostituito dal testo seguente: "TITOLO IV CEUTA E MELILLA ARTICOLO 32 Condizioni particolari 1. Il termine "Comunita'" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunita'" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla. 2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP. 3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunita' costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunita' sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d). 6. Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico." 75. I seguenti allegati X e XI sono aggiunti alla fine del protocollo 1: "ALLEGATO X Lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti negli stati ACP alcuni prodotti tessili originari degli altri paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, affinche' il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario ACP Materie tessili e loro manufatti della sezione XI Codici | Designazione dei | Lavorazione o trasformazione NC | prodotti | effettuata sui materiali non | | originari che conferisce il | | carattere di prodotti originari _|___|_____ (1) | (2) | (3) _|___|_____ ex 5101 | Lane, non cardate ne' | | pettinate | | - sgrassate, non car- | Fabbricazione a partire da lana | bonizzate | sucida, compresi i cascami di | | lana, il cui valore non supera il | | 50% del prezzo franco fabbrica del | | prodotto | - carbonizzate | Fabbricazione a partire da lana | | sgrassata, non carbonizzata, il | | cui valore non supera il 50% del | | prezzo franco fabbrica del pro- | | dotto ex 5103 | Cascami di lana o di | Fabbricazione a partire da cascami | peli fini o grossola- | di lana il cui valore non supera | ni, carbonizzati | il 50% del prezzo franco fabbrica | | del prodotto ex 5201 | Cotone, non cardato | Fabbricazione a partire da cotone | ne' pettinato, | grezzo il cui valore non supera il | candeggiato | 50% del prezzo franco fabbrica del | | prodotto da 5501 | Fibre sintetiche o | a 5507 | artificiali, in fioc- | | co: | | - non cardate ne' pet-| Fabbricazione a partire da sostan- | pettinate, ne' al- | ze chimiche o da paste tessili | trimenti preparate | | per la filatura | | - cardate o pettinate | Fabbricazione a partire da sostan- | o altre | ze chimiche, da paste tessili o da | | cascami del codice NC 5505 ex | Filati e monofilamen- | capitoli| ti, diversi dai fila- | da 50 | ti di carta: | a 55 | - stampati o tinti | Fabbricazione a partire da: | | - fibre naturali, non cardate ne' | | pettinate ne' altrimenti prepa- | | rate per la filatura, | | - seta greggia o cascami di seta, | | - sostanze chimiche o paste tessi- | | li, o | | - fibre in fiocco sintetiche o ar- | | tificiali non cardate, ne' pet- | | tinate ne' altrimenti preparate | | per la filatura; | | oppure, | | stampa o tintura di filati o mono- | | filamenti grezzi o precandeggiati | | (1) accompagnata da operazioni di | | preparazione o rifinitura in cui | | sono comprese la torcitura o la | | testurizzazione in quanto tali, in | | cui il valore del materiale non | | originario (incluso il filato) non | | supera il 48% del prezzo franco | | fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da: | | - fibre naturali, non cardate ne' | | pettinate ne' altrimenti prepa- | | rate per la filatura, | | - seta greggia o cascami di seta, | | - sostanze chimiche o paste tessi- | | li, o | | - fibre in fiocco sintetiche o ar- | | tificiali non cardate, ne' pet- | | tinate ne' altrimenti preparate | | per la filatura; | Tessuti, diversi dai | | tessuti di filati di | | carta: | | - stampati o tinti | Fabbricazione a partire da filati | | oppure | | Stampa o tintura di tessuti grezzi | | o precandeggiati, accompagnata da | | operazioni di preparazione o rifi- | | nitura (1)(2) 5601 | - altri | Fabbricazione a partire da filati | Ovatte di materie | Fabbricazione a partire da fibre | tessili e manufatti | | di tali ovatte; fibre | | tessili di lunghezza | | inferiore o uguale a | | 5mm (borre di cimatu- | | tura), nodi e grop- | | petti (bottoni) di | | materie tessili | 5602 | Feltri, anche impre- | | gnati, spalmati, ri- | | coperti o stratifi- | | cati: | | - stampati o tinti | Fabbricazione a partire da fibre | | oppure | | Stampa o tintura di feltri grezzi | | o precandeggiati, accompagnata da | | operazioni di preparazione o rifi- | | nitura (1)(2) | - impregnati, spalma- | Impregnatura, spalmatura, ricoper- | ti, ricoperti o | tura o stratificazione di feltri | stratificati | grezzi (3) | - altri | Fabbricazione a partire da fibre 5603 | Stoffe non tessute, | | anche impregnate, | | spalmate, ricoperte o | | stratificate | | - stampate o tinte | Fabbricazione a partire da fibre | | oppure | | Stampa o tintura di stoffe non | | tessute grezze o candeggiate, ac- | | compagnata da operazioni di prepa- | | razione o rifinitura (1)(2) | - impregnate, spalma- | Impregnatura, spalmatura, ricoper- | te, ricoperte o | tura o stratificazione di stoffe | stratificate | non tessute, grezze (3) | - altre | Fabbricazione a partire da fibre 5604 | Fili e corde di gomma,| | ricoperti da materie | | tessili, filati tes- | | sili, lamelle o forme | | simili dei codici | | NC 5404 o 5405, im- | | pregnati, spalmati, | | ricoperti o rivestiti | | di gomma o di materie | | plastiche: | | - fili e corda di | Fabbricazione a partire da filati | gomma, ricoperti di | o corde di gomma, non ricoperti di | materie tessili | materie tessili | - altri | Impregnatura, spalmatura, ricoper- | | tura o rivestimento di filati tes- | | sili, lamelle e forme simili, | | grezzi 5607 | Spago, corde e funi, | Fabbricazione a partire da fibre, | anche intrecciati, | filati di cocco o filati di fila- | impregnati, spalmati, | menti o monofilamenti sintetici o | ricoperti o rivestiti | artificiali | di gomma o di materie | | plastiche | 5609 | Manufatti di filati, | Fabbricazione a partire da fibre, | di lamelle o forme | filati di cocco o filati di fila- | simili dei codici NC | menti o monofilamenti sintetici o | 5404, o 5405, di spa- | artificiali | go, corde o funi, non | | nominati ne' compresi | | altrove | 5704 | Tappeti e altri ri- | Fabbricazione a partire da fibre | vestimenti del suolo, | | di feltro, non | | "tufted" ne' "fiocca- | | ti" anche confezionati| Capitolo| Tessuti speciali e | 58 | superfici tessili | | "tufted"; pizzi, | | arazzi; passamaneria; | | ricami: | | - ricami in pezza, in | Fabbricazione in cui il valore di | strisce o in motivi | tutti i materiali utilizzati non | (codice NC 5810) | supera il 50% del prezzo franco | | fabbrica del prodotto | - stampati o tinti: | Fabbricazione a partire da filati | | oppure | | Stampa o tintura di tessuti, fel- | | tri o stoffe non tessute, grezzi o | | precandeggiati, accompagnata da | | operazioni di preparazione o rifi- | | nitura (1)(2) | - impregnati, spalma- | Fabbricazione a partire da tessu- | ti o ricoperti | ti, feltri o stoffe non tessute, | | grezzi | - altri | Fabbricazione a partire da filati 5901 | Tessuti spalmati di | Fabbricazione a partire da tessuti | colla o di sostanze | grezzi | amidacee, dei tipi | | utilizzati in legato- | | ria, per cartonaggi, | | nella fabbricazione | | di astucci o per usi | | simili, tele per de- | | calco o trasparenti | | per il disegno; tele | | preparate per la pit- | | tura: bugrane e tes- | | suti simili rigidi: | | dei tipi utilizzati | | per cappelleria | 5902 | Nappe a trama per | Fabbricazione a partire da filati | pneumatici ottenute | | da filati ad alta te- | | nacita' di nylon o di | | altri poliammidi, di | | poliesteri o di rayon | | di viscosa | 5903 | Tessuti impregnati, | Fabbricazione a partire da tessuti | spalmati o ricoperti | grezzi | di materia plastica o | oppure | stratificati con ma- | Stampa o tintura di tessuti, grez- | teria plastica, diver-| zi o precandeggiati, accompagnata | si da quelli del co- | da operazioni di preparazione o | dice NC 5902 | rifinitura (1)(2) 5904 | Linoleum, anche ta- | Fabbricazione a partire da tessu- | gliati; rivestimenti | ti, feltro o stoffe, non tessute, | del suolo costituiti | grezzi | da una spalmatura o | | da una ricopertura | | applicata su un sup- | | porto tessile, anche | | tagliati | 5905 | Rivestimenti murali | Fabbricazione a partire da tessuti | di materie tessili | grezzi | | oppure | | Stampa o tintura di tessuti, grez- | | zi o precandeggiati, accompagnata | | da operazioni di preparazione o | | rifinitura (1)(2) 5906 | Tessuti gommati, di- | Fabbricazione a partire da stoffe | versi da quelli del | a maglia, non grezze o da altri | codice NC 5902 | tessuti grezzi 5907 | Altri tessuti impre- | Fabbricazione a partire da tessuti | gnati, spalmati o ri- | grezzi | coperti tele dipinte | oppure | per scenari di teatri,| Stampa o tintura di tessuti, grez- | per sfondi di studi o | zi o precandeggiati, accompagnata | per usi simili | da operazioni di preparazione o | | rifinitura (1)(2) 5908 | Lucignoli tessuti, in-| Fabbricazione a partire da filati | trecciati o a maglia, | | di materie tessili, | | per lampade, fornelli,| | accendini, candele o | | simili; reticelle ad | | incandescenza e stoffe| | tubolari a maglia oc- | | correnti per la loro | | fabbricazione, anche | | impregnate | 5909 | Tubi per pompe e simi-| Fabbricazione a partire da filati | li, di materie tessi- | o da fibre | li, anche con armatu- | | re o accessori di al- | | tre materie | 5910 | Nastri trasportatori | Fabbricazione a partire da filati | e cinghie di trasmis- | o da fibre | sione di materie tes- | | sili, anche rinforza- | | ti di metallo o di | | altre materie | 5911 | Prodotti e manufatti | | tessili: per usi tec- | | nici, indicati nella | | nota 7 del capitolo | | 59 della nomenclatura | | combinata: | | - dischi e rondelle | Fabbricazione a partire da filati, | per lucidare non di | da cascami di tessuto o da strac- | feltro | ci, del codice NC 6310 | - altri | Fabbricazione a partire da filati | | o da fibre Capitolo| Stoffe a maglia: | 60 | - stampate o tinte | Fabbricazione a partire da filati | | oppure | | Stampa o tintura di stoffe a ma- | | glia, grezze o precandeggiate, | | accompagnata da operazioni di | | preparazione o rifinitura (1)(2) | - altre | Fabbricazione a partire da filati Capitolo| Indumenti ed accesso- | 61 | ri di abbigliamento, | | a maglia: | | - ottenuti riunendo, | Confezione completa (4) | mediante cucitura | | o in altro modo, | | due o piu' parti di | | stoffa a maglia, | | tagliate o realiz- | | zate direttamente | | nella forma voluta | | - altri | Fabbricazione a partire da filati ex | Indumenti ed accesso- | capitolo| ri di abbigliamento | 62 | diversi da quelli a | | maglia, esclusi quel- | | li dei codici NC 6213 | | e 6214, per i quali | | le relative regole | | sono specificate in | | appresso: | | - finiti o completi | Confezione completa (4) | - non finiti e non | Fabbricazione a partire da filati | completi | 6213 | Fazzoletti da naso e | e 6214 | da taschino; scialli, | | sciarpe, foulard, | | fazzoletti da collo, | | sciarpette, mantiglie,| | veli e velette e ma- | | nufatti simili: | | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati | | oppure | | Fabbricazione a partire da tessuti | | non ricamati, il cui valore non | | supera il 40% del prezzo franco | | fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da filati da 6301 | Coperte; biancheria | a ex | da letto, da tavola, | 6306 | da toeletta o da cu- | | cina; tendine, tende | | e tendaggi per inter- | | ni; mantovane e ten- | | daggi per letto, al- | | tri