DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 335

Type DPR
Publication 1997-06-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21-10-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ed in particolare l'articolo 1 -ter, comma 5, che prevede l'adozione del regolamento che disciplina le modalita' dell'organizzazione della medesima Agenzia;

Ritenuta l'opportunita', in attesa dei provvedimenti per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza ed assistenza di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, di provvedere all'emanazione del predetto regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Strutture operative

1.L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativogestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico - scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti.

3.Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unita' di supporto per l'esercizio dei loro compiti.

5.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione e' comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

6.Le modifiche alla composizione ed al numero delle unita' operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) (omissis); b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale". - L'art. 1-ter, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione da controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)" e' il seguente: "5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norma di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' il seguente: "Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo. Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amminstrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, propone lo scioglimento".

Art. 2

Modalita' di esercizio della vigilanza

1.Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge.

2.Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorita' dell'azione in campo ambientale.

3.Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 - ter, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.

4.Il controllo e' esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5.Il Ministro puo' emanare direttive specifiche su aspetti dell'attivita' dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorita' di cui al precedente comma 2.

6.Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalita' per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attivita' di consulenza e supporto al Ministero, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto - legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 6, e' il seguente: "Art. 1-ter (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente". - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 4 dicembre 1996, n. 496, gia' citato e' il seguente: "1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge: a)-b) (omissis); c) le attivita' di consulenza e supporto tecnicoscientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici". - L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - Il testo dell'art. 1-ter, comma 6, della citata legge n. 61/1994, e' il seguente: "6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA". - Il testo dell'art. 01 della citata legge n. 61/1994 e' il seguente: "Art. 01 (Attivita' tecnicoscientifiche per la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnicoscientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informatico e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale; d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero; e) nella cooperazione con l'Agenzia europea, dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali nel settore della salvaguardia ambientale; f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale; g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) nei confronti di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente; i) nell'attivita' di supporto tecnicoscientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei confronti in materia di protezione dalle redazioni; m) negli studi e nelle attivita' tecnicoscientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale; n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale. 2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo".

Art. 3

Programma triennale e piano annuale

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