DECRETO 31 luglio 1997, n. 319
Entrata in vigore del decreto: 7-10-1997
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto - legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996 con la quale il CIPE, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate dal 1997, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995;
Considerata, pertanto, la necessita' di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;
Ritenuto, per migliorare l'efficacia delle procedure di incentivazione, di apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 riguardanti, tra l'altro, l(elevato a)' introduzione di un secondo bando annuale, la riduzione dei tempi per le istruttorie e la formazione delle graduatorie, ed alcune semplificazioni procedurali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 3 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38354 del 14 luglio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro d'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", e' modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 66, e' pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527. Note alle premesse: - Il testo del D.L. n. 415 / 1992 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) coordinato con la legge di conversione n. 488 / 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. - Il testo dell'art. 3 della legge n. 488 / 1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 3. - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) affidamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale; b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie; d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione; e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma; f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonche' dal decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima". - Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 96 / 1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), contenente norme sulle agevolazioni alle attivita' produttive: "1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415 / 1992 (per il titolo v. nella prima delle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione n. 488 / 1992, citato nel soprariportato comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 96 / 1993: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in ''equivalente sovvenzione netto'' secondo i criteri e nel limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziatie di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.". - La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995. - La deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Dopo l'articolo 1 del decreto e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate; b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario; c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate; d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale; e) valutazione dei criteri di cui all'articolo 6-bis; f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.
Nota all'art. 2: - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede, ai commi 1 e 2, che, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indica una conferenza di servizi. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. L'art. 15, al comma 1, dispone che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
Art. 3
1.L'articolo 2, comma 1, del decreto e' sostituito dal seguente: " 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTA T '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato di Roma, nonche' le imprese, regolarmente costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attivita' ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere gia' costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata".
2.L'articolo 2, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni e' correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a piu' iniziative o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'articolo 1, comma 3 convenzionate con le banche concessionarie".
3.L'articolo 2, comma 4, del decreto e' abrogato.
6.L'articolo 2, comma 13, del decreto e' sostituito dal seguente: " 13. Il tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno ed e' determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal l gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione e' adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea".
Note all'art. 3: - Il comma 1 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manufatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonche' le imprese, costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco che puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e' il seguente: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)-b) (omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi". - Il comma 3 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "3. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma. Dette iniziative, ivi comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono essere realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie". - Il comma 4 deIl'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, prevedeva la possibilita' per un'impresa di richiedere la valutazione unitaria di piu' domande di agevolazione a fronte di programmi di investimento su piu' unita' produttive collegati da un elevato livello di interconnessione produttiva. - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e delle spese ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea o dal CIPE". - Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa e' stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese". - Il comma 13 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. A partire dal 1 gennaio 1994 esso e' pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembrenovembre dell'anno precedente e puo' essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione.".
Art. 4
1.Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, la lettera g), e' sostituita dalla seguente: " g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e / o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata".
2.Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie".
Note all'art. 4: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformita' alla delibera CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimento: a) costruzione di un nuovo impianto produttivo; b) ampliamento: l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi; c) ammodernamento: l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e / o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; d) ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; e) riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; f) riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che e' escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi; g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e / o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento".
Art. 5
2.L'articolo 4, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente: " 2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1 - ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilita' delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate".
3.L'articolo 4, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'articolo 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purche' capitalizzate. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non e' ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile".
Note all'art. 5: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, alla acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - Il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1". - Il comma 3 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare relativo alla suddetta data; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese di funzionamento in generale, quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati ed all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese re1ative all'acquisto da parte della societa' di leasing di beni gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti l'acquisto del suolo aziendale. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci della ditta richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci". - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
Art. 6
1.L'articolo 5, comma l, del decreto e' sostituito dal seguente: " 1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando".
3.Nell'articolo 5, comma 3, del decreto, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie".
4.L'articolo 5, comma 4, del decreto e' sostituito dal seguente: " 4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne venfica la completezza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 , del presente regolamento e del business plan e quella presentata al di fuori dei termini di cui al comma 1, non e' considerata valida e viene restituita all'impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nel caso di domanda inoltrata dalla societa' di leasing, anche a quest'ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. L 'impresa e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l'integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata; detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Note all'art. 6: - Il comma 1 dell'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "1. La domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sulle risorse finanziarie di ciascun anno, e' presentata dall'imprenditore alla banca concessionaria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto specificato all'art. 12, comma 3. Ai fini del rispetto del predetto termine, si considera quale data di presentazione quella del timbro postale di spedizione del plico raccomandato contenente il modulo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 2. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la domanda e' presentata ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, prescelta dall'impresa, per il successivo inoltro alla banca ccncessionaria". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. La domanda di agevolazioni e' presentata dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e reso disponibile anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima. Qualora l'iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi del presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: "3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre, specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 15 / 1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Il comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti e' restituita all'imprenditore, unitamente alla documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, con specifica nota contenente le motivazioni della restituzione. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con allegata copia del modulo di domanda incompleto. L'imprenditore puo' ripresentare la domanda completa e la relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra; solo quest'ultima e' considerata a tutti gli effetti domanda di agevolazioni. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria la completezza della domanda di agevolazione viene accertata e specificatamente attestata alla banca concessionaria dalla societa' di leasing che ne assume pertanto la responsabilita'.". - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 / 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "1. Il responsabile del procedimento: a) (omissis); b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".
