DECRETO 16 luglio 1997, n. 323
Entrata in vigore del decreto: 9-10-1997
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, con il quale, in attuazione dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' stato emanato il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica;
Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale e' stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica;
Ritenuta l'esigenza di procedere, su proposta dei rispettivi dirigenti generali direttori degli uffici, all'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica ed all'individuazione delle relative funzioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, acquisita rispettivamente con le note protocollo DAGL / 27720 / 95 del 26 giugno 1997 e protocollo 1.1.4 / 27720 / 95 del 16 luglio 1997 e con la nota protocollo 164397 del 27 giugno 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, sono individuate le strutture dirigenziali denominate "Servizi" alle quali sono attribuite le funzioni indicate negli articoli che seguono. 2. Alla direzione dei Servizi sono preposti funzionari con la qualifica di "dirigente". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) (le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione); 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) (le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione); 10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributivefunzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sar a' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti". - Il D.P.R. n. 536/1984 reca: "Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente: "Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni; b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, gli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia; f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didatticoscientifiche e gestionaliorganizzative; g) prevedere: 1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione; 3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione; 4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma; 5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso; i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato; l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione; o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; q) (al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93); r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletano, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B legate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale (passagi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita'; cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni; dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il D.P.C.M. n. 597/1993 reca: "Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica". - Il D.P.C.M. n. 321/1994 reca: "Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. n. 321/1994 (Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica) e' il seguente: "Art. 1 (Uffici dirigenziali generali del Dipartimento). - 1. Gli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti: 1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 2) personale delle pubbliche amministrazioni; 3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; 4) procedimenti ed efficienza amministrativa. 2. Sono, altresi', uffici di livello dirigenziale generale, con compiti strumentali: 1) l'ufficio di capo del Dipartimento; 2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale; 3) l'ispettorato per la funzione pubblica. 3. Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica si provvede all'articolazione, secondo criteri di omogeneita' di compiti e funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 6, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottopoti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i documenti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 321/1994 (Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica) e' il seguente: "Art. 2 (Ufficio di capo del Dipartimento). - 1. Il capo del Dipartimento assicura il necessario supporto per il funzionamento delle strutture del Dipartimento e adotta i provvedimenti diretti a garantire il coordinamento degli altri uffici di livello dirigenziale generale tra loro e con gli uffici ausiliari del Ministro; cura i rapporti con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Art. 3 (Ufficio per gli affari generali e per il personale). - 1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridicoamministrativi; sovraintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e contabili nonche' delle attivita' contrattuali; sovraintende all'archivio generale e cura la rassegna stampa; intrattiene i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 11), della legge 29 marzo 1983 n. 93, e il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.)". "Art. 4 (Ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni esercita le attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per l'ottimale corrispondenza delle strutture delle pubbliche amministrazioni alle esigenze istituzionali e dell'utenza, anche per quanto concerne l'utilizzazione degli strumenti informatici, all'uopo promuovendo l'omogeneizzazione, sul piano normativo e amministrativo, delle strutture organizzative delle amministrazioni. Effettua l'analisi del fabbisogno di personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29, e successive modificazioni, ed emana le direttive di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per la ridefinizione periodica di uffici e piante organiche delle altre amministrazioni. L'ufficio cura la tenuta e l'aggiornamento delle raccolte degli atti normativi e di organizzazione nonche' degli organigrammi e degli altri schemi grafici relativi alla struttura delle pubbliche amministrazioni". "Art. 5 (Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di pubblico impiego; coordina e promuove le iniziative riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti anche con riguardo alla individuazione di sistemi valutativi e premianti delle prestazioni di lavoro nonche' ai trattamenti di quiescenza e previdenza; effettua la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilita', previa acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle aniministrazioni interessate". "Art. 6 (Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; esercita la vigilanza e cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i pubblici dipendenti, e svolge l'attivita' di contrattazione devoluta dalla legge al Dipartimento; attende alla ricognizione di tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e alla raccolta dei loro statuti; cura la raccolta dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali ed adotta i provvedimenti inerenti al riconoscimento della maggiore rappresentativita' sindacale sul piano nazionale. 2. L'ufficio rilascia gli assensi preventivi per il collocamento in aspettativa sindacale e registra i permessi sindacali autorizzati dalle pubbliche amministrazioni; ne pubblica annualmente i dati numerici per sindacato, amministrazione e regione. 3. L'ufficio svolge attivita' di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146". "Art. 7 (Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa). - 1. L'ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di economicita' e rendimento dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la valutazione della produttivita' ed i risultati conseguiti, favorendo, a tal fine, la predisposizione di indici di valutazione e vigilando sulla relativa attuazione. 2. L'ufficio cura i rapporti con i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto - legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'adozione degli interventi ritenuti necessari in materia di efficienza amministrativa. 3. All'ufficio fa capo l'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". "Art. 8 (Ispettorato per la funzione pubblica). - 1. L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, svolge compiti ispettivi, vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, nonche' sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti".