manufatti per | | l'arredamento, esclu- | | si quelli del codice | | NC 9404; sacchi e | | sacchetti da imbal- | | laggio, copertoni e | | tende per l'esterno | | ed oggetti per cam- | | peggio: | | - di feltro o di | | stoffe non tessute | | - non impregnati, | Fabbricazione a partire da fibre | spalmati, ricoper-| | ti o stratificati | | - impregnati, spal- | Impregnazione, spalmatura, rico- | mati, ricoperti o | pertura o stratificazione di fel- | stratificati | tri o stoffe non tessute, grezzi | | (3) | - altri: | | - a maglia | Confezione completa (4) | - non ricamati | Confezione completa (4) | - ricamati | oppure | | Fabbricazione a partire da stoffe | | a maglia non ricamate, il cui va- | | lore non superi il 40% del prezzo | | franco fabbrica del prodotto | - diversi da quelli a | | maglia: | | - non ricamati | Fabbricazione a partire da filati | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati | | oppure | | Fabbricazione a partire da tessuti | | non ricamati il cui valore non su- | | peri il 40% del prezzo franco fab- | | brica del prodotto 6307 | Altri manufatti tes- | | sili confezionati | | (compresi i modelli | | di vestiti), esclusi | | ventagli e ventole | | non azionati meccani- | | camente, telai e ma- | | nici annessi e parti | | di questi: | | - stracci, torcioni, | Fabbricazione a partire da filati | e strofinacci anche | | scamosciati e arti- | | coli simili per le | | pulizie | | - altri | Fabbricazione in cui il valore di | | tutti i materiali utilizzati non | | supera il 40% del prezzo franco | | fabbrica del prodotto 6308 | Assortimenti costi- | Incorporazione in un assortimento | tuiti da pezzi di | in cui il valore complessivo dei | tessuto e di filati, | materiali non originari, incorpo- | anche con accessori, | rati, non supera il 25% del prezzo | per la confezione di | franco fabbrica dell'assortimento | tappetti, di arazzi, | | di tovaglie o di to- | | vaglioli ricamati o | | di manufatti tessili | | simili in imballaggi | | per la vendita al mi- | | nuto | _|___|_____ * Vedi anche i prodotti esclusi dalla procedura di deroga elencati nell'ALLEGATI XI. (1) Il termine "precandeggiato", di cui all'elenco dell'allegato X, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura. I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori). (2) Tuttavia per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta "transfert". (3) L'espressione "impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione" non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti. (4) Nell'elenco dell'allegato X, per "confezione completa" si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o piu' lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura: - applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; - confezione di asole; - rifinitura delle estremita' di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti; - apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.; - stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere "confezionati". Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura - casi particolari In particolari procedimenti di fabbricazione, si puo' verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di piu' della semplice rifinitura. In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione. ALLEGATO XI Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con alcuni paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del presente protocollo. ___________ 6101 10 90 | Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, 6101 20 90 | giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuci- 6101 30 90 | ti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuc- | cio e simili a maglia 6102 10 90 | 6102 20 90 | 6102 30 90 | | 6110 10 10 | 6110 10 31 | 6110 10 35 | 6110 10 38 | 6110 10 91 | 6110 10 95 | 6110 10 98 | 6110 20 91 | 6110 20 99 | 6110 30 91 | 6110 30 99 | __|__________ 6203 41 10 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e panta- 6203 41 90 | loni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tes- 6203 42 31 | suti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di 6203 42 33 | fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di 6203 42 35 | tute sportive (trainings) con fodera, diverse da 6203 42 90 | quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre 6203 43 19 | sintetiche o artificiali 6203 43 90 _ 6203 49 19 _ 6203 49 50 _ _ 6204 61 10 _ 6204 62 31 _ 6204 62 33 _ 6204 62 39 _ 6204 63 18 _ 6204 69 18 _ _ 6211 32 42 _ 6211 33 42 _ 6211 42 42 _ 6211 43 42 _ _ I. PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO ALLE CARNI BOVINE 76. Gli articoli 1, 2 e 4 del protocollo 7 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 1 Entro i limiti indicati all'articolo 2, i dazi all'importazione diversi dai dazi doganali applicati alle carni bovine originarie degli Stati ACP sono ridotti del 92%. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 4, la riduzione dei dati all'importazione prevista all'articolo 1 si applica per anno civile e per paese ai seguenti quantitativi espressi in carni bovine disossate. Botswana: 18 916 tonnellate Kenia: 142 tonnellate Madagascar: 7 579 tonnellate Swaziland: 3 363 tonnellate Zimbabwe: 9 100 tonnellate Namibia 13 000 tonnellate Articolo 4 Se, nel corso di un dato anno, uno degli Stati ACP di cui all'articolo 2 non e' in grado di fornire il quantitativo totale autorizzato e non desidera beneficiare delle misure di cui all'articolo 3, la Commissione puo' ridistribuire il quantitativo mancante tra gli altri Stati ACP interessati. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 settembre di quell'anno, lo Stato o gli Stati ACP in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea non modifica i quantitativi iniziali. La Commissione fa in modo che sia presa una decisione entro e non oltre il 1 dicembre." J. PROTOCOLLO N. 10 SULLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI 77. E' aggiunto il seguente protocollo n. 10: "PROTOCOLLO N. 10 sulla gestione sostenibile delle risorse forestali 1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono l'importanza e la necessita' di una gestione razionale delle risorse forestali per garantire uno sviluppo sostenibile a lungo termine delle foreste negli Stati ACP, in conformita' con la dichiarazione di principio di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi i principi relativi alle foreste (non giuridicamente vincolanti), con l'accordo quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e con la convenzione sulla biodiversita' e la desertificazione. 2. Vengono considerate prioritarie le azioni di sostegno e di appoggio agli sforzi degli Stati ACP e delle loro organizzazioni volti a conservare, ripristinare a utilizzare in modo sostenibile le risorse forestali, e alla lotta contro la desertificazione. 3. La Comunita' e gli Stati ACP concentrano i propri sforzi sulle azioni volte a promuovere: a) la conservazione delle foreste tropicali minacciate di estinzione e della loro diversita' biologica, la rigenerazione delle funzioni delle foreste tropicali danneggiate, tenendo presenti le necessita' e gli interessi delle popolazioni locali per quanto riguarda l'uso sostenibile dei prodotti forestali, le diverse cause e i diversi fattori della deforestazione, la necessita' di assicurare la partecipazione delle popolazioni locali all'individuazione, alla progettazione e all'esecuzione delle azioni, le differenze tra paesi e regioni e le misure da attuare nei loro confronti. b) lo sviluppo di zone cuscinetto per contribuire alla conservazione, alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile delle foreste tropicali, nel quadro di un progetto piu' ampio di assetto territoriale. c) la gestione sostenibile delle foreste destinate alla produzione di legname da opera e dei prodotti derivati, in modo da garantire che entro il 2000, grazie ad una serie di piani di gestione adeguati, questi prodotti siano ottenuti da fonti sostenibili. Viene data particolare priorita' alle operazioni forestali su scala ridotta gestite dalle comunita' locali. d) il sostegno e lo sviluppo di operazioni di rimboschimento e di gestione delle foreste adatte alla realta' locale, nonche' di fertilizzazione di terreni boschivi degradati, soprattutto nel contesto di campagne nazionali e regionali contro la desertificazione. e) il sostegno per la creazione di istituzioni nel settore forestale, ponendo l'accento sulle competenze necessarie a rispondere alle esigenze delle popolazioni locali e dei ricercatori e responsabili della gestione delle foreste in materia di piani di formazione, di contesto legislativo, di un maggior sostegno politico e sociale e di consolidamento delle istituzioni, nonche' di organizzazioni e associazioni attive nell'ambito forestale. f) lo sviluppo e l'esecuzione di piani d'azione a livello locale, nazionale e regionale per migliorare la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse forestali, tenendo conto delle cause della deforestazione sia interne che esterne al settore forestale. g) l'introduzione di una politica di ricerca strategica e flessibile tesa a diffondere le conoscenze e la capacita' di pianificazione necessarie alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste e all'attuazione di attivita' di ricerca e di controllo nell'ambito dei diversi progetti e programmi. 4. Riconoscendo l'importanza del legname e dei suoi derivati per l'economia degli Stati ACP, la Comunita' e gli Stati ACP concentreranno i propri interventi, entro i limiti sopra stabiliti, sui seguenti punti: a) incrementare gli scambi e migliorare la commercializzazione del legname prodotto da foreste nell'ambito di uno sviluppo sostenibile; b) promuovere la definizione e lo sviluppo di sistemi di certificazione per il legname prodotto dalle foreste tropicali, tenendo presenti i principi della gestione sostenibile delle foreste, in linea con i previsti sistemi di certificazione armonizzati a livello internazionale per tutti i tipi di legname e prodotti derivati; c) sostenere le iniziative volte ad aumentare la percentuale di legname tropicale e dei prodotti derivati provenienti da fonti durevoli in rapporto alla produzione totale degli Stati ACP in questo settore, per stimolare lo sviluppo economico e industriale di questi Stati e aumentare le prospettive occupazionali e i proventi derivanti dalle esportazioni; d) promuovere e diversificare gli scambi internazionali di legname tropicale proveniente da risorse rese durevoli, mediante il miglioramento delle caratteristiche strutturali dei mercati internazionali, sulla base di prezzi che riflettano il costo della gestione sostenibile delle foreste e che nel contempo siano remunerativi ed equi per entrambe le Parti; e) favorire lo sviluppo di politiche nazionali negli Stati ACP, miranti all'utilizzo sostenibile e alla conservazione delle foreste che producono legname tropicale e delle loro risorse genetiche, nonche' al mantenimento di un equilibrio ecologico nelle regioni interessate, nel contesto degli scambi di legname tropicale; f) promuovere l'accesso alle tecnologie ed il loro trasferimento, nonche' la cooperazione tecnica per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 5. Riconoscendo l'importanza del legname tropicale per le economie dei paesi ACP che possiedono foreste che producono questo legname, vista la necessita' assoluta di porre fine alla desertificazione in atto in molti Stati ACP, tenendo conto che i vantaggi derivanti dalla conservazione