DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 320
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301. - Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n. 223. - Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Note all'art. 1: - L'art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, era il seguente: "Art. 19. - Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alle strade statali; b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario; c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali; d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico; e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica; g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti; h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici; i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale". - L'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1994, n. 49, è il seguente: "Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a: a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonchè alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione; d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonchè la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario; g) effettuare e partecipare, a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione; h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici; i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri; l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'Ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espriazione per pubblica utilità. 3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato. 4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato". - L'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233) è il seguente: "3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, nè può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) - c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
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