Art. 2
1.L'ufficio del capo del Dipartimento si articola nei seguenti servizi: A) Formazione: analisi e programmazione dell'aggiornamento del personale in attivita' di servizio; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed istruttoria dei provvedimenti concernenti il funzionamento della scuola stessa, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica nonche' attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di formazione nei confronti della predetta scuola e del FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno; formazione ed aggiornamento del personale; attivita' di indirizzo e vigilanza sul FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno; programmazione ed attivita' di controllo del progetto RIPAM relativo all'accesso e formazione di personale negli enti locali del Mezzogiorno. B) Progetti finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni: promozione, selezione, valutazione dei progetti presentati da amministrazioni pubbliche. C) Informazione statistica e gestione del sistema automatizzato delle informazioni: indagini statistiche sulle attivita' delle amministrazioni pubbliche e sul pubblico impiego e istruttoria degli atti di vigilanza sull'ISTAT; organizzazione e funzionamento di banche dati informatizzate relative all'albo dei dipendenti civili dello Stato, all'albo dei dirigenti pubblici, all'albo dei dipendenti italiani operanti presso organizzazioni internazionali all'estero, all'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; acquisizione, attraverso il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dei flussi finanziari relativi ai costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, delle amministrazioni pubbliche, per i quali e' prevista la determinazione delle relative informazioni d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 29 / 1993; esame del conto annuale delle spese sostenute per il personale dalle amministrazioni pubbliche nonche' dagli enti pubblici economici e dalle aziende che producono servizi di pubblica utilita'; organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica. D) Coordinamento e rapporti istituzionali - Relazione al Parlamento: attivita' di supporto studio e collaborazione all'ufficio del capo del Dipartimento; coordinamento con gli uffici del Dipartimento e con quelli ausiliari del Ministro; rapporti con il segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento ed esame delle relazioni di altri organi ai fini di eventuali iniziatie legislative.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 63, 64 e 65 del D.Lgs. n. 29 / 1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 63 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati". "Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento". "Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rivelazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono risultati della gestione e del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specificare materie, settori ed interventi. 5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro".
Art. 3
1.L'ufficio per gli affari generali e per il personale si articola nei seguenti servizi: A) Affari generali e personale: gestione degli affari generali e giuridicoamministrativi; gestione del personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica; archivio generale; servizi ausiliari di carattere generale; attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. B) Affari amministrativocontabili: gestione degli affari finanziari e contabili; svolgimento delle attivita' contrattuali; definizione residuale della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi. C) Affari internazionali: rapporti con l'Unione europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Unione dell'Europa occidentale e con gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego; rapporti con l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht; libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea; attuazione delle direttive CEE in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri Paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana. D) Stampa, documentazione e biblioteca: rassegna della stampa quotidiana e periodica; redazione della rivista "Funzione pubblica" e di altre pubblicazioni in materia di pubblica amministrazione e di pubblico impiego; raccolta di documentazione e informazioni; gestione della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.