e dallo sviluppo delle foreste comportano costi piu' elevati, la Comunita' s'impegna a sostenere le attivita' sopra citate. A tal fine la Comunita' impiega le risorse disponibili del bilancio comunitario oltre alle risorse accantonate per i programmi indicativi nazionali, per i programmi indicativi regionali e per tutte le azioni riguardanti gli Stati ACP, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia." K. ATTO FINALE 78. Nell'Atto finale e' inserito il seguente allegato III bis: "ALLEGATO III bis Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 4 Nell'ambito del dialogo con gli Stati ACP, la Comunita' tiene conto dei suoi obiettivi di sviluppo e delle sue priorita' nelle azioni di sostegno alle strategie di sviluppo degli Stati ACP, e in particolare: - lo sviluppo sostenibile sul piano economico e sociale dei paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli piu' poveri: in questa prospettiva viene prestata particolare attenzione al potenziamento delle risorse umane e all'ambiente; - l'integrazione graduale e armonica nell'economia mondiale, dando particolare rilievo alla rivitalizzazione delle loro economie mediante la promozione del settore privato; - la lotta all'indigenza; - lo sviluppo e il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali." 79. Nell'Atto finale, l'allegato XIV e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XIV Dichiarazione congiunta sull'articolo 91: Centro per lo sviluppo industriale (CSI) 1. Le Parti contraenti convengono che per quanto riguarda la nomina del direttore e del direttore aggiunto del CSI viene istituzionalizzato il principio della rotazione tra cittadini ACP e CEE. 2. La rotazione viene effettuata al termine di un periodo di cinque anni, che costituisce la durata massima delle funzioni del direttore e del direttore aggiunto, nominati dal Comitato di cooperazione industriale. 3. Per nominare il direttore e il direttore aggiunto le Parti contraenti si consultano sulle proposte che verranno presentate da entrambe, tenendo conto del carattere paritetico del CSI. 4. Viene istituito un consiglio consultivo del CSI, le cui composizioni e modalita' di funzionamento sono stabilite nello statuto del CSI." 80. Nell'Atto finale, l'allegato XXII e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XXII Dichiarazione congiunta sull'articolo 141 relativo alla cooperazione culturale e sociale 1. I progetti e i programmi di cooperazione presentati dalla Fondazione per la cooperazione culturale ACP-CE e da altre istituzioni specializzate di cui all'articolo 141 della presente convenzione possono beneficiare, per l'esecuzione, dell'aiuto finanziario della Comunita' alle condizioni stabilite all'articolo 140, paragrafo 2 della presente convenzione. 2. Tutti gli aiuti concessi dalla Comunita' saranno interamente impegnati per il finanziamento dei progetti e dei programmi di cooperazione culturale e sociale." 81. Nell'Atto finale, l'allegato XL e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XL Dichiarazione congiunta sui prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Le Parti contraenti prendono atto del fatto che la Comunita' intende attuare le misure che figurano in allegato, stabilite il giorno della firma della presente convenzione, per garantire agli Stati membri il trattamento preferenziale di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati. Esse prendono atto del fatto che la Comunita' ha dichiarato in proposito che prendera' tutte le misure necessarie affinche' siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e affinche' essi entrino in vigore, nei limiti del possibile, contemporaneamente al regime interinale che sara' introdotto dopo la firma dell'atto che modifica la quarta convenzione ACP-CE. Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP Organizzazione dei Regime particolare per gli mercati Stati ACP 1. CARNI BOVINE Codice NC Esenzione dei dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'organizzazione comune dei mercati 0102 10 00 Qualora le importazioni nella Comunita' 0102 90 10 di carni bovine dei codici 0201, 0202, 0102 90 31 02061095, 02062991, 16025010 e 16029061, 0102 90 33 originarie di uno Stato ACP, dovessero 0102 90 35 superare, in un dato anno, un quantita- 0102 90 37 tivo corrispondente a quello delle 0201 importazioni realizzate nella Comunita' 0202 durante l'anno in cui, tra il 1969 e il 0206 10 91 1974, si sono registrate le massime 0206 10 95 importazioni comunitarie dell'origine in 0206 10 99 questione, maggiorate di un tasso di 0206 21 00 incremento annuale del 7%, il beneficio 0206 22 90 dell'esenzione dal dazio doganale e' 0206 29 91 sospeso, parzialmente o totalmente, per 0206 29 99 i prodotti dell'origine in questione. 0210 20 0210 90 41 In tal caso, la Commisione riferisce al 0210 90 49 Consiglio dei Ministri dell'Unione euro- 0210 90 90 pea che stabilisce, deliberando a mag- 1502 00 91 gioranza qualificata su proposta della 1602 50 10 Commissione, il regime da applicare a 1602 50 90 dette importazioni. 1602 90 61 1602 90 69 2. CARNI OVINE Codice NC Esenzione dai dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'organizzazione comune dei mercati. Non applicazione del prelievo "paesi terzi" per i codici NC: 0104 a) 0104 10 90 0204 0104 20 90 0206 80 99 (diversi dai riproduttori di razza pura) 0206 90 99 0210 90 11 b) 0204 0210 90 11 0210 90 19 0210 90 19 0210 90 60 (escluse quelle della specie ovina 1502 00 99 domestica), cui viene applicata una 1602 90 71 riduzione del 65% del prelievo entro 1602 90 79 il limite di un contingente annuale di 500 t 3. CARNI DI VOLATILI Codice NC Diminuzione del 16% dei dazi doganali per i prodotti seguenti: 0105 11 11 - Galli e galline 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 91 00 0105 19 10 - Oche, tacchini e tacchine 0105 99 20 0105 99 30 0105 19 90 - Anatre e faraone 0105 99 10 0105 99 50 0209 00 90 - Grasso di volatili fresco, refrigerato o congelato 0210 90 71 - Frattaglie di fegato di volatili 0210 90 79 1501 00 90 - Grasso di volatili fuso Diminuzione del prelievo "paesi terzi" del 65% per: 0207 - le carni di volatili entro un contin- gente annuale di 400 t 1602 31 - preparazioni e conserve di carni e di 1602 39 frattaglie, entro un contingente an- nuale di 500 t 4. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Codice NC Diminuzione del 16% dei dazi doganali per i prodotti seguenti: 0401 10 Latte e crema di latte, non concentrati 0401 20 e senza aggiunta di zuccheri o di altri 0401 30 dolcificanti da 0403 10 02 - Iogurt non aromatizzati, ne' addizio- a 0403 10 36 nati di frutta o cacao da 0403 90 11 - Altri tipi di latte e creme fermentati a 0403 90 69 o acidificati, non aromatizzati, ne' addizionati di frutta o cacao 0404 10 - Siero di latte, modificato o non 0404 90 - Prodotti consistenti in componenti na- turali del latte 0405 00 - Burro ed altre materie grasse del latte 2106 90 51 - Sciroppi di lattosio aromatizzati 2309 10 15 - Alimenti per cani o gatti, contenenti 2309 10 19 piu' del 50% di prodotti lattiero- 2309 10 39 caseari 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 Altre preparazioni per l'alimentazione 2309 90 39 degli animali, contenenti piu' del 50% 2309 90 49 di prodotti lattiero-caseari 2309 90 59 2309 90 70 Diminuzione del prelievo "paesi terzi" del 65% per: 0402 - il latte e la crema di latte, concen- trati o con aggiunta di zucchero, entro un contingente annuale di 1000 t 0406 - formaggi e latticini, entro un contin- gente annuale di 1000 t 5. UOVA Codice NC Diminuzione del 16% dei dazi doganali per i prodotti contemplati dall'organiz- zazione comune dei mercati: 0407 00 11 - Uova di volatili da cortile 0407 00 19 0407 00 30 0408 11 80 - Tuorli di uova di volatili 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 - Uova di volatili 0408 99 80 6. CARNI SUINE Codice NC Diminuzione del 16% dei dazi doganali per i prodotti seguenti: 0103 91 10 - Animali vivi della specie suina diver- 0103 92 11 si dai riproduttori di razza pura 0103 92 19 1501 00 11 - Strutto e altri grassi di maiale 1501 00 19 1602 10 00 - Preparazioni e conserve di carni suine 1602 20 90 1602 41 10 1602 41 90 1602 42 10 1602 49 1602 90 10 1602 90 51 1902 20 30 - Paste alimentari farcite di salsicce, salami e simili Riduzione del 50% dei dazi doganali entro un contingente di 500 t 0203 11 10 - Carni fresche o refrigerate degli 0203 12 11 animali della specie suina da 0203 12 19 a 0203 19 11 0203 19 59 0203 21 10 - Carni congelate degli animali della 0203 22 11 specie suina da 0203 22 19 a 0203 29 11 0203 29 59 0206 30 21 0206 30 31 - Frattaglie della specie suina domesti- 0206 41 91 ca, fresche o refrigerate 0206 49 91 - Frattaglie della specie suina domesti- 0209 00 11 ca congelate 0209 00 19 0209 00 30 - Lardo e grasso di maiale da 0210 11 11 - Prosciutti, spalle e loro pezzi, non a 0210 11 39 disossati, salati, secchi o affumicati 0210 12 11 - Pancette della specie suina domestica, salate, secche o affumicate da 0210 19 10 - Altre parti della specie suina dome- a 0210 19 89 stica, salate, secche o affumicate 0210 90 31 - Farine e polveri commestibili di 0210 90 39 frattaglie della specie suina dome- stica Diminuzione del prelievo "paesi terzi" del 65% entro un contingente annuale di 500 t per: 1601 00 - Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue 7. PRODOTTI DELLA PESCA Codice NC Esenzione dei dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'organizzazione comune dei mercati 03 0511 91 90 1604 1605 1902 20 10 2301 20 00 8. ZUCCHERO Codice NC Diminuzione del 16% del dazio doganale. 1212 91 10 Questa riduzione non si applica se la 1212 91 90 Comunita' applica dazi aggiuntivi in 1212 92 00 conformita' dei suoi impegni nel quadro 1702 20 10 dell'Uruguay Round 1702 20 90 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 60 90 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 90 2106 90 30 2106 90 59 Diminuzione del prelievo "paesi terzi" di 0,5 ecu/100 kg entro un contingente annuale di 600 000 t per i: 1703 - melassi 9. SEMI E FRUTTI OLEOSI Codice NC Esenzione dai dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'organizzazione comune dei mercati 1201 00 90 1202 10 90 1202 20 00 1203 00 00 1204 00 90 1205 00 90 1206 00 90 1207 10 90 1207 20 90 1207 30 90 1207 40 90 1207 50 90 1207 60 90 1207 91 90 1207 92 90 1207 99 91 1207 99 99 1208 1504 1507 1508 1509 90 00 1510 00 90 1511 1512 1513 1514 1515 11 00 1515 19 Esenzione dai dazi doganali 1515 21 1515 29 1515 50 1515 90 21 1515 90 29 1515 90 31 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 10 1516 20 91 1516 20 99 1517 10 90 1517 90 91 1517 90 99 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1522 00 99 2304 00 00 2305 00 00 2306 10 00 2306 20 00 2306 30 00 2306 40 00 2306 50 00 2306 60 00 2306 90 91 2306 90 93 2306 90 99 10. CEREALI Codice NC Diminuzione del prelievo "paesi terzi" di 1,81 ecu/tonnellata 0709 90 60 Granturco 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 Sorgo Diminuzione del prelievo "paesi terzi" del 60% entro un massimale annuo di 100 000 t. Oltre questa soglia, riduzio- ne del 50% in caso di ripristino del dazio 1008 20 00 Miglio Non applicazione del prelievo "paesi terzi" entro un massimale annuo di 60 000 t. Oltre questa soglia, riduzio- ne del 50% in caso di ripristino del dazio 1101 00 00 Diminuzione del 16% del dazio doganale 1102 10 00 1103 11 10 1103 11 90 1103 21 00 1001 10 00 Diminuzione del 50% del dazio doganale 1001 90 91 all'interno di un contingente di 15 000 1001 90 99 t 1002 00 