DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997, n. 336

Type DPR
Publication 1997-09-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21/10/1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 844, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1973, n. 1087, concernente esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1981, n. 812, sulla stessa materia;

Visto l'articolo 17, commi 1, lettera a), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli FLICK Registrato ullu Corte dei conti il 24 settembre 1997

Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 9

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'Art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici. Ministro Plenipotenziario Arno Ridel Incaricato d'Affari a.i. Ambasciata d'Austria Roma, 11 SETT. 1996 Signor Incaricato d'Affari, tenuto conto dei precedenti Scambi di Note sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici esecutivi dell'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 14 marzo 1952 per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, nonche' del risultato dei lavori svolti dalla Commissione di esperti italo-austriaca nella 9a riunione (9a riunione tenutasi dal 15 novembre 1989 a Roma; 1a sessione di lavoro dal 29 al 31 gennaio 1990 a Vienna; 2a sessione di lavoro dal 2 al 5 aprile 1990 a Roma; 3a sessione di lavoro dal 23 al 27 luglio 1990 a Roma); nella 10a riunione tenutasi dal 12 al 14 novembre 1990 a Vienna; nella 11a riunione tenutasi dal 9 al 12 aprile 1991 a Roma; nella 12a riunione tenutasi dal 23 ottobre 1991 a Roma, ho l'onore di proporre a nome del mio Governo la seguente intesa. 1. La nuova lista di gradi e titoli accademici equiparati (Allegato) sostituisce le liste dei gradi e titoli accademici equiparati negli Scambi di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici del 24 luglio 1972 e del 19 febbraio 1988 di Vienna. La lista allegata e' parte integrante del presente Scambio di Note e costituisce in futuro l'unica base per il riconoscimento di gradi e titoli accademici austriaci ed italiani. La base per i riconoscimenti contenuti nell'allegato e' costituita dagli Scambi di Note effettuati finora tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento di gradi e titoli accademici nonche' dalle riunioni della Commisisone di Esperti Italo-austriaca in materia di equipollenze che hanno avuto luogo sin dall'entrata in vigore dallo Scambio di Note del 20.11.87/16.2.88 (9a riunione; 1a- 3a sessione di lavoro; 10a riunione; 11a riunione; 12a riunione). 2. Per i riconoscimenti successivi di gradi e titoli accademici lo studente che non ha interrotto gli studi ha diritto ad avere l'equipollenza del corso di laurea scelto al momento dell'immatricolazione, a meno che non abbia optato per il nuovo ordinamento degli studi. Non puo' considerarsi interruzione degli studi il trasferimento dello studente ad altra Unversita' dello stesso tipo di studio senza interruzione. 3. (1) Non possono essere richiesti esami integrativi in aggiunta a quelli espressamente indicati nell'allegato. 3. (2) Gli esami integrativi possono essere sostenuti in uno dei due Stati, a scelta del richiedente il riconoscimento, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nello Stato prescelto. 4. Ai fini del riconoscimento in Italia degli studi austriaci soggetti all'obligo della combinazione, e' determinante - se non previsto diversamente negli allegati - esclusivamente il corso di studi scelto come primo corso di laurea e precisamente quel corso per il quale e' stata redatta la tesi di laurea. Ove tale indicazione non fosse riportata nel diploma di laurea austriaco, il richiedente e' tenuto a presentare insieme ai documenti di rito, anche il certificato di valutaizone della tesi di diploma (Zeugnis uber die Beurteilung der Diplomarbeit) con l'indicazione del relativo corso di studio. 5. Se nello Stato in cui viene richiesto il riconoscemento e' prevista l'indicazione dell'indirizzo nel diploma, il titolo finale straniero va assegnato a quell'indirizzo, le cui materie caratterizzanti corrispondono alle aree disciplinari (materie facoltative) e all'argomento della tesi di laurea scelti dal candidato. 6. (1) Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo accedemico austriaco, i cittadini italiani presentano la relativa domanda, corredata dai documenti di rito, direttamente all'universita' prescelta; i cittadini austriaci presentano detta domanda all'Universita' prescelta per il tramite della competente Autorita' consolare. 6 (2) Ai fini del riconoscimento in Austria, i possessori di titoli accademici conseguiti in Italia devono presentare la documentazione necessaria al Bundesministerium fur Wissenschaft Forschung und Kunst. 7. (1) Le disposizioni del presente Scambio di Note non vanno applicate ai cittadini di Stati terzi. 7. (2) In egual modo le disposizioni degli Scambi di Note non si applicano a gradi e titoli accademici rilasciati da Universita' di Stati terzi riconosciuti in base a convenzioni internazionali o in base a procedure di equipollenza. 8. (1) Ai fini dell'equipollenza dei titoli accademici o del riconoscimento dei periodi di studio e degli esami, le persone che intendono iscriversi quali studenti ordinari ad Universita' in Italia o in Austria dovranno essere in possesso di un diploma di mautrita' conseguito presso un Istitituto di istruzione secondaria, che consenta loro l'accesso agli studi universitari nell'altro Stato. (Scambio di Note del 24.7.1972, numero 4, comma 6) 8. (2) In conformita' alle raccomandazioni del Consiglio di Europa di promuovere la mobilita' degli studenti e ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione Europea del 15.12.1956 sull'euqipollenza dei periodi di studio, compiuti in uno dei due Stati, allo scopo di conseguire un titolo accademico equiparato nei due Stati, vengano pienamente riconosciuti in caso di proseguimento degli studi nell'altro Stato. (Scambio di Note del 24.7.1972, numero 4, comma 4) 8. (3) La Commissione degli Esperti ha inoltre stabilito che gli esami sostenuti presso un Istituto di istruzione superiore austriaco o italiano saranno riconosciuti dalle competenti Autorita' Accademiche dell'altro Stato, in quanto siano equivalenti agli esami prescritti dagli ordinamenti di studio ivi vigenti. Tale disposizione vale anche per gli studi volti al conseguimento di titoli accademici che non sono ancora stati riconosciuti tra l'Itlia e l'Austria. (Scambio di Note del 24.7.1972, numero 4, comma 5) 8. (4) Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti in base alla disposizione sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, BGB1, n. 271/191 sugli indirizzi di studio per le Scienze umanistichee naturali, BGB1 n. 326/1971 e che non sono indicati nell'allegato, non e' possibile riconoscere l'equipollenza con i titoli italiani, ma potranno tuttavia essere riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana, i periodi di studi compiuti. (Scambio di Note del 19.2.1976, comma 3) 9. In caso di problemi inerenti all'applicazione delle disposizioni degli Scambi di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconosciemento di gradi e titoli accademici, vanno consultati, ai fini dlell'interpretazione, i processi verbali della Commissione Esperti in materia di equipollenze. 10. Ai fini dell'esercizio della professione devono venir adempiuti tutti i presupposti previsti dalle norme giuridiche di quello Stato in cui si vuole esercitare la professione. 11. Se un titolo accademico di uno stato e' stato ritenuto equipollente a due o piu' titoli accademici dell'altro stato, il possessore di detto titolo ha diritto a richiederel'equipollenza con uno solo dei titoli accademici di tale ultimo Paese. Se la proposta che precede espressa in 11 punti, comprensiva dell'allegata tabella con note esplicative e' accettabile per il Governo della Repubblica d'Austria, questa Nota e la risposta di accettazione rappresentano un Accordo tra il Governo della Republica Italiana ed il Governo della Rpubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici che entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ambo gli Stati si notificheranno che le rispettive procedure interne previste costituzionalmente sono state spletate. Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Ministro Plen. I cl. Michelangelo Jacobucci Parte di provvedimento in formato grafico

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