Nota all'art. 3: - Il D.Lgs. n. 626 / 1994 reca: "Attuazione delle direttive 89 / 391 / CEE, 89 / 654 / CEE, 89 / 655 / CEE, 89 / 656 / CEE, 90 / 269 / CEE, 90 / 270 / CEE, 90 / 394 / CEE della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - Il D.Lgs. n. 242 / 1996 reca: "Modifiche ed interrogazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Art. 4
1.L'Ufficio per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi: A) Strutture delle pubbliche amministrazioni: verifica della funzionalita' delle strutture delle pubbliche amministrazioni ed emanazione di direttive periodiche alle amministrazioni per la ridefinizione degli uffici ex articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino o la fusione di ministeri e di amministrazioni ad ordinamento autonomo e per l'istituzione di enti o di organismi indipendenti per la regolazione di servizi di rilevante interesse pubblico; predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino, soppressione o fusione di enti pubblici non economici o di organi collegiali dello Stato; predisposizione o esame di provvedimenti o proposte concernenti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di altro livello dirigenziale, e delle relative funzioni, delle amministrazioni pubbliche; attivita' di consulenza tecnico - giuridica con espressione di pareri su quesiti in materia di strutturazione, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni in genere. B) Carichi di lavoro: verifica delle rilevazioni dei carichi di lavoro delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca vigilati dalle predette amministrazioni, ai fini della quantificazione del fabbisogno di personale; emanazione di direttive periodiche per la predisposizione delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle pubbliche amministrazioni; esame delle metodologie proposte e dei relativi esempi applicativi, ai fini dell'espressione del giudizio di congruita'; verifica dei risultati della rilevazione dei carichi di lavoro mediante l'analisi dei dati riportati su prospetti cartacei nonche' su supporti informatici; verifica tecnica, d'intesa con il Ministero del tesoro, delle proposte di quantificazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sulla base delle rilevazioni dei carichi di lavoro; attivita' di consulenza tecnico - giuridica su quesiti in materia di carichi di lavoro. C) Dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: predisposizione, previa verifica delle condizioni e degli adempimenti preliminari alle proposte, dei provvedimenti di definizione delle dotazioni organiche del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e connesse attivita' di informazione alle organizzazioni sindacali; rapporti con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'analisi e del controllo degli oneri finanziari sulle proposte di definizione delle dotazioni organiche; esame dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca ai fini della loro approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti; emanazione di direttive per la ridefinizione periodica delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni. D) Monitoraggio delle linee di attivita' delle pubbliche amministrazioni: analisi e monitoraggio delle linee di attivita' omogenee delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del Tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche del personale; verifica periodica degli scostamenti tra i parametri definiti e le proposte avanzate dalle amministrazioni in ordine alla determinazione delle dotazioni organiche; costituzione di una banca - dati per la classificazione e omogeneizzazione delle linee di attivita' nonche' individuazione di strumenti informatici idonei alla gestione dei dati, che consentano la ricerca, il confronto, l'analisi per le linee di attivita' o per loro raggruppamenti; proposte per l'introduzione di correttivi o modifiche, anche in relazione all'obiettivo di riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, per la razionalizzazione delle linee di attivita' in cui si scompongono detti procedimenti.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 30 e 6 del D.Lgs. n. 29 / 1993 e' il seguente: "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia del personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il testo dell'art. 22, comma 18, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".
Art. 5
1.L'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi: A) Reclutamento: elaborazione degli indirizzi generali nel settore del pubblico impiego; coordinamento e promozione di iniziative concernenti il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche; cura delle problematiche attinenti all'occupazione della pubblica amministrazione; programmazione e definizione delle modalita' e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni; espletamento di concorsi unici con relativa nomina ed assegnazione di sede dei vincitori; predisposizione di direttive alle amministrazioni per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; analisi e programmazione dell'aggiornamento del personale in attivita' di servizio, di intesa con la scuola superiore della pubblica amministrazione. B) Stato giuridico: coordinamento e promozione delle iniziative riguardanti lo stato giuridico del personale della pubblica amministrazione, compreso quello non contrattualizzato; risoluzione delle questioni concernenti lo stato giuridico del personale; supporto alla elaborazione degli indirizzi generali in materia di trattamento giuridico; attivita' di consulenza tecnico - giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre strutture del Dipartimento e di privati - rapporti con l'ARAN; rapporti con organi consultivi o delle giurisdizioni superiori - rapporti con l'avvocatura generale dello Stato - cura del contenzioso; coordinamento della disciplina generale in materia di assunzione e di deroghe in materia di assunzione nonche' in materia di contratti di formazione - lavoro; attivita' di verifica e di coordinamento in materia di declaratoria di corrispondenza e su equiparazioni di qualifiche e profili tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione; coordinamento delle iniziative per l'attuazione, nelle pubbliche amministrazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. C) Mobilita' e disponibilita': ricognizione delle vacanze di organico ed attuazione dei processi di mobilita' del personale; adempimenti relativi alle dichiarazioni di eccedenza dei dipendenti pubblici e al relativo trattamento; analisi e valutazione delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti sulla consistenza del personale, sulle conseguenti carenze ed eccedenze, nonche' degli elenchi nominativi del personale da trasferire, ai fini della mobilita'; istruttoria delle intese con la regione per la mobilita' del personale dipendente; esame degli accertamenti effettuati dai comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione e delle proposte formulate per la ridistribuzione del personale pubblico; definizione dei criteri generali ed obiettivi per la proroga del periodo di collocamento in disponibilita' dei dipendenti pubblici eccedenti; tenuta degli elenchi dei dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, comandati o distaccati e connessi provvedimenti; istruttoria e definizione dei trasferimenti d'ufficio dei dipendenti degli enti locali dissestati; procedure di trasferimento di dipendenti di aziende, enti pubblici dismessi verso pubbliche amministrazioni; lavori socialmente utili ed utilizzazione dei lavoratori cassaintegrati. D) Trattamento economico - Previdenza e quiescenza: coordinamento e promozione, di intesa con il Ministro del tesoro, delle iniziative riguardanti il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, anche con riferimento al trattamento accessorio ed ai compensi per lavoro straordinario; attivita' di consulenza tecnico - giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre strutture del Dipartimento e di privati - rapporti con l'ARAN; sistemi valutativi, standard di produttivita', sistemi premianti; risoluzione delle questioni attinenti al suddetto trattamento; coordinamento, di intesa con il Ministro del tesoro, delle iniziative legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza dei dipendenti della pubblica amministrazione, compresi quelli non contrattualizzati; risoluzione delle questioni attinenti al predetto trattamento.