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00 1008 10 00 1008 30 00 1008 90 10 1008 90 90 11. RISO Codice NC Nel rispetto della normativa comune, di- minuzione del prelievo "paesi terzi" per 100 kg: da 1006 10 21 a Risone - per risone del 65% e di 0,36 ecu 1006 10 98 - per il riso semigreggio del 65% e di 1006 20 Riso 0,36 ecu 1006 30 Riso semila- - per il riso lavorato privo dell'ele- vorato o lavo- mento di protezione dell'industria, rato del 65% e di 0,54 ecu - Per il riso lavorato privo del'ele- mento di protezione dell'industria, convertito in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato, del 65% e di 0,54 ecu 1006 40 00 Rotture di - per le rotture del 65% e di 0,30 ecu. riso Questa deroga e' valida solo a condizio- ne che, al momento dell'esportazione, gli Stati ACP prelevino un'imposta di importo equivalente. Qualora si superino le 125 000 t (equi- valente riso semigreggio) di riso (da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30) e le 20 000 t di rotture di riso (1006 40 00), applicazione del regime generale per i paesi terzi 12. PRODOTTI DI SOSTITUZIONE DEI CEREALI E PRODOTTI Non applicazione dell'elemento fisso del TRASFORMATI A BASE DI prelievo "paesi terzi" o del dazio doga- CEREALI E DI RISO nale per tutti i prodotti contemplati Codice NC dall'organizzazione comune dei mercati 0714 Inoltre, riduzione dell'elemento mobile del prelievo per 100 kg 1102 20 - di 0,181 ecu per i codici NC 0714 10 1102 30 00 99 e 0714 90 19 (radici di manioca, di 1102 90 salep e simili radici e tuberi ad alto 1103 12 00 tenore di amido, escluse le radici di 1103 13 arrow-root) 1103 14 00 1103 19 1103 29 1104 1106 20 1107 1108 (escluso il codice 1108 20 00 1109 00 00 - di 0,363 ecu per i codici NC 0714 10 1702 30 91 10 e ex 1106 20 (farine e semole di 1702 30 99 sago, manioca, salep e simili radici 1702 40 90 e tuberi del codice 0714, escluse le 1702 90 50 farine e semole di arrow-root) 1702 90 75 - del 50% per i codici NC ex 1108 14 00 1702 90 79 e ex 1108 19 90 (amidi e fecole, al- 2106 90 55 tri, escluse le fecole di arrow-root) 2302 10 2302 20 2302 30 Non applicazione dell'elemento mobile 2302 40 del prelievo "paesi terzi" per le radi- 2302 50 00 ci, farine e semole di arrow-root dei 2303 10 codici NC ex 0714 10, ex 0714 90 11, ex 2303 30 00 1106 20 10, ex 1106 20 91 e ex 1106 20 2308 10 00 99 2308 90 30 Non applicazione dell'elemento mobile 2309 10 11 per i codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 2309 10 13 (compresi gli ignami), escluse le radici 2309 10 31 di arrow-root 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 "ALLEGATO XL Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP Organizzazione dei Regime particolare per gli mercati Stati ACP 13. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E REFRIGERATI Codice NC Esenzione dai dazi doganali per i pro- dotti seguenti: 0706 90 30 Barbaforte o cren ex 0706 90 90 Barbabietole da insalata ex 0706 90 90 Ravanelli (raphanus sativus), detti "mooli" ex 0707 00 11 Piccoli cetrioli invernali ex 0707 00 19 0708 Legumi da granella 0709 30 00 Melanzane 0709 40 00 Sedani, diversi dai sedani-rapa 0709 51 90 Altri funghi 0709 60 10 Peperoni 0709 90 70 Zucchine 0709 90 90 Altri ortaggi o legumi 0802 31 00 e Noci comuni con o senza guscio 0802 32 00 0802 50 00 Pistacchi 0802 90 10 Noci di pecan 0802 90 90 Altre frutta a guscio 0804 30 00 Ananassi 0804 40 Avocadi 0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani 0805 40 00 Pompelmi e pomeli 0805 30 90 Limette (citrus aurantifolia) 0805 90 00 Altri agrumi 0807 10 Meloni (compresi i cocomeri) 0807 20 00 Papaie 0809 40 90 Prugnole 0810 40 30 Mirtilli (frutti del Vaccinium myrtillus) 0810 90 Altre frutta fresche 0813 50 30 Miscugli costituiti esclusivamente di frutta a guscio dei codici NC 0801 e 0802 Riduzione dei dazi doganali per i pro- dotti seguenti: ex 0702 00 10 Pomodori (diversi dai pomodori ciliegia) dal 15 novembre al 30 aprile: riduzione del dazio del 60% entro un contingente di 2 000 t ex 0702 00 10 Pomodori ciliegia, dal 15 novembre al 30 aprile: esenzione dai dazi doganali entro un contingente di 2 000 t ex 0703 10 19 Cipolle, dal 1 febbraio al 15 maggio: esenzione dal dazio doganale. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno ex 0703 20 00 Agli, dal 1 febbraio al 31 maggio: esen- zione dal dazio doganale. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno ex 0704 90 90 Cavoli cinesi: esenzione dal dazio, do- ganale dal 1 novembre al 31 dicembre. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno ex 0705 11 10 Insalate "Iceberg": esenzione dal dazio doganale dal 1 luglio al 31 ottobre. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno. ex 0706 10 00 Carote: esenzione dal dazio doganale dal 1 gennaio al 31 marzo. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno ex 0709 10 00 Carciofi: esenzione dal dazio doganale dal 1 ottobre al 31 dicembre. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno. ex 0709 20 00 Asparagi: - esenzione dal dazio doganale dal 15 agosto al 15 gennaio. - Riduzione del 40% dal 16 al 31 gennaio - Riduzione del 15% il resto dell'anno. ex 0804 20 10 Fichi freschi: esenzione dal dazio doga- nale dal 1 novembre al 30 aprile entro un massimale di 200 t. 0805 10 Arance: esenzione dal dazio doganale dal 15 maggio al 30 settembre, nel quadro di un quantitativo di riferimento di 25 000 t. - inoltre, al di la' di questo quantita- tivo e per tutto l'anno, riduzione dell'80% del dazio doganale 0805 20 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi: - esenzione dal dazio doganale dal 15 maggio al 30 settembre, nel quadro di un quantitativo di riferimento di 4 000 t - inoltre, al di la' di questo quantita- tivo e per tutto l'anno, riduzione dell'80% del dazio doganale. ex 0806 10 21 Uve da tavola: esenzione dai dazi doga- ex 0806 10 29 nali dal 1 dicembre al 31 gennaio entro ex 0806 10 50 un contingente di 400 t e dal 1 febbra- io al 31 marzo entro un quantitativo di riferimento di 100 t. 0808 10 Mele: riduzione del dazio doganale del 50% entro un contingente di 1 000 t ex 0808 20 Pere: riduzione del dazio doganale del 65% entro un contingente di 2 000 t ex 0809 10 00 Albicocche: esenzione dal dazio doganale dal 1 settembre al 30 aprile. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno. ex 0809 20 90 Ciliege: esenzione dal dazio doganale dal 1 novembre al 31 marzo. ex 0809 30 00 Pesche e pesche noci: esenzione dal da- zio doganale dal 1 dicembre al 31 marzo. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno. ex 0809 40 19 Prugne: esenzione dal dazio doganale dal 15 dicembre al 31 marzo. Riduzione del 15% del dazio doganale il resto dell'anno. ex 0810 10 90 Fragole: esenzione dal dazio doganale dal 1 novembre alla fine di febbraio, entro un contingente di 1 600 t Riduzione dei dazi doganali al livello seguente: 0810 40 50 - 3% per i frutti del vaccinium macrocarpum e del vaccinium corymbosum 0810 40 90 - 5% per gli altri frutti del genere vaccinium Diminuzione del 16% dei dazi doganali per i prodotti seguenti: 0703 10 90 Scalogni 0703 90 00 Porri ed altri ortaggi agliacei 0704 10 Cavolfiori e cavoli broccoli 0704 20 00 Cavoletti di Bruxelles 0704 90 10 Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 90 Altri cavoli 0705 11 Lattughe a cappuccio, escluse le insalate 0705 19 00 "iceberg" 0705 21 00 Altre lattughe 0705 29 00 Cicorie Witloof ex 0706 10 00 Altre cicorie 0706 90 11 Navoni 0706 90 19 Sedani-rapa ex 0707 00 11 Cetrioli invernali diversi dai cetrioli piccoli ex 0707 00 19 Cetriolini 0707 00 90 Funghi coltivati 0709 51 10 Funghi galletti 0709 51 30 Funghi porcini 0709 51 50 Tartufi 0709 52 00 Spinaci, tetragonie e atreplici 0709 70 00 0709 90 10 Insalate, diverse dalle lattughe e cicorie 0709 90 20 Bietole da costa e cardi 0709 90 40 Capperi 0709 90 50 Finocchi 0802 11 90 Altre mandorle 0802 12 90 0802 21 00 Nocciole 0802 22 00 0802 40 00 Castagne e marroni 0808 20 90 Cotogne 0810 20 10 Lamponi 0810 20 90 More di rovo o di gelso 0810 30 10 Ribes 0810 30 30 0810 30 90 14. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI Codice NC Esenzione dai dazi doganali per tutti i prodotti contemplati dall'organizzazione comune dei mercati. ex 0710 (tranne 0710 40 00, 0710 80 10 e 0710 80 59) ex 0711 (tranne 0711 20, 0711 90 10 e 0711 90 30) ex 0712 (tranne 0712 10 00, 0712 90 11, 0712 90 19 e 0712 90 90) 0804 20 90 0806 20 0811 0812 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 0813 50 11 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0904 20 10 ex 1302 20 2001 10 00 2001 20 00 2001 90 10 2001 90 50 2001 90 90 2002 2003 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 30 2004 90 50 2000 90 91 2004 90 95 2004 90 99 (escluse le olive) ex 2005 (tranne 2005 70 00, 2005 80 00 e 2005 90 10) 2006 00 2007 2008 (tranne 2008 11 10, Inoltre, non applicazione dell'elemento 2008 91 00, 2008 99 85, mobile e non riscossione del dazio addi- 2008 99 91 e 2008 99 99) zionale "zucchero" per i seguenti pro- ex 2009 (tranne il 2009 60) dotti: confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura: - preparazioni omogeneizzate 2007 10 10 2007 99 10 - confetture, gelatine, marmellate, 2007 99 20 puree e paste di frutta (esclusi gli 2007 99 31 agrumi) 2007 99 32 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 51 2007 99 59 Frutta preparate e conservate, con ag- giunta di zuccheri, con o senza aggiun- ta di alcole: ex 2008 20 - Ananassi ex 2008 30 - Segmenti di pompelmi e di pomeli ex 2008 40 - Pere ex 2008 80 - Fragole ex 2008 92 - Miscugli di ananassi, di papaie e di passiflora commestibile ex 2008 99 - Uve - Prugne - Frutti della passione, guaiave e tama- rindi 2009 20 11 - Succhi di pompelmi 2009 20 91 ex 2009 40 - Succhi di ananassi ex 2009 80 - Frutti della passione, guaiave e tama- rindi ex 2009 90 - Miscugli di succhi di ananassi, di pa- paie e di passiflora commestibile 15. VINI Codice NC Esenzione dai dazi doganali per i: 2009 60 succhi di uva (compresi i mosti di uva), 2204 30 91 non fermentati 2204 30 99 16. TABACCHI GREGGI Codice NC 2401 Esenzione dai dazi doganali

Accordo

