DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297
Entrata in vigore del decreto: 27-9-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale prevede che, con la procedura dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio, sempreche' siano compatibili con il diritto comunitario;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;
Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, recante il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Ritenuta la necessita' di riordinare la disciplina della produzione e della commercializzazione di alcune bevande spiritose ottenute nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle acquaviti, alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori;
Vista la comunicazione alla commissione dell'Unione europea effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, per le politiche agricole e della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Acquaviti
Art. 1
Definizione
1.Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquavite" la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.
2.Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate dal presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.
Note alle premesse: - L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e' il seguente: "Art. 50. - 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati: a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea; b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente. 4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3. 5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche". - L'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'art. 6, le denominazioni di cui all'art. 1, paragrafo 4 sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, tenuto conto dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12. Tali denominazioni devono essere utilizzate per designare i prodotti in causa. Per le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti prescritti per i prodotti definiti all'art. 1, paragrafo 4 non possono essere utilizzate le denominazioni ivi precisate. Queste bevande devono essere denominate "bevande spiritose". 2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con indicazioni geografiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore. 3. a) Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II possono sostituire le denominazioni di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni composte. Tali denominazioni, composte o non, possono essere eventualmente accompagnate da indicazioni complementari a condizione che esse siano disciplinate dallo Stato membro di produzione. In deroga al primo comma, l'indicazione marque nationale luxembourgeoise sostituisce la denominazione geografica e puo' completare le denominazioni delle acquaviti elaborate nel Granducato di Lussemburgo che figurano nell'allegato II. b) Queste denominazioni geografiche sono riservate alle bevande spiritose per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualita' definitive si sia svolta nella zona geografica in causa. c) Gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio sempreche' siano compatibili con il diritto comunitario. Nel contesto dell'attuazione di una politica della qualita', queste norme possono limitare la produzione di una zona geografica determinata ai prodotti di qualita' conformi a tali norme specifiche". - L'art. 28 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede, per quanto riguarda i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche, che il regime del deposito fiscale e' consentito per i seguenti impianti: a) stabilimenti di produzione; b) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa; c) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa; d) depositi doganali di proprieta' privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; e) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai punti al) e a2), ubicati fuori dai predetti impianti; f) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; g) magazzini di invecchiamento.
Art. 2
Aggiunte
Nota all'articolo 2: - Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 e' relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.
Capo II Acquaviti di frutta
Art. 3
Aggiunte e invecchiamento
1.Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta e' consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione e' stata ottenuta la bevanda.
2.La durata dell'invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, puo' essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
3.Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento e' trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento gia' maturato si cumula con quello successivo, purche' le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.
Art. 4
lndicazione geografica
Nota all'art. 4: - Le acqueviti di frutta, di cui all'allegato II, punto 7, del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti: Sudtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Sudtiroler Aprikot o Sudtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige Sudtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Sudtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Sudtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Sudtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige Sudtiroler Golden delicious/Golden delicious dell'Alto Adige Williams friulano o del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino o del Trentino Williams trentino o del Trentino Sliwovitz trentino o del Trentino Aprikot trentino o del Trentino
Capo III Brandy italiano
Art. 5
Definizione
1.La denominazione "brandy italiano" e' riservata all'acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati ne' rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
2.Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e' consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 5: - Per l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 si vedano le premesse.
Art. 6
Aggiunte
Nota all'articolo 6: - Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 e' relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. Nota all'art. 6: - L'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura e loro miscele; b) sostanza aromatizzante: una determinata sostanza chimica dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta: 1) con procedimenti fisici, comprese la distillazione e la estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari, comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione; 2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1); 3) per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o animale descritta al numero 1); c) preparazione aromatica: un prodotto diverso dalle sostanze definite alla lettera b), numero 1), concentrato o meno, avente proprieta' aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti fisici, comprese la distillazione e l'estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione, la torrefazione e la fermentazione; d) aromatizzante di trasformazione: un prodotto ottenuto, rispettando le prassi corrette di fabbricazione, mediante riscaldamento per non piu' di 15 minuti a temperatura non superiore a 180 C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per se' proprieta' aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto aminico e un altro e' uno zucchero riduttore; e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi impiegato nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.
Art. 7
Titolo alcolometrico
1.Per poter essere immesso al consumo il brandy italiano deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.
2.Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Nota all'articolo 7: - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concerne la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Art. 8
Limiti delle sostanze volatili
Capo IV Grappa
Art. 9
Definizione
1.La denominazione "grappa" e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale, e rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 10
Produzione
1.La grappa e' ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.
2.Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole nel prodotto finito.
3.L'impiego delle fecce liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
4.La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.
5.L'osservanza dei limiti previsti al comma 2 deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.
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