Note all'art. 5: - Per il titolo del D.Lgs. n. 626/1994 gia' citato vedi nota all'art. 3. - Per il titolo del D.Lgs. n. 242/1994 gia' citato vedi nota all'art. 3.
Art. 6
1.L'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi: A) Contrattazione collettiva: gestione della contrattazione collettiva devoluta dalla legge al Dipartimento; indirizzo della contrattazione collettiva e rapporti con l'ARAN; procedure di autorizzazione dei contratti collettivi nazionali; monitoraggio della contrattazione collettiva nazionale e decentrata; analisi economiche e statistiche sulle dinamiche contrattuali. B) Relazioni sindacali: conflitti sindacali e attuazione della legge n. 146 / 1990 e rapporti con la commissione di garanzia; provvedimenti relativi alla fruizione dei diritti sindacali in relazione alla rappresentativita'; raccolta dei dati sulla consistenza rappresentativa delle organizzazioni sindacali. C) Studi e consulenza: studi e documentazione; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva e legislazione nazionale e regionale; consulenza alle amministrazioni. D) Contenzioso: supporto tecnico al contenzioso in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale; rapporti con l'avvocatura dello Stato; monitoraggio del contenzioso.
Nota all'art. 6: - La legge n. 146 / I 990 reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Art. 7
1.L'Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa si articola nei sottoelencati servizi: A) Procedimenti amministrativi, trasparenza, autocertificazione: promozione di attivita' finalizzate all'attuazione delle norme in materia di trasparenza e di autocertificazione e relativo monitoraggio; promozione, coordinamento e monitoraggio degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP); funzionamento dell'URP del Dipartimento. B) Qualita' dei servizi pubblici: attuazione della carta dei servizi pubblici, rapporti con il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi; promozione e coordinamento dell'attivita' dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; attivita' finalizzate alla costituzione ed al funzionamento dei servizi di controllo interno; rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), per favorire l'impiego delle tecnologie informatiche in funzione della riorganizzazione e l'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche. C) Studi e consulenza: studio e promozione di iniziative per migliorare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e per diffondere la misurazione dell'attivita' amministrativa anche con riferimento al funzionamento dei servizi di controllo interno; studio e promozione di attivita' connesse con l'innovazione della regolamentazione e con la valutazione del suo impatto, al fine di assicurarne maggiore efficienza; studio e promozione di attivita' per il miglioramento della qualita' dei servizi pubblici e relativa consulenza alle amministrazioni; studio e promozione di iniziative per la diffusione dell'innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 8
1.Nell'ambito dell'Ispettorato per la funzione pubblica e' istituito il seguente servizio: A) Programmazione e analisi dell'attivita': svolgimento dell'attivita' istruttoria diretta ad acquisire gli elementi informativi, valutativi e documentali necessari ai fini della decisione in ordine all'eventuale effettuazione di verifiche ispettive o all'archiviazione della questione, ovvero all'interessamento di altri uffici; elaborazione di studi, analisi e proposte sulla base dei risultati delle verifiche, nonche' degli interventi comunque posti in essere dall'Ispettorato; rapporti con gli altri uffici del Dipartimento ai fini della raccolta sistematica di circolari, direttive, risposte a specifici quesiti e quant'altro possa risultare di utile documentazione per l'attivita'.
Art. 9
1.Sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e di coordinamento a dirigenti in servizio nelle strutture di supporto o diretta collaborazione all'attivita' del Ministro, del Capo di gabinetto e del consigliere giuridico, di cui agli articoli 3, 4 e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597.
2.Le posizioni funzionali derivanti dall'attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali sono equiparate a tutti gli effetti, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, agli incarichi di direzione di una delle unita' organizzative individuate, con le disposizioni che precedono, come articolazioni di livello dirigenziale degli uffici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321.
Il Ministro: Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)