DECRETO 30 giugno 1997, n. 322

Type Decreto
Publication 1997-06-30
Ultimo aggiornamento 1997-09-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 9-10-1997

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, in particolare l'articolo 23, commi 4 e 5, il quale prevede l'istituzione presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e la determinazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione al predetto Albo, con regolamento adottato dal Ministro del tesoro sentita la CONSOB;

Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 415/1996;

Sentito il parere della CONSOB, trasmesso con nota dell'11 dicembre 1996;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997, il quale, in particolare, ha invitato ad evitare un rinvio ad altro testo normativo per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' richiesti per l'iscrizione al suddetto Albo;

Ritenuto di non poter raccogliere l'invito del Consiglio di Stato, in quanto risulta prioritaria l'esigenza di assicurare l'uniformita' nel trattamento dei requisiti di onorabilita' prescritti agli operatori del mercato finanziario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 5 maggio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di onorabilita'

1.Possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, (di seguito definito Albo), coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996 per gli esponenti aziendali delle SIM.

2.Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996, possono essere iscritti all'Albo coloro che presentano i requisiti di onorabilita' richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 23, commi 4 e 5, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "4. E' istituito presso la CONSOB l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. 5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'Albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB". - Il testo dell'art. 66, comma 1, lettera b), del D.Lgs. numero 415/1995 e' il seguente: "1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere: a) (omissis); b) l'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 7, comma 1". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 415/1996 e' il seguente: "Art. 7 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2". - Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente: "2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge: a) (omissis); b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori gnerali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono altresi' avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse agli anti recinti alle grida delle borse valori, o in societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio". - Il testo dell'art. 1, quarto comma, lettera d) (gia' c), della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, e' il seguente: " d) se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause d'ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori delle societa' per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della societa' di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350".

Art. 2

Requisiti di professionalita'

1.Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o un titolo di studio estero equipollente.

2.Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', superare una prova valutativa indetta dalla CONSOB e costituita da un esame scritto e un esame orale, secondo le modalita' stabilite dalla CONSOB medesima.

3.Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 3.

Art. 3

Criteri valutativi della esperienza professionale

2.Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3.La documentazione da produrre per l'attestazione del posseddo dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve includere una dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997

Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 47

Note all'art. 3: - Il ruolo unico e il ruolo speciale degli agenti di cambio sono stati previsti dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 19, comma 2, della legge n. 1/1991, di cui si riportanto i testi: "Art. 7 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati), comma 4. - Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attivita' loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della societa' di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette societa'. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti, ed alle incompatibilita' stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 19 (Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle societa' commissionarie di borsa), comma 2. - Dalla data di entrata invigore della presente legge non sono piu' banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale". - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 e' il seguente: "2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996 e' il seguente: "3. Per ''servizi d'investimento'' si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione".

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