In caso di gravi perturbazioni provocate da un forte aumento delle importazioni in esenzione dai dazi doganali di tabac- chi greggi (2401) originari degli Stati ACP o qualora dette importazioni causino difficolta' tali da alterare la situa- zione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' prendere, in applicazione dell'articolo 177, para- grafo 1 dalla convenzione, le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle per reagire ad una deviazione di traf- fico. 17. MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI Codice NC Esenzione dall'elemento fisso per l'in- tero settore dei prodotti trasformati a partire da prodotti agricoli (regola- mento (CEE) n. 3033/80) da 0403 10 51 a 0403 10 99 da 0403 90 71 a 0403 90 99 0710 40 00 0711 90 30 1517 10 10 1517 90 10 1702 50 00 1704 (tranne 1704 90 10) 1806 1901 1902 (tranne 1902 20 10 e 1902 20 30) 1903 1904 1905 2001 90 30 2001 90 40 2004 90 10 2005 80 00 ex 2005 90 90 granturco (tranne Zea mays var. saccharata) 2008 99 85 2008 99 91 2101 30 19 2101 30 99 2102 10 31 2102 10 39 2105 2106 (tranne 2106 10 10 e 2106 10 91) 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 2905 43 00 2905 44 3501 (tranne 3501 90 10) 3505 (tranne 3505 10 50) 3505 20 3809 10 3823 60 Inoltre, sospensione della riscossione dell'elemento mobile per i prodotti seguenti: 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 1704 90 30 - preparazione detta "cioccolato bianco" Cioccolata e altre preparazioni alimen- tari contenenti cacao 1806 20 - Preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiori ai 2 kg allo stato liquido o pastoso o in pol- veri, granuli o forme simili, in reci- pienti o in imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg (escluso il codice 1806 20 70) 1806 31 00 - Altre, presentate in tavolette, barre 1806 32 o bastoncini, ripiene o non ripiene 1806 90 11 - Altra cioccolata e altri prodotti di 1806 90 19 cioccolata, prodotti a base di zucche- 1806 90 31 ri e loro succedanei fabbricati con 1806 90 39 prodotti di sostituzione dello zucche- 1806 90 50 ro, contenenti cacao 1901 Estratti di malto; preparazioni alimen- tari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non conte- nenti cacao in polvere o che ne conten- gono in una proporzione inferiore a 50% in peso, non nominate ne' comprese al- trove; preparazioni alimentari di pro- dotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10% in peso, non nominate ne' comprese altrove (esclusi i codici NC 1901 90 11 e 1901 90 90), non contenenti, o conte- nenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, aventi te- nore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75% 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di se- tacciatura o forme simili Prodotti della panetteria, della pastic- ceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie es- siccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ex 1905 30 Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini - biscotti ex 1905 40 00 - fette biscottate, pane tostato e pro- dotti simili tostati, esclusi i biscotti di mare ex 1905 90 - altri -- biscotti 2008 99 85 Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri e di alcole, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 1702 10 10 Diminuzione del 16% dei dazi doganali 1702 10 90 per i prodotti seguenti: 1702 30 51 - Lattosio e sciroppo di lattosio 1702 30 59 2005 20 20 - Altri zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o piu' di glu- cosio 2005 20 80 - Patate preparate o conservate, diverse 2101 10 98 da quelle in forma di farine, semolino o fiocchi 2102 20 98 - Altre preparazioni di estratti, essen- ze e concentrati di caffe' - Altre preparazioni di estratti, essen- ze e concentrati di te' o mate' 18. REGIME SPECIALE PER L'IMPOR- TAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEGLI STATI ACP E DEI PAESI E TER- RITORI D'OLTREMARE NEI DIPAR- TIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE Codice NC 0102 90 10 Animali vivi Non applicazione del prelievo "paesi 0102 90 31 della specie terzi" 0102 90 33 bovina, delle 0102 90 35 specie dome- 0102 90 37 stiche, diversi dai riproduttori di razza pura 0201 Carni della Non applicazione del prelievo "paesi 0202 specie bovina, terzi" fresche, re- frigerate o congelate 0206 10 95 Non applicazione del prelievo "paesi 0206 29 91 terzi". Misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato della Comu- 0709 90 60 Granturco nita' qualora le importazioni superino 0712 90 19 le 25 000 t all'anno 1005 10 90 1005 90 90 Non applicazione del prelievo "paesi terzi" entro un contingente annuale di 2 000 t 0714 10 91 0714 90 11 (compresi gli Non applicazione del prelievo "paesi ignami) terzi" 19. REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI RISO NEL DIPARTIMENTO D'OLTREMARE DELLA RIUNIONE 82. Nell'Atto finale, l'allegato XLVI e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XLVI STABEX Dichiarazione congiunta sugli articoli 210 e 211 A norma della decisione del Consiglio dei Ministri ACP-CE del 21 maggio 1992 riunitosi a Kingston, Giamaica, e allo scopo di evitare difficolta' per quanto riguarda l'avvio e l'attuazione del sistema di obblighi reciproci, le Parti contraenti convengono di avvalersi di tutti i mezzi opportuni - tra cui seminari informativi, appropriata assistenza tecnica, ecc. - nel quadro della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo." 83. Nell'Atto finale, l'allegato LIV e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO LIV Dichiarazione congiunta sull'articolo 294 La definizione della nozione di prodotti "originari" ai fini dell'applicazione dell'articolo 294 sara' valutata in base ai relativi accordi internazionali. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 294, le forniture originarie della Comunita' comprendono le forniture originarie dei PTOM." 84. Nell'Atto finale all'allegato LXVIII, nel paragrafo 1 e' soppressa l'espressione seguente: - "(escluse le sessioni generali di quest'ultima)". 85. Nell'Atto finale, sono aggiunti i seguenti allegati LXXIX-LXXXIX: "ALLEGATO LXXIX Dichiarazione congiunta sugli articoli 156, paragrafo 4, 157, paragrafo 1 e 158, paragrafo 1, lettere d) e h), concernente la cooperazione regionale I riferimenti contenuti negli articoli suddetti ai territori e dipartimenti d'oltremare comprendono le isole Canarie, le Azzorre e Madera. ALLEGATO LXXX Dichiarazione congiunta sulla consultazione e sull'informazione degli agenti incaricati dello sviluppo Al fine di incoraggiare la partecipazione degli organismi di cooperazione decentrata ai progetti e ai programmi del Fondo e per fare in modo che le loro iniziative vengano prese in considerazione nella fase di formulazione e nell'esecuzione dei programmi indicativi, gli Stati ACP si impegnano ad organizzare scambi di opinioni con detti organismi. Gli Stati ACP e la Commissione si impegnano inoltre a fornire loro le informazioni necessarie perche' possano partecipare all'esecuzione dei programmi. ALLEGATO LXXXI Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 281, paragrafo 1 La notifica dell'importo indicativo di cui all'articolo 281, paragrafo 1 non si applica agli Stati ACP con i quali la Comunita' ha sospeso la cooperazione. ALLEGATO LXXXII Dichiarazione congiunta sulle procedure di esecuzione Per quanto riguarda le procedure di esecuzione, in particolare: - l'aggiudicazione di appalti e - il ruolo degli agenti incaricati dell'esecuzione, la conferenza ministeriale fa appello al Consiglio dei Ministri ACP- CE, tramite il comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, affinche' proceda ad un'analisi approfondita di queste procedure ed eventualmente le adegui per il periodo di applicazione del secondo protocollo finanziario. La conferenza ministeriale riconosce inoltre che possono essere necessarie ulteriori informazioni per migliorare la messa a punto delle proposte di finanziamento. A questo proposito, la conferenza ministeriale si rivolge al Consiglio dei Ministri ACP-CE perche' stabilisca le modalita' necessarie per l'erogazione delle risorse richieste nell'ambito della presente convenzione, nel caso le risorse proprie della Commissione e gli interessi maturati sui fondi del FES non siano sufficienti. ALLEGATO LXXXIII Dichiarazione congiunta sull'articolo 366 bis 1. Per l'applicazione pratica della presente convenzione, le Parti contraenti non faranno ricorso alle disposizioni relative ai "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 366 bis se non in casi eccezionali di violazione particolarmente grave ed evidente che, a causa dei tempi necessari di reazione, rendono impossibile una consultazione preventiva. 2. Nel caso in cui una delle Parti contraenti faccia ricorso a queste misure, la Parte interessata provvede a consultare tempestivamente l'altra, per analizzare la situazione nei dettagli e, se necessario, porvi rimedio. ALLEGATO LXXXIV Dichiarazione della Comunita' sul debito La Comunita' ribadisce la propria volonta' di contribuire attivamente e in modo costruttivo ad attenuare gli oneri derivanti dal debito degli Stati ACP. A questo scopo e' disposta a trasformare in concessione tutti i prestiti previsti dalla precedente convenzione e non ancora impegnati. La Comunita' conferma inoltre la propria determinazione a proseguire il dibattito su questi problemi nelle sedi opportune, tenendo conto delle difficolta' specifiche incontrate dagli Stati ACP. ALLEGATO LXXXV Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, lettera d) del secondo protocollo finanziario Le risorse specifiche previste dal secondo protocollo finanziario per l'aiuto d'urgenza possono essere integrate, per tutta la durata del secondo protocollo finanziario, con un importo aggiuntivo di 160 milioni di ecu prelevato dal bilancio comunitario. ALLEGATO LXXXVI Dichiarazione congiunta sul cumulo Le Parti contraenti convengono che, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5 del protocollo n. 1, vale la seguente definizione: paese in via di sviluppo: tutti i paesi indicati sotto questa dicitura nell'elenco del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, piu' la Repubblica sudafricana, ad esclusione dei paesi ad alto reddito e dei paesi il cui prodotto nazionale loro per il 1992 e' superiore a 100 miliardi di dollari, ai prezzi attuali. L'espressione "paese confinante in via di sviluppo appartenente ad un'entita' geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi: Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e, su una base ad hoc, Sudafrica; Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela; Pacifico: Nauru. ALLEGATO LXXXVII Dichiarazione congiunta sui prodotti della pesca Le Parti contraenti convengono che il comitato di cooperazione doganale esamini quanto prima le difficolta' che possono insorgere dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 1, per trovare una soluzione positiva. Il comitato di cooperazione doganale presenta una relazione al Consiglio dei Ministri entro un anno dall'entrata in vigore di tali disposizioni. ALLEGATO LXXXVIII Dichiarazione congiunta sulle banane Nel determinare il volume dell'assistenza programmabile ai fornitori ACP di banane alla Comunita', si procede con particolare attenzione nei casi in cui tali fornitori siano stati costretti da circostanze esterne, che sfuggono al loro controllo, ad attuare una ristrutturazione il cui impatto riguarda anche il settore delle banane. ALLEGATO LXXXIX Dichiarazione congiunta sul protocollo 10 Le Parti contraenti decidono di cooperare per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, tenendo conto dei criteri armonizzati a livello internazionale e degli indicatori relativi alla gestione sostenibile delle foreste." Fatto a Maurizio, addi quattro novembre millenovecentonovantacinque

Accordo

