DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 335
Entrata in vigore del decreto: 21-10-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ed in particolare l'articolo 1 -ter, comma 5, che prevede l'adozione del regolamento che disciplina le modalita' dell'organizzazione della medesima Agenzia;
Ritenuta l'opportunita', in attesa dei provvedimenti per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza ed assistenza di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, di provvedere all'emanazione del predetto regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Strutture operative
1.L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativogestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico - scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti.
3.Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unita' di supporto per l'esercizio dei loro compiti.
5.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione e' comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
6.Le modifiche alla composizione ed al numero delle unita' operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) (omissis); b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale". - L'art. 1-ter, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione da controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)" e' il seguente: "5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norma di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' il seguente: "Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo. Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amminstrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, propone lo scioglimento".
Art. 2
Modalita' di esercizio della vigilanza
1.Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge.
2.Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorita' dell'azione in campo ambientale.
3.Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 - ter, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.
4.Il controllo e' esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
5.Il Ministro puo' emanare direttive specifiche su aspetti dell'attivita' dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorita' di cui al precedente comma 2.
6.Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalita' per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attivita' di consulenza e supporto al Ministero, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto - legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 6, e' il seguente: "Art. 1-ter (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente". - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 4 dicembre 1996, n. 496, gia' citato e' il seguente: "1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge: a)-b) (omissis); c) le attivita' di consulenza e supporto tecnicoscientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici". - L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - Il testo dell'art. 1-ter, comma 6, della citata legge n. 61/1994, e' il seguente: "6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA". - Il testo dell'art. 01 della citata legge n. 61/1994 e' il seguente: "Art. 01 (Attivita' tecnicoscientifiche per la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnicoscientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informatico e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale; d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero; e) nella cooperazione con l'Agenzia europea, dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali nel settore della salvaguardia ambientale; f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale; g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) nei confronti di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente; i) nell'attivita' di supporto tecnicoscientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei confronti in materia di protezione dalle redazioni; m) negli studi e nelle attivita' tecnicoscientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale; n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale. 2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo".
Art. 3
Programma triennale e piano annuale
1.Il consiglio di amministrazione approva il programma triennale dell'Agenzia che e' predisposto dal direttore in accordo con gli indirizzi del Governo, anche sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, e tenendo conto delle indicazioni delle esigenze di consulenza e di supporto tecnico da questi espresse per il periodo di riferimento, nonche' delle proposte avanzate dalle regioni e province autonome per le attivita' di interesse regionale e provinciale.
2.Sulla base del programma triennale, il direttore predispone il piano annuale che e' deliberato dal consiglio di amministrazione.
3.Il programma triennale ed i piani annuali adottati sono trasmessi al Ministro dell'ambiente ed alle regioni.
Art. 4
Forme di consultazione
1.Ai fini della formulazione di proposte a contenuto generale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia acquisisce le osservazioni delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali interessate nella formulazione.
2.L'Agenzia con proprio regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61, prevede e disciplina audizioni periodiche dei soggetti di cui al precedente comma, finalizzate alla rilevazione di esigenze e proposte degli interessati relativamente alle altre materie di cui all'articolo 01 dello stesso decreto-legge n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61.
Art. 5
Dotazioni organiche del personale
1.La dotazione organica del personale, in sede di prima applicazione, e' complessivamente fissata nella misura stabilita dall'articolo 1-bis, comma 5, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed e' ripartita tenendo conto dell'attuale distribuzione nell'ente di provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-bis, e dell'applicazione del criterio di analoga proporzionalita' per la distribuzione di quello individuato dall'articolo 2, comma 2.
2.La ripartizione di cui al comma 1 e' deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all'articolo 1, comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresi' determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 1.
3.Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procedera' con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo le linee guida indicate per il triennio 1996 - 1998 dalla circolare - direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1-bis, comma 5, della citata legge n. 61/1994, e' il seguente: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282". - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 61/1994 citata, e' il seguente: "2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unita' di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'art. 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unita' di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unita' sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresi' essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attivita' dell'Agenzia. L'ANPA puo' inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti". - Il testo dell'art. 30 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente: "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzini educative". - L'art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' il seguente: "5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro (32/a). 6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160". - Il testo dell'art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: "16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18. 17. (Omissis). 18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'". - Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi".
Art. 6
Incarichi di direzione
1.Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli incarichi di capo settore, di capo laboratorio e di capo ufficio vengono conferiti dal direttore dell'Agenzia.