Art. 7
2.L'articolo 6, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente: " 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e' inviata per conoscenza regione interessata".
3.L'articolo 6, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione".
4.Dopo l'articolo 6, comma 3, del decreto, e' inserito il seguente: " 3-bis . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolativi, puo' modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non piu' di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendono il mese di agosto".
6.L'articolo 6, comma 5, del decreto e' sostituito dal seguente: " 5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato".
7.Nell'articolo 6, comma 6, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: " a) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: " e) le priorita' regionali sono individuate, con le modalita' di cui all'articolo 6-bis, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci; f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime". 8. Nell'articolo 6, comma 7, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "dei fondi disponibili per", le parole "l'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna graduatoria". 9. L'articolo 6, comma 8, del decreto e' sostituito dal seguente: "
8.Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'articolo 5, comma 1". 10. L'articolo 6, comma 9, del decreto e' sostituito dal seguente: "
9.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing". 11. Nell'articolo 6, comma 10, ultimo periodo del decreto dopo le parole "la dichiarazione attestante la", le parole "prima di dette date" sono sostituite dalle seguenti: "data di ultimazione del programma".
Note all'art. 7: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa; c) la validita' tecnico - economico - finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima; d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare; e) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4". - Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra il 1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanzc degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa". - Il comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato cosi' recitava: "3. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla lore pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria: a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti cinque indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda: 1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera e) ; 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f) ; b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei cinque indicatori suddetti normalizzati; c) procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti". - Per gli estremi della pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse. - Il comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "5. Per le iniziaive di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa. - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue: a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa e' quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11; b) il valore dell'investimento complessivo e' anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni; c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle unita' aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed e' convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento; d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile e' quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9; e) le priorita' regionali sono individuate, con le modalita' di cui all'art. 6-bis, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci; f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalita' fissate con contenimento e / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numeri intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime". - Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2". - Il comma 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni". - Il comma 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa di leasing". - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 5 come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: "10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dal verbale di consegna dei beni".
Art. 8
1.Dopo l'articolo 6 del decreto e' inserito il seguente: "Articolo 6-bis (Priorita' regionali ). - 1. Ai fini della determinazione dell'indicatore previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera a), n. 4, del presente decreto, le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di criteri, per la concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi alcuna proposta entro il predetto termine, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima. 2. A tal fine ciascuna regione indica particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione degli interventi ed individua il relativo punteggio da attribuire. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorita' di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1".
Art. 9
1.Nell'articolo 7, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda". Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle", sono inserite le seguenti "due o". 3. L'articolo 7, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare". 4. L'articolo 7, comma 4, del decreto e' sostituito dal seguente: " 4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'articolo 9". 5. Nell'articolo 7, comma 5, del decreto, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni".
Note all'art. 9: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3. Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniz iativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Ciascuna delle due o tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa, e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata". - Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "3. Ai fini di ciascuna delle tre erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria, anche tramite gli istituti collaboratori, unitamente alla relativa richiesta ed al certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale, ovvero, nel caso di ditte individuali, al certificato della competente CCIAA, la seguente documentazione: a) in caso di anticipazione: 1) fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui al comma 2; b) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale: 1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato, nonche' la conformita' dei lavori eseguiti al programma medesimo; 2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero, nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia attesta la regolarita' e lo stato della relativa pratica; c) nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione di cui alla lettera b) e' resa, con le medesime modalita', dalla societa' di leasing". - Il comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "4. L'erogazione della terza ed ultima quota e' altresi subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9". - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonche', al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. All'atto dell'erogazione dell'ultima quota e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni".
Art. 10
Note all'art. 10: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995 n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria: a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 / 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato". - Il regolamento (CEE) n. 2052 / 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 185 del 15 luglio 1988. - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Nelle ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario".
Art. 11
1.Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, la lettera g) e' abrogata.
2.Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad ecccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing".
3.Nell'articolo 9, comma 8, del decreto, dopo le parole "trasmettono entro" la parola "sessanta" e' sostituita dalla parola: "novanta".
4.Nell'articolo 9, comma 10 , del decreto, dopo le parole "comprendente un giudizio di", la parola "ammissibilita'" e' sostituita dalla parola "pertinenza".
Note all'art. 11: - La lettera g) del comma 5 dell'art. 9 prevedeva che alla documentazione finale di spesa fosse allegata una dichiarazione attestante l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa. - Il testo vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing". - Il testo vigente del comma 8 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro novanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresi', ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata". - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonche' le risultanze dell'accertamento da parte delle banche medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa".
Art. 12
1.Nell'articolo 10, comma 5, del decreto dopo le parole "ivi compreso il", "30%" e' sostituito da "10%".
Nota all'art. 12: - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6".
Art. 13
1.Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.
2.Le domande presentate per il bando chiuso il 31 dicembre 1996, per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo solo previa riformulazione, secondo le modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento.
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 201
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