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' NEL QUADRO DEL SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, considerando che la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lome' il 15 dicembre 1989, in appresso denominata "convenzione", modificata dall'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lome', firmata a Maurizio il 4 novembre 1995, ha fissato a 14.625 milioni di ecu l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP per un quinquennio a decorrere dal 1 marzo 1995, di cui 12.967 milioni di ecu provenienti dal Fondo europeo di sviluppo e 1.658 milioni di ecu provenienti dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca"; considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 165 milioni di ecu l'importo degli aiuti a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati "PTOM"; che sono altresi previsti, fino ad un ammontare di 35 milioni di ecu, interventi della Banca sulle sue risorse proprie nei PTOM; considerando che l'ecu utilizzato per l'applicazione del presente accordo e' quello definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unita' di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione comunitaria (1), o, eventualmente, in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ecu; considerando che, per l'attuazione della convenzione e della decisione d'associazione dei PTOM, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un ottavo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; considerando che e' necessario istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato di uguale natura presso la Banca; che e' necessario armonizzare i lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica; considerando che la risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1993 e le conclusioni del Consiglio del 6 maggio 1994 vertono sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunita', e che la risoluzione del Consiglio del 1 giugno 1995 verte sulla complementarieta' tra le politiche e le azioni di sviluppo dell'Unione europea e degli Stati membri, previa consultazione della Commissione, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: (1) GU n. L. 379 del 30.12.1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1972/89 (GU n. L 289 del 24.7.1989) pag. 2). CAPITOLO I ARTICOLO 1 1. Gli Stati membri istituiscono un ottavo Fondo europeo di sviluppo (1995), in appresso denominato "Fondo". 2. a) Il Fondo e' dotato di un importo di 13.132 milioni di ecu, di cui: i) 12.840 milioni di ecu finanziati dagli Stati membri secondo i contributi seguenti: in milioni di ecu Belgio 503 Danimarca 275 Germania 3.000 Grecia 160 Spagna 750 Francia 3.120 Irlanda 80 Italia 1.610 Lussemburgo 37 Paesi Bassi 670 Austria 340 Portogallo 125 Finlandia 190 Svezia 350 Regno Unito 1.630 ii) 292 milioni di ecu provenienti dal trasferimento, dai fondi precedenti, delle risorse non assegnate o inutilizzabili, finanziati dagli Stati membri secondo le seguenti modalita': - 111 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento dell'importo globale delle sovvenzioni del settimo Fondo, decisi dalle Parti in base all'articolo 232 della convenzione, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del settimo Fondo; - 142 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento dell'importo globale delle sovvenzioni del settimo Fondo che devono essere considerate inutilizzabili ai fini dell'aiuto programmabile, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del settimo Fondo; - 26 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento degli importi globali delle sovvenzioni non assegnate in base al sesto Fondo, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del sesto Fondo; - 13 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento degli importi globali delle sovvenzioni non assegnate in base al quarto Fondo, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del quarto Fondo. b) La ripartizione di cui alla lettera a), punto i) puo' essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea. ARTICOLO 2 1. L'importo di cui all'articolo 1 e' cosi suddiviso: a) 12.967 milioni di ecu per gli Stati ACP e ripartiti nel modo seguente: i) 11.967 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui - 1.400 milioni di ecu riservati specificamente al sostegno dell'adeguamento strutturale; - 1.800 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione; - 575 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione; - 260 milioni di ecu riservati all'aiuto d'urgenza e all'aiuto ai rifugiati; - 1.300 milioni di ecu riservati alla cooperazione regionale; - 370 milioni di ecu riservati al finanziamento degli abbuoni d'interesse menzionati all'articolo 235 della Convenzione; - 6.262 milioni di ecu riservati al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale; ii) 1.000 milioni di ecu sotto forma di capitale di rischio. b) 165 milioni di ecu per i PTOM, ripartiti nel modo seguente: i) 135 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui: - 2,5 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari; - 5,5 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti per i PTOM, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione; - 3,5 milioni riservati all'aiuto d'urgenza e all'aiuto ai rifugiati; - 10 milioni di ecu riservati alla cooperazione regionale; - 8,5 milioni di ecu riservati al finanziamento degli abbuoni d'interesse menzionati all'articolo 157 della decisione; - 105 milioni di ecu riservati al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale; ii) 30 milioni di ecu sotto forma di capitale di rischio; 2. Qualora un PTOM divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), punto i), primo, terzo quarto, quinto e sesto trattino e al paragrafo 1, lettera b), punto ii) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), punto i), secondo trattino, ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione. ARTICOLO 3 All'importo di cui all'articolo 1 si aggiungono, fino ad un ammontare di 1.693 milioni di ecu, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in base alle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino ad un ammontare di 1.658 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino ad un ammontare di 35 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM. ARTICOLO 4 La quota degli importi riservata agli abbuoni d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 1 a, punto i), sesto trattino e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) quinto trattino che, allo scadere del periodo di concessione dei prestiti della Banca, non e' stata impegnata ritorna disponibile a titolo delle sovvenzioni da cui tali abbuoni provengono. Il Consiglio, su proposta della Commissione, elaborata d'intesa con la Banca, puo' decidere all'unanimita' di aumentare il massimale. ARTICOLO 5 Le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei PTOM in base alla convenzione e alla decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie. ARTICOLO 6 1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, anteriormente al 1 novembre, lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio successivo nonche' lo scadenzario delle richieste di contributi, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni da essa gestite. Il Consiglio si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Le modalita' di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 2. La Commissione aggiunge alle previsioni annuali sui contributi che essa deve presentare al Consiglio le proprie stime di spesa, comprese quelle relative ai Fondi precedenti, per ciascuno dei quattro anni successivi a quello della richiesta di contributi. 3. Qualora i contributi non bastassero al fabbisogno effettivo del Fondo durante l'esercizio in esame, la Commissione presenta al Consiglio proposte di versamenti complementari; quest'ultimo si pronuncia quanto prima alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4. ARTICOLO 7 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate, fino ad esaurimento, secondo le modalita' previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. Allo scadere del presente accordo gli Stati membri rimangono tenuti a versare, alle condizioni previste dall'articolo 6 e dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta. ARTICOLO 8 1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie a norma tanto dell'articolo 1 del secondo protocollo finanziario allegato alla convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione quanto, eventualmente, degli articoli 104 e 109 della convenzione. 2. La garanzia di cui al paragrafo 1 e' limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio. 3. Per gli impegni finanziari a norma degli articoli 104 e 109 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75%, che puo' essere anche del 100% dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti. 4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3 sono stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca. ARTICOLO 9 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente detratte da tali somme. 2. Fatto salvo l'articolo 192 della convenzione, i proventi da interessi su fondi depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della convenzione sono versati a credito di uno o piu' conti bancari aperti a nome della Commissione. Tali proventi sono impiegati dalla Commissione che delibera a maggioranza qualificata, previo parere del Comitato del FES di cui all'articolo 21, per: - coprire le spese amministrative e finanziarie risultanti dalla gestione della tesoreria del Fondo; - far effettuare studi o perizie di importo limitato e di breve durata, in particolare a supporto delle proprie capacita' di analisi, di diagnosi e di formulazione delle politiche di adeguamento strutturale; - far effettuare verifiche e valutazioni di importo limitato e di breve durata; - far effettuare studi o perizie di importo limitato e di breve durata nella fase conclusiva delle proposte di finanziamento. Tuttavia il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, di impiegare i proventi di cui al presente articolo per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 2. CAPITOLO II ARTICOLO 10 1. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 2. Fatti salvi gli articoli 28 e 29, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in base al suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. ARTICOLO 11 La Commissione provvede all'attuazione della politica d'aiuto elaborata dal Consiglio e all'attuazione delle linee direttrici della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo definita dal Consiglio dei ministri ACP-CE a norma dell'articolo 325 della convenzione. ARTICOLO 12 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei PTOM e degli altri beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 230 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione hanno preso con loro prima della presentazione delle domande. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dell'andamento dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e dell'orientamento da dare ai lavori sotto il profilo della politica di sviluppo nonche' la valutazione delle domande. ARTICOLO 13 1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, a norma dell'articolo 233 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione. 2. La Banca istruisce i progetti e programmi che, a norma del suo statuto e degli articoli 233 e 236 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con abbuoni d'interessi, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti e programmi produttivi nei settori industriale, agro- industriale, turistico, minerario e energetico nonche' nei trasporti e nelle telecomunicazioni connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che valuta se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma da parte della Commissione o della Banca, risulta che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto gestite dalla Commissione o dalla Banca, ciascuna di esse trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario. ARTICOLO 14 Fatti salvi i mandati generali conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti a condizioni speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento delle convenzioni precedenti, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in base al regolamento finanziario di cui all'articolo 32. ARTICOLO 15 1. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 2. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo. CAPITOLO III ARTICOLO 16 1. Al fine di garantire trasparenza e coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarieta' con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di identificazione dei progetti non appena presa la decisione di istruirli. Successivamente, essa aggiorna le schede di identificazione e ne tiene informati gli Stati membri. 2. In base agli stessi criteri di trasparenza, coerenza e complementarieta', gli Stati membri e la Commissione si comunicano periodicamente il prospetto aggiornato degli aiuti allo sviluppo che hanno concesso o prevedono di concedere. Inoltre, in particolare nei settori prioritari per i quali il Consiglio ha adottato risoluzioni specifiche sul coordinamento delle politiche, gli Stati membri e la Commissione procedono sistematicamente a scambi di informazioni e di opinioni sulle rispettive politiche e strategie per i vari paesi beneficiari e concordano, quando auspicabile e possibile, orientamenti settoriali comuni per ciascun paese, nel corso di riunioni periodiche tra le rappresentanze in loco della Commissione e degli Stati membri, di contatti bilaterali o di riunioni di esperti delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, nonche' nell'ambito dei lavori del comitato del FES di cui all'articolo 21, che deve svolgere un ruolo essenziale in tale processo. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano anche, nell'ambito delle riunioni periodiche tra le loro rappresentanze in loco, dei contratti bilaterali o delle riunioni di esperti delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, nonche' dei lavori del comitato del FES di cui all'articolo 21, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP. 4. La Banca informa regolarmente e in via riservata i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione. ARTICOLO 17 1. La programmazione di cui all'articolo 281 della convenzione e' assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilita' della Commissione e con la partecipazione della Banca. 2. Ai fini della programmazione, nel quadro di un maggiore coordinamento con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati in loco, e d'intesa con la Banca, la Commissione procede all'analisi della situazione economica e sociale di ciascuno Stato ACP per individuare gli ostacoli allo sviluppo e le valide prospettive di sviluppo in modo da valutare, su queste basi, gli orientamenti ritenuti appropriati. 3. L'analisi di cui al paragrafo 2 verte anche sui settori in cui la Comunita' e' particolarmente attiva, nonche' su quelli che possono beneficiare di un sostegno comunitario, tenendo conto delle priorita' della politica di cooperazione della Comunita', dell'efficacia delle politiche nazionali a livello macroeconomico e settoriale e della loro efficacia, degli interventi degli altri finanziatori, segnatamente degli Stati membri; e dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori, nonche' in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunita' e degli insegnamenti che ne sono tratti. 4. In base all'analisi di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora un documento sintetico sulla strategia di cooperazione a livello nazionale e regionale, proponendo una strategia comunitaria d'intervento. ARTICOLO 18 1. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca esaminano detto documento in sede al comitato del FES di cui all'articolo 21, per valutare il quadro generale della cooperazione tra la Comunita' e ciascuno degli Stati ACP e garantire, per quanto possibile, la coerenza e la complementarieta' tra l'aiuto comunitario e quello degli Stati membri. Dal canto suo, la Banca indichera' l'importo che potrebbe eventualmente destinare allo Stato ACP. 2. In base a questo esame e alle proposte dello Stato ACP, si svolgono scambi di vedute tra quest'ultimo, la Commissione e la Banca, per la parte di sua competenza, a norma dell'articolo 282 della convenzione, onde stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario. 3. Il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP e' trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi e della Commissione. Detto scambio di opinioni ha luogo qualora la Commissione oppure uno o piu' Stati membri ne facciano richiesta. 4. Le disposizioni previste dall'articolo 17 e dal presente articolo, relative alla programmazione nazionale, si applicano, mutatis mutandis, alla programmazione regionale sulla base dell'articolo 160 della convenzione. ARTICOLO 19 1. Ferma restando la possibilita', per lo Stato ACP, di chiedere una revisione del programma indicativo a norma dell'articolo 282, paragrafo 3, il programma viene riveduto in base all'articolo 282, paragrafo 3 non oltre tre anni dall'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, oppure quando l'importo totale delle decisioni di finanziamento prese nel quadro del programma indicativo dello Stato ACP raggiunge l'80% della prima quota finanziaria dell'assegnazione indicativa, se cio' avviene prima dello scadere del suddetto periodo di tre anni. 2. Al termine della revisione intermedia del programma indicativo di uno Stato ACP, la Commissione valuta, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 282, paragrafo 4 della convenzione, il reale fabbisogno dello Stato ACP in termini di impegni finanziari fino al termine del secondo protocollo finanziario della convenzione. La Commissione decide, caso per caso, l'attribuzione e il livello della seconda quota del programma indicativo, dopo uno scambio di vedute con gli Stati membri nel quadro del comitato del FES in base all'articolo 23, basandosi su un documento ricapitolativo dei servizi della Commissione. ARTICOLO 20 1. Le disposizioni della convenzione relativo al sostegno all'adeguamento sono attuate in base ai seguenti principi: a) nell'analizzare la situazione degli Stati interessati, la Commissione, che si fonda su una diagnosi elaborata in base agli indicatori di cui all'articolo 246 della convenzione, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese o previste nei settori contemplati da questo articolo ed in particolare le politiche monetarie, di bilancio e fiscale; b) il sostegno fornito a titolo dell'adeguamento strutturale deve essere direttamente connesso con le azioni e le misure adottate dallo Stato interessato in funzione di tale adeguamento; c) le procedure applicabili all'attribuzione degli appalti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle procedure amministrative e commerciali normali degli Stati ACP interessati; d) fatta salva la lettera c) e in caso di applicazione dei programmi d'importazione, ogni programma di sostegno all'adeguamento strutturale fissa, per le importazioni, il sistema di aggiudicazione degli appalti e, in questo contesto, i valori per commessa corrispondenti ai due livelli di ricorso alla concorrenza: - bando di gara internazionale; - trattativa diretta. Tuttavia, trattandosi di importazioni dello Stato e del settore parastatale, si seguiranno le consuete procedure in materia di appalti pubblici; e) richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con lo stesso, l'assistenza tecnica e' posta a disposizione dell'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma. Nel corso dei negoziati relativi all'assistenza tecnica, la Commissione provvede affinche' essa abbia il compito: - di controllare l'esecuzione operativa del programma, - di garantire che le importazioni siano effettuate alle migliori condizioni di qualita'/prezzo dopo una consultazione quanto piu' ampia possibile di fornitori ACP/CE, - di consigliare gli importatori, ogni qual volta cio' sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, al fine di allargare i loro mercati. L'assistenza tecnica potra' eventualmente aiutare gli importatori, se lo desiderano, a raggruppare le loro commesse quando i beni da importare siano omogenei per ottenere in tal modo un migliore rapporto qualita'/prezzo. f) Il sostegno finanziario diretto deve essere perfettamente coerente con il quadro macroeconomico e di bilancio in quanto elemento del programma di riforme globali, e deve essere soggetto alle eccezioni solitamente applicate nell'ambito dei programmi generali e settoriali di importazione. In particolare, l'assistenza non deve essere impiegata a sostegno di spese a scopo militare. 2. Se necessario, e almeno una volta all'anno, la Commissione informera' gli Stati membri dell'attuazione dei programmi di sostegno all'adeguamento e di qualsiasi problema attinente al mantenimento dell'ammissibilita'. Tale informazione, corredata di tutti gli elementi informativi necessari, comprese le statistiche, coprira' in particolare la corretta applicazione dell'accordo concluso con l'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma, comprese le disposizioni relative alle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), secondo comma, secondo trattino. Sulla base di tali informazioni, dello svolgimento dei programmi d'importazioni e del coordinamento con gli altri donatori, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4), potra' adattare le modalita' di esecuzione di tali programmi definite al paragrafo 1. CAPITOLO IV ARTICOLO 21 1. Presso la Commissione e' istituito, per le risorse del Fondo da essa gestite, un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, denominato "comitato del FES". Il comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del comitato del FES. 3. Ai voti degli Stati membri e' attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione: Belgio 9 Danimarca 5 Germania 50 Grecia 4 Spagna 13 Francia 52 Irlanda 2 Italia 27 Lussemburgo 1 Paesi Bassi 12 Austria 6 Portogallo 3 Finlandia 4 Svezia 6 Regno Unito 27 4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 145 voti, che esprimono il voto favorevole di almeno otto Stati membri. 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' NEL QUADRO DEL SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE ARTICOLO 22 1. Il comitato del FES concentra i suoi lavori sui problemi di fondo della cooperazione paese per paese e cerca un coordinamento appropriato delle impostazioni e delle azioni della Comunita' e dei suoi Stati membri a fini di coerenza e di complementarieta'. 