2.Gli incarichi relativi alle unita' di supporto al presidente di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente.
3.Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati.
4.Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unita' o di ufficio, nonche' quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attivita' dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza.
5.I direttori di area sono responsabili nei confronti del direttore dei risultati dell'attivita' svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale.
Art. 7
Rapporti con le agenzie regionali e delle province autonome
2.Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte d'intesa con le regioni e le province autonome per quanto riguarda le materie rientranti nella loro diretta competenza e possono essere svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti all'articolo 10, comma 4.
3.Per il piu' efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'ANPA puo' stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di strutture tecniche delle agenzie regionali e delle province autonome, l'assistenza tecnica alle agenzie medesime, ovvero il supporto tecnico delle stesse agenzie all'ANPA.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 61/1994, e' il seguente: "3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'art. 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni". - Il testo dell'art. 03, comma 5, del decreto-legge n. 496/1993, gia' citato e' il seguente: "5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento".
Art. 8
Sistema informativo e di monitoraggio ambientale
1.Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'articolo 1 -bis, comma 4, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3.Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalita' tecnico - amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di garantire una tempestiva ripresa della operativita' del sistema trasferito, che tenga conto della realta' informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonche' le modalita' di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalita' di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
4.Tale decreto e' sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.
5.Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonche' alle modalita' ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.
6.Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica.
7.L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalita' stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
8.Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
9.Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attivita' che tenga altresi' conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche' venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988", e' il seguente: " e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;". - Il testo dell'art. 1-bis, comma 4, della legge n. 61/1994, gia' citata, e' il seguente: "4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali". - L'art. 1, comma 6, della citata legge n. 61/1994 e' il seguente: "6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalita' per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Art. 9
Funzioni ispettive
1.Il presidente, su proposta del direttore, sentiti i dipartimenti competenti per materia, provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-bis del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni.
2.Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di documento di riconoscimento, dove e' indicato il settore di attivita' dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza del singolo ispettore.
3.Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalita' e con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attivita'.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 2-bis della citata legge n. 61/1994 e' il seguente: "Art. 2-bis (Disposizioni sul personale ispettivo). - 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e della Agenzie di cui all'art. 03 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo' essere apposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo". - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti", e' il seguente: "Art. 10 (Funzioni ispettive). - 1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV; VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori. 2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del presidente dell'ANPA stessa. 3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attivita' soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono: a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto; b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione; c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature; d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto. 4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante. 5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria. 6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati".
Art. 10
Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi
1.Ferme restando le altre sue attribuzioni in materia di convenzioni, accordi e contratti, il consiglio di amministrazione dell'ANPA, nell'ambito delle attivita' previste nel programma triennale di cui all'articolo 3, puo' deliberare la stipula di accordi di collaborazione scientifica con universita', enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e non. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono tra l'altro prevedere l'effettuazione di attivita' tecnicoscientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANPA.
2.Il consiglio di amministrazione dell'ANPA, per comprovate necessita' operative eccedenti le attribuzioni funzionali del personale in organico, puo' conferire, nei limiti delle disposizioni vigenti, incarichi a soggetti altamente qualificati ed in possesso di specifici requisiti non reperibili tra il personale in servizio, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici relativi agli accordi di collaborazione di cui al precedente comma, nonche' per concorrere allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 01 del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3.Gli incarichi possono essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come tali espletati senza vincolo di subordinazione, ovvero, con contratti a termine, secondo le disposizioni vigenti. Essi non possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno, rinnovabile una volta sola. Il relativo trattamento economico viene rapportato a corrispondenti professionalita' dell'ANPA e la spesa viene imputata a carico di finanziamenti dei relativi programmi scientifici.
4.Per particolari finalita' afferenti alle funzioni dell'ANPA alle quali essa non sia in grado di provvedere direttamente attraverso le proprie strutture, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di commissioni e comitati consultivi o gruppi di lavoro, anche con la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma 2.
5.L'ANPA informa annualmente il Ministero dell'ambiente sulle attivita' di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con altre organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale.
Art. 11
Servizi resi a pagamento
1.Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria delibera, le prestazioni che l'ANPA rende a pagamento, e provvede altresi' a fissare le tariffe ed i criteri per il relativo versamento in conto entrate di bilancio.
2.Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione.
Art. 12
Finanza e contabilita'
1.Si applicano all'ANPA le disposizioni per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 11
Nota all'art. 12: - Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, reca "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)