DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 306
Entrata in vigore del decreto: 1-10-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera c), nonche' i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'opportunita' di emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire alle universita' di predisporre in tempo utile le informazioni per gli studenti in vista dell'anno accademico 1997-1998, nonche' di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, rinviando il tema piu' generale e piu' complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;
Visto il parere reso dalla VII commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalita' di determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle universita' non statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha espresso parere;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 8, lettera c), dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a)-b) (omissis); c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari". - Il comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR). "Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali). - 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le universita' deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto: a) la trasformazione in corsi di diploma universitario; b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento. 2. Trascorso il predetto termine qualora l'universita' non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse. 3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel piano di sviluppo dell'universita' 1986-1990. 4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria. 5. Lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti". - Per il testo del comma 8, lettera c), dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda la nota alle premesse.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232))((2))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232))((2))
Art. 4
Contributi universitari per le scuole di specializzazione
1.Le universita' determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.
2.Le universita' determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3.Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle universita', non e' preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 si veda la nota all'art. 3.
Art. 5
Limiti della contribuzione studentesca
1.Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non puo' eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1-bis.Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, ((per gli studenti internazionali e)) per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti lavoratori.
1-quater.Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e materiale didattico.
1-quinquies.Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'.
2.Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non puo' superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.
3.Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore puo' essere incrementato esclusivamente con gradualita'.
4.Le universita' comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.
Art. 6
Norme per le universita' non statali
1.Le universita' e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.
2.Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti di cui al com- ma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
3.Le universita' e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.
Nota all'art. 6: - Per il titolo della legge n. 390/1991 si veda la nota all'art. 3.
Art. 7
Revisione del regolamento
1.Il presente regolamento e' soggetto a revisione biennale ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda la nota alle premesse.
Art. 8
Abrogazione di norme
1.Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso articolo 5, sono soppresse le parole da: "in base al reddito" fino a: "e' fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Berlinguer, Ministro del l'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 4
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda la nota all'art. 2.
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