2. I compiti del comitato del FES si situano a tre livelli: - programmazione dell'aiuto comunitario; - controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi gli aspetti settoriali; - processo decisionale. ARTICOLO 23 Per quanto concerne la programmazione, l'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 1 e gli scambi di opinioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3 e all'articolo 19, paragrafo 2 hanno lo scopo di pervenire al consenso auspicabile tra la Commissione e gli Stati membri. Questo esame e questi scambi di opinioni hanno luogo nell'ambito del comitato del FES e vertono: - sul quadro generale della cooperazione comunitaria con ciascuno Stato ACP, in particolare il o i settori in cui ci si propone di concentrare gli aiuti, e sulle misure previste per conseguire gli obiettivi fissati per tali settori, nonche' sugli orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale; - sulla coerenza e sulla complementarieta' dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile pervenire al consenso di cui al primo comma, e su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il comitato del FES formula egualmente il suo parere a maggioranza qualificata, secondo la procedura di cui all'articolo 21. ARTICOLO 24 Per quanto concerne il controllo dell'attuazione della cooperazione, hanno luogo discussioni in seno al comitato del FES: - sui problemi di politica di sviluppo e su qualsiasi problema di carattere generale e/o settoriale che possono derivare dall'attuazione dei vari progetti o programmi finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione, tenuto conto delle esperienze e delle azioni degli Stati membri; - sull'impostazione della Comunita' e dei suoi Stati membri per quanto riguarda il sostegno dell'adeguamento fornito agli Stati interessati, anche in materia di utilizzazione dei fondi di contropartita; - sull'esame delle modifiche e degli adattamenti che possono rivelarsi necessari a livello dei programmi indicativi e del sostegno all'adeguamento; - sulle revisioni intermedie chieste, eventualmente, dal comitato del FES all'atto di approvare le proposte di finanziamento per progetti o programmi specifici; - su valutazioni degli aiuti comunitari qualora diano luogo a problemi relativi ai lavori del comitato del FES. ARTICOLO 25 1. Per quanto concerne il processo decisionale, il comitato del FES da' il suo parere, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21: a) sull'ammissibilita' degli Stati ACP a beneficiare delle risorse di sostegno all'adeguamento strutturale tranne nei casi in cui, a norma dell'articolo 246, paragrafo 2 della convenzione, detta ammissibilita' abbia carattere automatico; b) sulle proposte di finanziamento relative ai progetti o programmi di valore superiore a due milioni di ecu, con procedura scritta o con procedura normale, le cui condizioni e modalita' saranno precisate nel regolamento interno di cui all'articolo 21, paragrafo 2; c) sulle proposte di finanziamento relative al sostegno, all'adeguamento o al sistema speciale di finanziamento (Sysmin) indipendentemente dal loro importo; d) sulle proposte periodiche di finanziamento elaborate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 (utilizzazione degli interessi). 2. La Commissione e' abilitata ad approvare, senza consultare il comitato FES, le operazioni di valore inferiore a 2 milioni di ecu. 3. a) La Commissione e' anche abilitata, alle condizioni di cui alla lettera b), ad approvare, senza consultare il comitato del FES, gli impegni supplementari necessari sia per coprire i superamenti previsti o registrati per un progetto o per un programma di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, sia per coprire l'ulteriore fabbisogno di finanziamento delle quote di adeguamento strutturale oggetto delle proposte di cui al paragrafo 1, lettera c), quando il superamento o l'ulteriore fabbisogno sia inferiore o pari al 20% dell'impegno iniziale fissato dalla decisione di finanziamento. b) Se l'impegno supplementare di cui alla lettera a) e' inferiore a quattro milioni di ecu, il comitato del FES e' informato della decisione presa dalla Commissione. Se l'impegno supplementare di cui alla lettera a) e' superiore a quattro milioni di ecu ma inferiore al 20%, verra' richiesto il parere del comitato del FES con procedure semplificate e accelerate che saranno precisate, in base a proposte della Commissione, all'atto dell'adozione del regolamento interno del comitato del FES. 4. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la situazione dei progetti o programmi d'azione nel quadro delle prospettive di sviluppo del o dei paesi interessati, nonche' il loro adeguamento alle politiche settoriali o macroeconomiche appoggiate dalla Comunita'. Esse indicano l'uso che si e' fatto in questi paesi dei precedenti aiuti della Comunita' nello stesso settore e tengono conto di eventuali valutazioni per progetto relative a detto settore. 5. Le proposte di finanziamento relative all'adeguamento strutturale specificano in particolare le modalita' di assegnazione dell'aiuto finanziario, sia esso diretto o indiretto. 6. Per accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono riguardare importi globali quando si tratta di finanziare: a) la formazione; b) la cooperazione decentrata; c) microprogetti; d) la promozione commerciale e lo sviluppo del commercio; e) serie di azioni di portata limitata in un determinato settore; f) la cooperazione tecnica. ARTICOLO 26 1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una delle proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. Dopo la consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES. 2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione puo' sottoporre una proposta, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni. 3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere: - che il problema sia sollevato in sede di comitato ministeriale ACP- CE di cui all'articolo 325 della convenzione, in appresso denominato "comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo", oppure - di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ARTICOLO 27 1. Le proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. Qualora decida di non seguire il parere del comitato del FES oppure in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, la Commissione deve ritirare la proposta oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del comitato del FES, entro un termine che, in linea di massima, non puo' essere superiore a due mesi. In quest'ultimo caso, qualora si tratti di proposte di finanziamento, lo Stato ACP interessato, se non ha deciso di rivolgersi al comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, puo' trasmettere al Consiglio, a norma dell'articolo 289, paragrafo 3 della convenzione, qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione del Consiglio prima della decisione finale ed essere sentito dal presidente e dai membri del Consiglio. ARTICOLO 28 1. Presso la Banca e' istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato dell'articolo 28". Il comitato dell'articolo 28 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; la Banca provvede alle mansioni di segreteria. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimita', adotta il regolamento interno del comitato dell'articolo 28. 3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell'articolo 28 sono quelle che risultano dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5. ARTICOLO 29 1. Il comitato dell'articolo 28 da' un parere a maggioranza qualificata in merito alle domande di prestiti agevolati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio presentategli dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione al finanziamento dello sviluppo definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CE. Oltre ai compiti previsti al primo comma, il comitato dell'articolo 28, su richiesta della Banca o, con l'accordo di questa, di uno o piu' Stati membri, puo' procedere: - all'esame delle questioni relative alla politica di sviluppo, nella misura in cui sono direttamente connesse alle attivita' della Banca nell'ambito del progetto; - a scambi di opinioni sulle modalita' pratiche della Banca e degli Stati membri in materia di finanziamento di progetti in una prospettiva di coordinamento; - a discussioni sulle questioni sollevate dalle valutazioni delle attivita' della Banca di cui all'articolo 30, paragrafo 6. 2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 28 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonche' l'uso che si e' fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore. 3. Se il comitato dell'articolo 28 da' parere favorevole su una domanda di prestito agevolato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato la Banca, ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 4. Se il comitato dell'articolo 28 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato, la Banca in base all'articolo 289, paragrafi 2 e 3 della convenzione, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere: - che il problema venga sollevato in seno al comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, oppure - di essere sentiti dall'organo competente della Banca. Al termine dell'audizione la Banca puo': - decidere di non dare seguito alla proposta, oppure - chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 28 di adire quanto prima il Consiglio. In quest'ultimo caso, la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell'articolo 28 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonche' di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del comitato dell'articolo 28. Se il Consiglio conferma la posizione presa dal comitato dell'articolo 28 la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto. ARTICOLO 30 1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' da esse rispettivamente gestiti sono posti in atto dagli Stati ACP, dai PTOM o dagli altri eventuali beneficiari. 2. La Commissione e la Banca si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda e in stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. Nell'ambito dei paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 220 e 221 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. La Banca comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione dei progetti finanziati in base alle risorse del Fondo che essa gestisce. 5. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, alla scadenza del protocollo finanziario allegato alla convenzione, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comprende inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. 6. Il Consiglio e' periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca per la valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti. CAPITOLO V ARTICOLO 31 1. Gli importi dei trasferimenti STABEX di cui, rispettivamente, alla terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ecu. 2. I pagamenti sono effettuati in ecu. 3. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione riassuntiva sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti. Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati. 4. Il paragrafo 3 si applica anche per quanto concerne i PTOM. CAPITOLO VI ARTICOLO 32 Le disposizioni di applicazione del presente accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita agli articoli 188A e seguenti del trattato. ARTICOLO 33 1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Fatto salvo il paragrafo 5, la Corte dei conti esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per permettere a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del Fondo. 5. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca sono oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite. 6. La Commissione elabora, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esegue il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa. ARTICOLO 34 1. Fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii): - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1980. - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1985. - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1990. - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1990 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1995. 2. Se, per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze, e' compromessa la corretta realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione puo' presentare proposte supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 21. ARTICOLO 35 1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata del secondo protocollo finanziario allegato alla convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate in base alla convenzione e a detto protocollo. ARTICOLO 36 Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. Fatto a Bruxelles, addi' venti dicembre millenovecentonovantacinque.